Ancora sulla riforma del diritto del lavoro. Al debutto, alla data del 1/1/2013, la Assicurazione Sociale per l’impiego (ASPI). Agevolazioni contributive in favore di datori di lavoro che assumeranno, a partire dal 1/1/2013, lavoratori di età non inferiore a 50 anni e donne di qualsiasi età.
La legge n. 92/2012, di riforma del mercato del lavoro, ha introdotto il nuovo istituto della “Assicurazione sociale per l’impiego” (ASPI), destinato a sostituire, a partire dal 1/1/2013, gli istituti fino a quel momento esistenti.
Come noto, gli istituti facenti parte del sistema degli ammortizzatori sociali sono tre:
1) indennità di disoccupazione. Essa è erogata all’assicurato che abbia una anzianità contributiva minima, e venga a trovarsi in uno stato di disoccupazione involontaria (in esso è inclusa la ipotesi di dimissioni rassegnate dal lavoratore per giusta causa). La indennità ha una durata massima di otto mesi per il caso di lavoratore che non abbia superato i 50 anni alla data del licenziamento, di 12 mesi per il caso di lavoratore che abbia superato i 50 anni, il suo ammontare è pari al 60% della retribuzione media dei tre mesi antecedenti il licenziamento, al 50% per i successivi due mesi, al 40% per il periodo restante.
2) Cassa integrazione guadagni. Essa è erogata al lavoratore, temporaneamente sospeso dal lavoro per cause al medesimo non imputabili (crisi temporanee di mercato, ragioni aziendali, eventi oggettivamente non evitabili), per un certo periodo, e corrisponde ad un trattamento economico a carico dell’Inps, proporzionato alla retribuzione, il cui ammontare è stabilito con riferimento alle ore integrabili ed alla misura della integrazione.
3) Indennità di mobilità. Essa interviene a sostegno di particolari categorie di lavoratori licenziati da aziende in difficoltà, ed è volta a garantire al lavoratore una indennità sostitutiva della retribuzione.
A differenza della indennità di disoccupazione non presuppone una anzianità contributiva minima, ed è incompatibile con qualunque trattamento pensionistico.
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Tutti gli istituti ad oggi vigenti sono sostituiti, a partire dal 1/1/2013, dall’Assicurazione sociale per l’impiego (ASPI).
Essa, al pari della indennità di disoccupazione, costituisce una prestazione previdenziale a carico della gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti (art. 24 L. 88/1989), trova applicazione per i casi di disoccupazione, verificatisi successivamente al 1/1/2013, è estesa a tutti i lavoratori dipendenti privati e pubblici (questi ultimi con contratto di lavoro a tempo non indeterminato), compresi gli apprendisti e gli artisti ed esclusi i CO.CO.CO.
Per avere accesso all’ASPI occorre avere perduto involontariamente il posto di lavoro ed essere disoccupati, potere far valere almeno due anni di assicurazione ed uno di contribuzione nel bienno precedente l’inizio del periodo di disoccupazione.
L’importo dell’ASPI non può superare il massimo, pari per l’anno 2012, ad euro 1.119,32 mensili, progressivamente decurtato dopo il decorso di sei mesi.
La durata massima dell’ASPI è pari ad 12 mesi per i lavoratori con meno di 55 anni di età, pari a 18 mesi per i lavoratori con più di 55 anni.
Per accedere al beneficio occorre presentare domanda entro 8 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, e comunque, a pena di decadenza dal diritto, entro 60 gg. dalla data di inizio della disoccupazione indennizzabile (dunque, entro 68 gg. dalla cessazione del rapporto di lavoro).
E’ prevista la decadenza dal beneficio per il caso di mancata comunicazione all’Inps dello svolgimento di attività lavorativa, ovvero per il raggiungimento dei requisiti per la fruizione di pensione, di vecchiaia, anticipata, di invalidità (a meno che l’assicurato non opti per il mantenimento dell’ASPI).
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Si ricorda che dal 1 gennaio 2013, per il caso di assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato od in somministrazione di lavoratori, di età non inferiore a 50 anni, disoccupati da oltre 12 mesi, il datore di lavoro ha diritto alla riduzione del 50% dei contributi previdenziali a suo carico, per una durata di 12 mesi, elevabile a 18 mesi per il caso di trasformazione del contratto a tempo indeterminato.
Avv. Emanuela Manini
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