Esercizio contemporaneo di attività assoggettabili a contribuzione obbligatoria. Sentenza Corte Costituzionale n. 15/2012

Esercizio contemporaneo di attività assoggettabili a diverse forme di assicurazione previdenziale obbligatoria. Art. 12, comma 11 D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 122/2010. Sentenza della Corte Costituzionale n. 15/2012, di declaratoria di non fondatezza della questione di legittimità costituzionale del sopra citato articolo.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 15/2012, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Corte di Appello di Genova, relativa all’art. 12, comma 11, D.L. 78/20210, convertito, con modificazioni, in L. n. 122/2010, in materia di esercizio contemporaneo di attività lavorative autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (gestione esercenti attività commerciali e gestione separata).

Come noto, la vicenda prende avvio a seguito della entrata in vigore dell’art. 1, comma 208, L. 662/1996, il quale dispone che “qualora i soggetti di cui ai precedenti commi esercitino contemporaneamente, anche in unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, sono iscritti nella assicurazione prevista per l’attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente”.

La sopracitata disciplina legislativa ha posto, da subito, in evidenza la necessità del suo coordinamento con la disciplina legislativa, contenuta nell’art. 2, comma 26, L. n. 335/1995 il quale introduce, a far data dal 1/1/1996, l’obbligo di iscrizione presso una apposita Gestione separata, istituita presso l’Inps, per i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo (di cui all’art. 49, comma 1, TUIR) nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (di cui all’art. 49, comma 2, lett. a) TUIR) e gli incaricati alla vendita a domicilio.

La applicabilità, o meno, di tale ultima norma al caso di esercizio contemporaneo di attività commerciale soggetta alla iscrizione nella gestione artigiani/commercianti nonché di attività per la quale è prevista la iscrizione nella gestione separata, ha dato adito a contrasti giurisprudenziali risolti, da ultimo, con la sentenza n. 340/2010 delle SSUU della Corte di Cassazione, secondo cui al socio di una società a responsabilità limitata che eserciti attività commerciale nell’ambito della medesima, e contemporaneamente, svolga attività di amministratore, anche unico, si applica la regola dell’art. 1, comma 208, L. 662/1996, con la conseguente iscrizione ad una sola gestione previdenziale, secondo il carattere della prevalenza, la cui valutazione è demandata all’Inps.

A pochi mesi di distanza da tale pronunciamento è entrato in vigore l’art. 12, comma 11, D.L. n. 78/2010 (convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. n. 122/2010), secondo cui “L’art. 1, comma 208 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 si interpreta nel senso che le attività autonome, per le quali opera il principio dell’assoggettamento all’assicurazione prevista per l’attività prevalente sono quelle esercitate in forma d’impresa dai commercianti dagli artigiani e dai coltivatori diretti i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell’Inps. Restano, pertanto, esclusi dall’applicazione dell’art. 1, comma 208, legge n. 662/96 i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l’iscrizione alla gestione previdenziale di cui all’art. 2 comma 26, legge 16 agosto 1995 n. 335”.

Pertanto in forza della citata norma, il giudizio di prevalenza, previsto dall’art. 1, comma 208 L. 662/1996 deve ritenersi escluso per i casi di soggetti iscritti contemporaneamente alla gestione commercianti e separata, dovendosi tale criterio di prevalenza applicare solo per i casi di concorrenza tra attività soggette alla iscrizione nella gestione artigiani, commercianti e coltivatori diretti.

La Corte di Appello di Genova, sollevando dubbi sulla legittimità costituzionale dell’art. 12, comma 11 D.L. cit., con ordinanza del 17/11/2010 aveva investito della questione la Corte Costituzionale, paventando il contrasto della norma con gli artt. 3, 24, 111, 117, Cost.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 15/2012, ha rigettato tutte le argomentazioni sollevate dal giudice remittente, ritenendo la disciplina legislativa al vaglio di legittimità conforme ai principi costituzionali, confermando, in definitiva, la compatibilità con l’attuale sistema previdenziale di una contemporanea iscrizione, nella gestione artigiani e commercianti e nella gestione separata.

Quanto al criterio della attività prevalente, di cui all’art. 12, comma 11, cit., il principio di assoggettamento alla assicurazione prevista per l’attività prevalente deve intendersi riferito ai soli lavoratori autonomi – artigiani, commercianti, coltivatori diretti – con esclusione dal principio dei rapporti di lavoro, per i quali è obbligatoria la iscrizione alla gestione separata.

Avv. Emanuela Manini

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