FONDO SPECIALE DIPENDENTI FS, APPLICAZIONE NUOVE DISPOSIZIONI PER PENSIONE DI VECCHIAIA E ANTICIPATA

FONDO SPECIALE DIPENDENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA. APPLICAZIONE DELLE NUOVE DISPOSIZIONI RELATIVE ALL’ACCESSO ALLA PENSIONE DI VECCHIAIA ED ANTICIPATA, INTRODOTTA DAL d.l. N. 201/2011, CONVERTITO IN LEGGE 214/2011, ANCHE AI LAVORATORI ISCRITTI AL FONDO SPECIALE FERROVIE. CHIARIMENTI APPORTATI DALLA CIRCOLARE INPS N. 35/2012.

L’art. 24 del D.L. n. 201/2011 (cd. decreto Salva Italia), convertito in L. n. 214/2011, rubricato “Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici”, al comma 18, ha esteso le nuove disposizioni relative all’accesso alle prestazioni pensionistiche ai lavoratori iscritti al Fondo Speciale istituito presso l’Inps ai sensi dell’art. 43 L. n. 488/1999 (Fondo Speciale per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato Spa).

Sul punto, a seguito della entrata in vigore della nuova disciplina in materia pensionistica (art. 24, comma 7, D.L. cit.), per l’accesso alla pensione di vecchiaia è necessario il compimento di 66 anni per gli uomini e 62 anni per le donne (con una graduale elevazione fino al raggiungimento dei 66 anni a decorrere dal 1/1/2018).

Ne discende che a partire dal 1/1/2012 vengono meno i precedenti limiti di età previsti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, differenziati in ragione dell’attività svolta (58,60 o 62 per il personale “viaggiante” e “di macchina” 65 o 66 per il restante personale), con conseguente applicazione del requisito anagrafico, sopra indicato, cui va ad aggiungersi l’adeguamento agli incrementi della speranza di vita, previsti a far data dal 2013 per la generalità dei lavoratori.

A questo proposito, l’Inps, con circolare n. 35/2012, al punto 11.4, ha precisato: “Ne consegue che, in virtù dell’elevazione del limite di età, non trovano più applicazione, dal 1 gennaio 2012, gli aumenti di valutazione del servizio ferroviario previsti per quelle qualifiche che conseguivano il diritto alla pensione di vecchiaia a 58 o a 60 anni”.

Quanto alla pensione anticipata, anche ai dipendenti delle Ferrovie dello Stato Italiane Spa si applicano le nuove disposizioni in materia, introdotte dall’art. 24, commi 10 e 11, D.L. cit.

In particolare, di seguito si riportano i requisiti richiesti a partire dal 1/1/2012, per l’accesso alla pensione anticipata:

1 gennaio 2012 – 31 dicembre 2012:

uomini: 42 anni e 1 mese (2188 settimane);

donne: 41 anni e 1 mese (2153 settimane);

1 gennaio 2013 – 31 dicembre 2013:

uomini: 42 anni e 5 mesi (2205 settimane);

donne: 41 anni e 5 mesi (2153 settimane).

1 gennaio 2014 – 31 dicembre 2015:

uomini:42 anni e 6 mesi (2210 settimane);

donne: 41 anni e 6 mesi (2158 settimane);

dal 1 gennaio 2016:

uomini: 42 anni e 6 mesi (2210 settimane);

donne: 41 anni e 6 mesi (2158 settimane).

Ai fini del raggiungimento dei requisiti, sopra indicati, la norma precisa che si tiene conto della contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurato (dunque anche per malattia o disoccupazione), ferma restando la maturazione dei 35 anni di contributi utili per il diritto alla pensione di anzianità, secondo la previgente disciplina.

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Da ultimo, si precisa che l’art. 6 D.L. 201/2011, cit., ha abrogato, dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, la pensione privilegiata, con applicazione della citata norma anche agli iscritti al Fondo Speciale per i dipendenti delle Ferrovie Italiane Spa (v.di ancora circ. INPS 35/2012 punto, 11.4).

Emanuela Manini

 

 

 

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