Fondo Speciale pensione dipendenti FS, presso l’Inps. Ricongiunzione periodi lavorati all’estero.

Fondo speciale pensione per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato Spa, costituito presso l’Inps. Ricongiunzione dei periodi di iscrizione maturati in forme di previdenza, diverse dal Fondo, ai sensi dell’art. 2 L. n. 29/1979. Ricongiunzione di periodi di lavoro prestati all’estero.

La richiesta di chiarimenti avanzata da un lavoratore dipendente di Trenitalia Spa, avente ad oggetto la facoltà di ricongiungere periodi di lavoro prestato all’estero (nella fattispecie nel Principato di Monaco) offre lo spunto al fine di ripercorrere la disciplina legislativa applicabile agli iscritti al Fondo Speciale dipendenti delle Ferrovie dello Stato Spa in materia di ricongiunzione di periodi assicurativi maturati in forme di previdenza diverse dal Fondo, ed in particolare di periodi di lavoro prestato all’estero.

Come noto, il Fondo pensioni del personale delle Ferrovie dello Stato, istituito con legge n. 418/1908, come forma di previdenza esclusiva dell’Assicurazione generale obbligatoria, è stato soppresso dall’art. 43 della L. 488/1999 ed è divenuto un Fondo Speciale gestito dall’Inps, con efficacia a far data dal 1/4/2000.

Seppure l’attuale ordinamento del “Fondo Speciale FS” è ancora contenuto nel “Testo Unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato”, approvato con DPR n. 1092/1973, tuttavia numerose leggi, successive al citato testo unico, sono applicabili agli assicurati presso il predetto Fondo, quali la legge 29/1979, di introduzione della facoltà di ricongiunzione nel Fondo FS di periodi assicurativi maturati in altri ordinamenti previdenziali in epoca anteriore alla iscrizione, e la legge n. 335/1995, la quale, tra le novità introdotte, ha disposto il sistema di calcolo contributivo per la anzianità maturata dal 1/1/1996 nei confronti di coloro che non possono far valere 18 anni di contribuzione alla data del 31/12/1995, nonché ha subordinato l’accesso ai trattamenti pensionistici di anzianità al raggiungimento dei requisiti di età anagrafica e/o contributiva (art. 1 commi 25, 26, 27 della cit. legge).

Per la parte che qui interessa, la facoltà di ricongiungere forme di previdenza, diverse dal Fondo pensioni, è disciplinata dall’art. 2L. 29/1979, la quale riconosce la facoltà del lavoratore che possa far valere iscrizioni previdenziali nel F.P.L.D., ovvero in gestioni alternative o speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, colt. diretti, coloni, mezzadri) di trasferire il predetto montante contributivo presso il Fondo Pensioni, con conseguente equiparazione dei periodi ricongiunti a tutti gli effetti a quelli versati nella gestione accantonata (art. 7 L. 29/1979).

Rientrano nella ricongiunzione, se coperti da contribuzione nel Fondo pensione lavoratori dipendenti (FPLD), i periodi di lavoro prestato all’estero alle dipendenze di imprese italiane autorizzate al versamento dei contributi in Italia, trattandosi di normale contribuzione obbligatoria.

Per il caso di lavoro prestato all’estero in paesi con i quali lo stato italiano ha stipulato convenzioni bilateriali di sicurezza sociale (ad. es., il Principato di Monaco), ovvero in paesi facenti parte della UE, la contribuzione versata è utilizzabile al fine di ottenere il trattamento pensionistico italiano in base al principio della totalizzazione, nel senso che della contribuzione accreditata all’estero viene tenuto conto al fine di perfezionare il requisito contributivo richiesto per il riconoscimento della prestazione pensionistica italiana.

Si precisa che secondo i regolamenti UE, il diritto alla totalizzazione della contribuzione si acquisisce dopo un anno di contribuzione (per il Principato di Monaco 53 settimane). Occorre altresì precisare che la totalizzazione opera esclusivamente nello stato in cui il periodo contributivo lavorato all’estero sia necessario per il conseguimento del diritto a pensione (cd. pensione pro-rata) e non opera qualora il lavoratore perfezioni in uno stato i requisiti previsti per il diritto a pensione sulla base dei soli periodi ivi compiuti (c.d. pensione autonoma).

Per il caso di lavoro prestato in paese estero, con il quale non esistono convenzioni in materia pensionistica, l’assicurato potrà presentare domanda di riscatto dei periodi di lavoro prestato all’estero in applicazione dell’art. 51, comma 2, L. 153/1969, e successive modificazioni, secondo le modalità di cui all’art. 13 L. n. 138/1962 in materia di costituzione di rendita vitalizia.

—°—

La domanda di ricongiunzione, di cui al citato art. 2 L. 29/1979, deve essere presentata al Fondo Pensione FS presso la agenzia Inps ubicata nel capoluogo di Regione, nonché (in copia) all’agenzia Inps competente per la residenza del richiedente, con indicazione di tutti i periodi da ricongiungere, delle gestioni previdenziali presso cui sono accreditati i periodi, nonché della data presunta del pensionamento.

—°—

Da ultimo, si segnala che utili indicazioni applicative in materia di ricongiunzione sono state fornite dall’Inps con circolare n. 204 del 20/11/2001.

Avv. Emanuela Manini

Lascia un commento