GESTIONE SEPARATA. VERIFICA DELLE POSIZIONI CONTRIBUTIVE DA PARTE DELL’INPS (CD. OPERAZIONE POSEIDONE). CHIARIMENTI IN ORDINE ALL’OBBLIGO CONTRIBUTIVO DEI PROFESSIONISTI CON CASSA PREVIDENZIALE, APPORTATI DALL’INPS, CON MESSAGGIO N. 709/2012.
GESTIONE SEPARATA. APPLICAZIONE DELLA MAGGIORAZIONE DEL 4%, DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 212, L. 662/1996, DEL COMPENSO LORDO, A TITOLO DI CONTRIBUTI INPS, DA PARTE DI SOGGETTI ESERCENTI PER PROFESSIONE ABITUALE, ANCORCHÈ NON ESCLUSIVA, ATTIVITÀ DI LAVORO AUTONOMO, A CARICO DEL COMMITTENTE. CHIARIMENTI APPORTATI DALL’INPS CON MESSAGGIO N. 7751/2012.
—°—
Con messaggio n. 709/2012, avente ad oggetto “Gestione separata – operazione Poseidone – chiarimenti in ordine all’obbligo contributivo dei professionisti con Cassa”, l’Inps ha apportato chiarimenti in merito alla legittimità della imposizione contributiva Inps in capo al professionista che iscritto al proprio albo di categoria si trovi a versare il solo contributo integrativo alla Cassa di appartenenza, ai sensi dell’art. 18, commi 11 e 12, DL n. 98/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 111/2011.
In particolare, l’Inps ha precisato che qualora le disposizioni statutarie delle singole Casse prevedano l’iscrizione facoltativa, la mancata iscrizione del soggetto interessato non è, da sola, elemento sufficiente ad incardinare l’obbligo contributivo alla gestione separata.
Infatti, essendo l’obbligo strettamente legato alla volontà del contribuente ed alle disposizioni che regolamentano le modalità di iscrizione alla Cassa, quello potrà esplicitare, ora per allora, la sua scelta, chiedendo alla Cassa di poter versare la contribuzione omessa.
Tuttavia, in presenza di regimi previdenziali che escludano la possibilità di iscrizione alla Cassa per alcuni tipologie di professionisti (ad es. L’INARCASSA, che esclude dall’obbligo di iscrizione e di pagamento del contributo soggettivo ingegneri ed architetti iscritti a forme di previdenza obbligatoria), rimane confermato l’obbligo contributivo alla gestione separata.
Pertanto, per il caso in cui il professionista, che abbia ricevuto l’accertamento, espliciti la sua volontà di pagare la contribuzione alla propria cassa di appartenenza, l’Inps provvederà all’annullamento dell’accertamento.
—°—
Ancora in tema di gestione separata, con messaggio n. 7751/2012, avente ad oggetto “Gestione separata – titolo di rivalsa – precisazioni”, l’Inps ha apportato chiarimenti in merito alla applicazione della maggiorazione del 4% (rivalsa), di cui all’art. 1, comma 212, L. 662/1996, dei compensi lordi percepiti dai committenti.
In proposito, ai sensi del citato articolo, i soggetti che svolgono per professione abituale, ancorchè non esclusiva, attività di lavoro autonomo (compreso l’esercizio in forma associata di arti e professioni e diversa da quella che da origine a reddito di impresa), sono obbligati al versamento del contributo dovuto alla gestione separata, commisurato ai redditi netti risultanti dalla dichiarazione annuale dei redditi.
Tali soggetti hanno titolo ad addebitare ai committenti una “rivalsa” del contributo Inps nella misura del 4% dei compensi lordi.
L’Inps chiarisce che la norma attribuisce titolo e non obbligo all’addebito, pertanto il professionista iscritto alla gestione separata, anche se componente di uno studio associato, ha diritto ad applicare la rivalsa, ma rimane l’unico soggetto obbligato al pagamento della propria contribuzione alla gestione, a prescindere dal pagamento o meno da parte del cliente della rivalsa.
E questo perché la rivalsa del 4% costituisce oggetto di un mero rapporto interno tra cliente e professionista, il quale è l’unico soggetto obbligato al pagamento dei contributi nei confronti dell’Inps, anche se facente parte di uno studio associato.
Avv. Emanuela Manini
Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.