Giù le mani dai contributi versati dalle società appaltatrici nel settore ferroviario in favore di lavoratori, assunti dalle Ferrovie dello Stato

Giù le mani dai contributi versati dalle società appaltatrici nel settore ferroviario in favore di lavoratori, assunti dalle Ferrovie dello Stato per effetto di illecita intermediazione di manodope-ra. Breve commento alla sentenza n. 558/2014 del Tribunale di Roma, sez. lav.
Si segnala la inedita sentenza, pronunciata dal Tribunale di Roma, sez. lav., nell’ambito di una controversia, promossa da RFI Spa e Trenitalia Spa avverso l’Inps ed un gruppo di lavoratori, patrocinati dall’Avv. Emanuela Manini, già alle dipendenze di imprese appalta-trici del settore ferroviario, in seguito assunti dalle predette società per effetto di illecita intermediazione di manodopera.
In particolare, RFI Spa e Trenitalia Spa sostenevano di avere proce-duto alla ricostruzione del rapporto di lavoro e previdenziale nei confronti di un gruppo di lavoratori, all’esito della declaratoria di intermediazione illecita di manodopera e di costituzione di rapporto di lavoro, nonché di avere richiesto all’Inps la detrazione tra quanto risultato versato nella gestione assicurativa dei lavoratori (fondo AGO) da parte delle imprese appaltatrici e quanto dalle stesse ver-sato nel Fondo Speciale dipendenti FS all’atto di regolarizzazione dei lavoratori assunti, infine, di essersi rivolte al Tribunale di Roma al fine di ottenere il riconoscimento di quanto richiesto.
Il Tribunale adito ha rigettato il ricorso così argomentando:
“Giova osservare che correttamente l’Inps ha respinto la domanda delle società ferroviarie atteso che ai sensi dell’art. 8 dpr n. 818/57 sono rimborsabili solo i contributi indebitamente versati. Nel caso di specie invece il dedotto versamento dei contributi previdenziali per i lavoratori convenuti appare debitamente effettuato da RFI e da Treni-talia, attesa la citata sentenza dell’allora Pretura del Lavoro di Firen-ze. Merita conto rilevare che per effetto di tale sentenza i contributi indebitametne versati sono quelli effettuati dalle ditte appaltatrici nei periodi di vigenza di fatto dell’appalto.
Ne consegue che unicamente codesta società (e i lavoratori per i contributi a loro carico) avrebbero potuto chiedere all’Inps il rimborso dei contributi indebiti nei termini prescrizionali di cui all’art. 2946 cc. E’ pacifico che i diretti interessati non abbiano mai presentato domanda amministrativa di rimborso, così determinando un sostanziale benefi-cio per l’Istituto Previdenziale. Non si comprende come di tale benefi-cio possano però avvantaggiarsi le società ricorrenti, che hanno ver-sato (rectius dedotto di aver versato) i contributi dovuti”.
Il Tribunale ha inoltre escluso che sia possibile spostare i contributi dalla assicurazione del rapporto di impiego privato alla assicurazione del rapporto di impiego dei ferrovieri, trattandosi di soggetti assi-curativi separati ed autonomi.
Ne discende che i lavoratori, frattanto divenuti ferrovieri, manter-ranno la doppia iscrizione contributiva, al fondo privato Inps ed al fondo FS, anche se, occorre precisare, la contribuzione versata in due distinte gestioni, afferente lo stesso periodo, può essere utiliz-zata una sola volta, ai fini della maturazione del diritto e della misu-ra della pensione.
Avv. Emanuela Manini

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