Indennità di malattia e congedo parentale ai lavoratori iscritti alla gestione separata

Estensione del diritto alla indennità giornaliera di malattia ed alla indennità per congedo parentale ai lavoratori iscritti alla gestione separata, di cui all’art. 2, comma 26, L. n. 335/1995. Chiarimenti apportati dalla circolare Inps n. 77/2013 del 13/5/2013.

A seguito della entrata in vigore dell’art. 24, comma 26, D.L. n. 201/2011 (convertito in L. n. 241/2011) le tutele previdenziali della indennità di malattia e del trattamento economico per congedo parentale, previste in favore dei lavoratori a progetto e categorie assimilate, iscritti alla gestione separata, sono state estese a decorrere dal 1/1/2012 in favore di soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, iscritti alla gestione separata e non titolari di pensione (lavoratori libero professionisti).

Per il riconoscimento della indennità di malattia è necessaria la sussistenza di presupposti e condizioni, di seguito indicati.

Requisito contributivo e reddituale.

E’ necessario, ai fini del perfezionamento del requisito contributivo, che risultino accreditate nella gestione separata, almeno 3 mensilità nei 12 mesi antecedenti l’evento malattia (per il 2013 l’aliquota contributiva è pari al 27,72%).

Quanto al requisito reddituale, è necessario che il reddito individuale assoggettato a contributo nella gestione separata non sia superiore al 70% del massimale contributivo di cui all’art. 2, comma 18, L. 335/1995 (per il 2013 il limite di reddito è pari ad euro 67.304,30).

Trasmissione della certificazione di malattia.

Per il riconoscimento dell’evento morboso è necessaria la trasmissione all’Inps di valida certificazione attestante lo stato di incapacità temporanea al lavoro.

La tutela della indennità di malattia è esclusa per eventi di durata inferiore a 4 giorni.

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Anche i lavoratori cui sopra sono soggetti agli accertamenti medico legali domiciliari e/o ambulatoriali, al fine di consentire la verifica della sussistenza dello stato di incapacità al lavoro.

Le fasce di reperibilità sono quelle previste dalla legislazione in materia (10.00 – 12.00, 17.00 – 19.00).

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Il numero di giornate indennizzabili in un anno solare non può superare 61 giorni, e la tutela è riconosciuta per un minimo di 20 giorni.

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Ulteriori chiarimenti sono contenuti nella circolare Inps in commento.

Avv. Emanuela Manini

Allegati: circolare Inps n. 77/2013

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