Estensione del diritto alla indennità giornaliera di malattia ed alla indennità per congedo parentale ai lavoratori iscritti alla gestione separata, di cui all’art. 2, comma 26, L. n. 335/1995. Chiarimenti apportati dalla circolare Inps n. 77/2013 del 13/5/2013.
A seguito della entrata in vigore dell’art. 24, comma 26, D.L. n. 201/2011 (convertito in L. n. 241/2011) le tutele previdenziali della indennità di malattia e del trattamento economico per congedo parentale, previste in favore dei lavoratori a progetto e categorie assimilate, iscritti alla gestione separata, sono state estese a decorrere dal 1/1/2012 in favore di soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, iscritti alla gestione separata e non titolari di pensione (lavoratori libero professionisti).
Per il riconoscimento della indennità di malattia è necessaria la sussistenza di presupposti e condizioni, di seguito indicati.
– Requisito contributivo e reddituale.
E’ necessario, ai fini del perfezionamento del requisito contributivo, che risultino accreditate nella gestione separata, almeno 3 mensilità nei 12 mesi antecedenti l’evento malattia (per il 2013 l’aliquota contributiva è pari al 27,72%).
Quanto al requisito reddituale, è necessario che il reddito individuale assoggettato a contributo nella gestione separata non sia superiore al 70% del massimale contributivo di cui all’art. 2, comma 18, L. 335/1995 (per il 2013 il limite di reddito è pari ad euro 67.304,30).
– Trasmissione della certificazione di malattia.
Per il riconoscimento dell’evento morboso è necessaria la trasmissione all’Inps di valida certificazione attestante lo stato di incapacità temporanea al lavoro.
La tutela della indennità di malattia è esclusa per eventi di durata inferiore a 4 giorni.
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Anche i lavoratori cui sopra sono soggetti agli accertamenti medico legali domiciliari e/o ambulatoriali, al fine di consentire la verifica della sussistenza dello stato di incapacità al lavoro.
Le fasce di reperibilità sono quelle previste dalla legislazione in materia (10.00 – 12.00, 17.00 – 19.00).
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Il numero di giornate indennizzabili in un anno solare non può superare 61 giorni, e la tutela è riconosciuta per un minimo di 20 giorni.
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Ulteriori chiarimenti sono contenuti nella circolare Inps in commento.
Avv. Emanuela Manini
Allegati: circolare Inps n. 77/2013
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