EM/mg commento indennità integrativa da parte del titolare di più pensioni, percepimento IIS su seconda pensione, commento sentenza n. 275.2010
CUMULO DI INDENNITA’ INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.) DA PARTE DEL TITOLARE DI PIU’ PENSIONI. DIRITTO DEL PENSIONATO A PERCEPIRE LA I.I.S. SULLA SECONDA PENSIONE NEI LIMITI NECESSARI AD OTTENERE LA INTEGRAZIONE DELLA PENSIONE FINO ALL’IMPORTO CORRISPONDENTE AL TRATTAMENTO MINIMO PREVISTO PER IL F.P.L.D. (cd. minimo Inps). BREVE COMMENTO ALLA SENTENZA N. 275/2010 DEL 7/7/2010 DELLA CORTE DEI CONTI, SEZ. GIURISD. PER LA TOSCANA.
Con sentenza n. 275/2010 del 7/7/2010, la Corte dei Conti, Sez. Giurisdizionale per la Toscana, intervenuta dopo la recente sentenza n. 197/2010 della Corte Costituzionale, confermando precedenti orientamenti giurisprudenziali in materia, ha dichiarato il diritto del pensionato alla attribuzione della indennità integrativa speciale (I.I.S.) sulla seconda pensione in godimento nella misura necessaria ad ottenere la integrazione della pensione medesima al trattamento Inps, ove goduto in misura inferiore.
La vicenda prende avvio dal ricorso, radicato da una ricorrente, assistita dall’Avv. Emanuela Manini, già dipendente delle Ferrovie dello Stato, titolare di pensione diretta, erogata dal Ministero del Tesoro (successivamente dall’Inps) priva di indennità integrativa speciale, nonché di pensione di reversibilità, erogata anch’essa dall’Inps, comprensiva della predetta indennità, avente ad oggetto la richiesta di declaratoria del diritto a percepire la I.I.S. in misura intera sul trattamento di pensione diretta, privo di tale emolumento.
A sostegno della propria domanda, la ricorrente richiamava la numerosa giurisprudenza della Corte Costituzionale (sentt. n. 89/2005, 516/2000, 43/1998, 23/1992, 204/1992, 172/1991, 566/1988) da cui era dato trarre che il divieto di cumulo della I.I.S. su due (o più) trattamenti pensionistici doveva dirsi caducato, dopo le citate declaratorie di incostituzionalità, in difetto di specifica disciplina legislativa sul punto.
L’Inpdap, costituitosi nel giudizio, insisteva per la legittimità del proprio operato, eccependo altresì la prescrizione degli eventuali ratei, nei limiti del quinquennio decorrente dalla richiesta avanzata nei confronti della Amministrazione pubblica.
La Corte dei Conti, previa riunione con altri ricorsi, di analogo contenuto, ripercorrendo la copiosa giurisprudenza in materia, nonché richiamando la recentissima sentenza n. 197/2010 della Corte Costituzionale, ha concluso nel senso del (parziale) accoglimento della domanda, riconoscendo il diritto della ricorrente alla attribuzione della indennità integrativa speciale sulla seconda pensione in godimento nella misura necessaria ad ottenere l’integrazione della pensione medesima al trattamento minimo Inps, ove goduto in misura inferiore, con conseguente condanna dell’Istituto previdenziale alla corresponsione in suo favore degli importi arretrati, per tale titolo maturati, oltre il “maggiore importo” tra interessi e rivalutazione, ex art. 429, comma 3, cpc, come statuito dalle sezioni unite della Corte dei Conti con sentenza n. 10/2002/QM.
Ne discende che tutti i pensionati che fruiscono di due (o più) pensioni, una sola delle quali maggiorata della I.I.S., potranno avanzare richiesta all’Ente previdenziale erogatore della/e pensione/i priva/e della predetta indennità, di importo inferiore al c.d. minimo Inps, di corresponsione del beneficio economico mancante fino al conseguimento della somma corrispondente al predetto minimo (per il 2010 euro 460,97).
Avv. Emanuela Manini
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