Integrazione salariale, regime della contribuzione, chiarimenti circolare inps

EM/mg integrazione salariale e compatibilità con prestazioni di lavoro subordinato, autonomo ed accessorio, regime della contribuzione, chiarimenti circ. inps n. 130 del 4.10.10

Integrazione salariale e compatibilità con prestazioni di lavoro subordinato, autonomo ed accessorio. Regime della contribuzione. Chiarimenti apportati in materia dalla circolare Inps n. 130 del 4.10.2010.

Un tema di grande attualità è costituito oggi dal caso del lavoratore in cassa integrazione, chiamato a svolgere altra prestazione di lavoro subordinato, autonomo o accessorio, dietro rimessa di un compenso e della compatibilità tra la nuova attività di lavoro e la integrazione salariale, nonché del regime contributivo ad esso applicabile.

Utile chiarimento alla materia è apportato dalla circolare Inps n. 130 del 4/10/2010 avente ad oggetto “Integrazioni salariali. Compatibilità con l’attività di lavoro autonomo o subordinato e cumulabilità del relativo reddito. Regime dell’accredito dei contributi figurativi. Disposizioni particolari per il personale del trasporto aereo”, di cui se ne riportano i tratti salienti.

Muovendo dalla disciplina legislativa in materia (art. 3 Dlgs n. 788/1945 ed art. 8, comma 4, DL n. 86/1988, convertito con legge n. 160/1988), la sopracitata circolare Inps riporta di seguito i casi che possono verificarsi.

1) Lavoratore beneficiario della integrazione salariale che abbia iniziato un nuovo rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato.

In questo caso, (come chiarito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 195 del 1995) il nuovo impiego a tempo pieno ed indeterminato alle dipendenze del nuovo (e diverso) datore di lavoro, comporta la risoluzione del rapporto precedente e quindi la perdita del trattamento di integrazione salariale per cessazione del rapporto di lavoro che ne era a fondamento.

2) Lavoratore beneficiario della integrazione salariale, che abbia iniziato una nuova attività di lavoro dipendente, che per la sua collocazione temporale sarebbe stata compatibile con la attività lavorativa sospesa, a base della integrazione salariale.

Si pensi al caso di due rapporti di lavoro part-time, sia orizzontale (con orario giornaliero ridotto lungo la settimana) che verticale (con cencentrazione della attività lavorativa lungo alcuni giorni la settimana).

Da ultimo, è precisato che può aversi compatibilità anche tra un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed un rapporto di lavoro part-time, nel limite dell’orario massimo settimanale di lavoro.

3) Lavoratore beneficiario della integrazione salariale, che abbia intrapreso una prestazione di lavoro accessorio (vaucher).

In questo caso, l’art. 7 ter, comma 12, lett. B) DL n. 5/2009 (convertito con modificazioni dalla L. n. 33/2009), a parziale modifica dell’art. 70 Dlgs n. 276/2003 (che ha disciplinato il lavoro accessorio) ha consentito, per l’anno 2009, ai lavoratori in cassa integrazione la effettuazione di lavoro accessorio in tutti i settori produttivi e per tutte le attività fino al limite massimo di euro 3.000,00 (al netto dei contributi previdenziali per anno solare).

L’art. 2 comma 148 lett. G) L. n. 191/2009 ha esteso la portata di tale disposizione anche all’anno 2010.

In tutti i casi in cui le remunerazioni da lavoro accessorio superino il limite di euro 3.000,00 dovrà applicarsi il regime ordinario sulla incumulabilità (ovvero sulla parziale cumulabilità) della retribuzione.

4) Lavoratore beneficiario della integrazione salariale che abbia intrapreso una prestazione di lavoro subordinato a tempo determinato, ovvero part-time.

In entrambi i casi tali forme di contratto risultano compatibili con il diritto alla integrazione salariale fino a concorrenza dell’importo totale della integrazione spettante.

5) Lavoratore beneficiario della integrazione salariale che abbia intrapreso una nuova attività di lavoro autonomo.

In questo caso, spetta al lavoratore interessato dimostrare l’effettivo ammontare dei guadagni, nonché la loro collocazione temporale, al fine di consentire all’Inps la erogazione della eventuale quota differenziale di integrazione salariale (l’Istituto sospenderà la erogazione della integrazione per il caso di mancata dimostrazione).

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Ultimo aspetto chiarito dalla circolare in commento afferisce al regime dell’accredito della contribuzione figurativa con riferimento alle diverse ipotesi di compatibilità e cumulabilità reddito-integrazione salariale, più sopra illustrate.

In proposito, per il caso di cumulabilità tra i benefici economici, l’accreditamento della contribuzione figurativa avverrà in base ai criteri generali, per il caso di proporzionale riduzione della integrazione, l’accreditamento dei contributi figurativi sarà effettuato in quota integrativa, mentre la contribuzione obbligatoria relativa alla attività effettivamente svolta sarà accreditata nella gestione di competenza.

Infine, per il caso di prestazione di lavoro accessorio, non avrà luogo alcun accredito di contribuzione sulla posizione lavorativa del singolo lavoratore, bensì la quota di contribuzione IVS (1,30 euro per ogni 10 euro di buoni lavoro) affluirà nella gestione a carico della quale è posto l’onere di accredito figurativo correlato alla prestazione integrativa.

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Dunque, ogni lavoratore che benefici di una integrazione salariale, è chiamato a prestare particolare attenzione, prima di intraprendere una nuova attività, sia di lavoro subordinato che autonomo.

Avv. Emanuela Manini

circolare Inps n. 130/2010

  1. Massimo

    Buongiorno, se possibile, vorrei dei chiarimenti sul paragrafo 5.2 della circolare 130 (punto 5 del vostro articolo).
    Sostanzialmente, a cominciare dal titolo del paragrafo 5, e a proseguire nel dettaglio del paragrafo 5.2, la circolare fa sempre riferimento all’inizio di una NUOVA attività (di lavoro autonomo in questo caso).
    Nella circolare invece non si fa alcun riferimento per attività di lavoro autonomo già in essere, e cioè PREESISTENTE, all’attivazione dell’integrazione salariale del lavoratore.
    Si pensi ad esempio al mio caso: lavoratore contratto a tempo indeterminato (part-time) ma comunque possessore da anni di una partita iva (ditta individuale) per un’attività secondaria portata avanti al di fuori degli orari di lavoro aziendali.
    Ebbene sono stato da poco messo in cassa integrazione in deroga per fallimento dell’azienda nel quale lavoro, e mi sono recato in 2 sedi inps diverse per chiarire il discorso sulla compatibilità della mia attività autonoma con l’erogazione della cassa.
    La prima sede consultata sostiene che, essendo appunto la mia attività autonoma NON nuova e già preesistente, questa situazione non viene contemplata dalla circolare, per cui avrei diritto all’intera cifra della cassa, alla quale andrei a SOMMARE i proventi dell’attività autonoma, senza alcun limite o tetto alla fatturazione.
    Alla seconda sede consultata invece non interessa il fatto che la mia attività non sia nuova, e mi vorrebbe far rientrare comunque nella casistica del paragrafo 5.2 della circolare per cui alla cifra erogata dalla cassa verrebbero SOTTRATTI di mese in mese i proventi derivanti dall’attività autonoma.
    Chi ha ragione?
    Grazie per la risposta, cordiali saluti

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