EM/mg commento intermediazione illecita di manodopera
Intermediazione illecita di manodopera e versamento della contribuzione da parte del datore di lavoro fittizio (appaltatore od interposto). Efficacia non estintiva del debito contributivo gravante sul datore di lavoro effettivo, attraverso il pagamento dei contributi da parte dell’intermediario. Breve commento alla sentenza della Corte di Cassazione n. 17223 del 22/7/2010.
Con la recentissima sentenza n. 17223 del 22/7/2010, la Corte di Cassazione torna della intermediazione illecita di manodopera nonchè sulla efficacia estintiva, o meno, del debito contributivo, gravante sul datore di lavoro effettivo, attraverso il pagamento dei contributi da parte dell’intermediario, concludendo nel senso che per il caso di accertata intermediazione illecita di manodopera, il versamento dei contributi, effettuato dal datore di lavoro apparente, non estingue la obbligazione contributiva gravante sul datore di lavoro effettivo.
Tale pronuncia giudiziale interrompe la serie delle sentenze, emessa dalla Corte di Cassazione in tema di efficacia liberatoria, o meno, del versamento dei contributi effettuato dal datore di lavoro interposto (sentenze n. 12509/2004, n. 6649/2004, n. 6144/2004, da ultimo, n. 17501/2009, n. 8451/2010) le quali hanno affermato il principio di diritto che i pagamenti dei contributi da parte dell’intermediario (cd. datore di lavoro apparente) hanno effetto estintivo del debito contributivo gravante sul datore di lavoro effettivo, in ossequio al principio dell’effetto liberatorio, di cui all’art. 1180 cc. (pagamento ad opera di un terzo), in forza del quale la obbligazione contributiva, gravante sul datore di lavoro effettivo, si considera, ai sensi del citato articolo, utilmente adempiuta per effetto del versamento contributivo effettuato dal datore di lavoro fittizio.
Andando di contrario avviso, la Suprema Corte, con la sopra citata sentenza, esclude che l’effettivo datore di lavoro possa invocare la applicazione dell’art. 1180 cc., da intendersi riferita ad un unico rapporto di lavoro, estinto da persona diversa dal debitore, con la conseguenza che questi sarà tenuto al versamento, per l’intero, della contribuzione dovuta per tutto il periodo della illecita intermediazione, a nulla rilevando il pagamento dei contributi effettuato dal datore di lavoro solo apparentemente titolare del rapporto di lavoro.
Avv. Emanuela Manini
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