Lavoratore iscritto nei ruoli paga fs in seguito ad accertamento giudiziale dell’intermediazione illecita di manodopera, diritto al pagamento delle differenze retributive

LAVORATORE ISCRITTO NEI RUOLI PAGA FS (ORA TRENITALIA SPA, RFI SPA) IN FORZA DI RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO INDETERMINATO, NELLA QUALIFICA DI AUSILIARIO, AREA 1, CCNL DIPENDENTI FS ALL’ESITO DI ACCERTAMENTO GIUDIZIALE DI INTERMEDIAZIONE ILLECITA DI MANODOPERA.

DIRITTO AL PAGAMENTO IN SUO FAVORE DELLE DIFFERENZE RETRIBUTIVE, DA CALCOLARSI IN RAGIONE DI QUANTO PERCEPITO DALL’APPARENTE DATORE DI LAVORO E QUANTO DOVUTO DALLE SOCIETA’ FERROVIARIE. IMPRESCRITTIBILITA’ DEL CREDITO. DETERMINAZIONE DELLE DIFFERENZE RETRIBUTIVE TENENDO CONTO DEI SALDI POSITIVI, SENZA OPERARE COMPENSAZIONE TRA DEBITI E CREDITI. COMMENTO ALLA SENTENZA N. 769/2012 DEL TRIBUNALE DI FIRENZE, SEZ. LAVORO.

Si segnala la interessante sentenza n. 769/2012, pronunciata dal Tribunale di Firenze, sez. lav., nell’ambito di controversia, promossa da un lavoratore, patrocinato dall’Avv. Emanuela Manini, avverso Trenitalia Spa, RFI Spa, avente ad oggetto il pagamento in suo favore in un importo a titolo di differenze retributive, maturate nel periodo intercorrente tra la data di instaurazione di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a seguito di accertamento giudiziale di illecita intermediazione di manodopera, e la data di effettiva immissione nei ruoli aziendali FS.

Per la parte che qui interessa, nella elaborazione del calcolo delle differenze retributive, maturate nel periodo di riferimento (1997-2010), si era così proceduto:

– determinazione del maturato da parte del lavoratore a seguito di inquadramento come ferroviere;

– attribuzione della retribuzione contrattuale prevista per il normale orario contrattuale dovuto pari a 36 ore settimanali ed espletato (minimo tabellare, indennità integrativa speciale, scatti di anzianità, tredicesima mensilità, premio di esercizio, maggiorazione per lavoro domenicale e festivo, …ecc …), mansioni, da ultimo, ausiliario di stazione;

– determinazione della progressione di carriera come regolata dal CCNL dipendenti FS;

– determinazione del percepito da parte del lavoratore a seguito di inquadramento come dipendente delle Cooperative addette ai servizi in appalto delle FS Spa;

– attribuzione della retribuzione prevista per il normale orario di lavoro pari a 48 ore settimanali (paga base, scatti d’anzianità, …).

Laddove, comparando i compensi mensili percepiti dalle Cooperative, apparenti datrici di lavoro e quanto spettante al ricorrente a seguito del suo reinquadramento come ferroviere, erano emerse differenze in negativo, non si era attribuito tale maggiore importo a favore delle FS Spa, trattandosi di compenso corrisposto da altro soggetto, e si era tenuto conto dei soli importi recanti un saldo positivo (spettante maggiore del percepito).

Trenitalia Spa e RFI Spa, costituendosi in giudizio, avevano eccepito la prescrizione del credito per differenze retributive, maturate con riguardo al periodo antecedente il compimento del primo atto interruttivo della prescrizione, da ritenersi la notifica del ricorso introduttivo del giudizio.

Inoltre, quanto alle modalità del calcolo della retribuzione, le società convenute avevano proceduto alla detrazione della retribuzione percepita da quella dovuta, realizzando una compensazione atecnica, con la conseguenza che per il caso di percepito mensile in misura superiore allo spettante mensile, la maggiore somma percepita era riportata a debito del mese/i successivo/i, nell’ambito di una operazione contabile di dare ed avere.

Il Tribunale adito, esperita CTU contabile, nonché autorizzato il deposito di note, ha accolto la domanda del ricorrente di riconoscimento in suo favore di differenze retributive, rigettando le eccezioni avanzate dalle società convenute.

In particolare, quanto alla eccezione di prescrizione quinquennale, in linea con quanto già statuito dalla Corte di Cassazione (17179/2009; 4551/1990) l’organo giudicante adito ha precisato che la prescrizione, ex art. 2948 cc., non decorre ove il rapporto di lavoro non sia stato formalizzato, dovendosi escludere la sussistenza dei presupposti per la esigibilità delle differenze retributive, e di qui la decorrenza dei termini prescrizionali.

In merito alla questione della possibilità di operare una compensazione tra importi a debito ed importi a credito nella determinazione delle differenze retributive, il Tribunale adito, condividendo le argomentazioni del ricorrente, ha precisato che il calcolo debba essere effettuato tenendo in considerazione i soli saldi positivi, senza operare una compensazione tra debiti e crediti.

Alla luce di tali argomentazioni, il ricorso del lavoratore è stato interamente accolto.

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Firenze lì, 10 Settembre 2012             Avv. Emanuela Manini

 

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