Lavoratori autonomi

EM/mg commento lavoratori autonomi cumulo contributi versati nelle gestioni speciali del lavoro autonomo (artigiani e commercianti) modalità calcolo pensione ai sensi dell’art. 16 L n. 233.90

LAVORATORI AUTONOMI CUMULO DI CONTRIBUTI VERSATI NELLE GESTIONI SPECIALI DEL LAVORO AUTONOMO (ARTIGIANI E COMMERCIANTI). MODALITA’ DI CALCOLO PER QUOTE DELLA PENSIONE, AI SENSI DELL’ART. 16 L. n. 233/1990.

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Si presenta con frequenza il caso di lavoratori che vantino contribuzione versata nelle gestioni speciali del lavoro autonomo (artigiani e commercianti), i quali, approssimandosi la liquidazione del trattamento pensionistico, chiedono di conoscere le modalità di calcolo della pensione che tenga conto dei periodi di iscrizione nelle varie gestioni.

La materia del cumulo dei periodi assicurativi è disciplinata dall’art. 16 L. 233/1990, il quale, al primo comma, lett. A) prevede che per i lavoratori che liquidano la pensione in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (commercianti ed artigiani) con il cumulo dei contributi versati nelle medesime gestioni, l’importo della pensione è determinato dalla somma “della quota di pensione calcolata, ai sensi degli articoli 5 e 8, sulla base dei periodi di iscrizione alle rispettive gestioni”.

Il successivo comma 2, dispone che “gli oneri relativi alle quote di pensione di cui al comma 1 sono a carico delle rispettive gestioni assicurative”.

La Corte di Cassazione ha avuto più volte modo di affermare che il riferimento alla “quota” di pensione contenuto nella lettera a) dell’art. 16 vada letto nel contesto dell’articolo e collegato all’altra espressione “rispettive gestioni”, per cui ciascuna parte del complessivo trattamento va determinata in relazione ai periodi di iscrizione alle singole gestioni (v.di per tutte Corte di Cass., sent. 1891/2000).

Sul punto si è pronunciata, da ultimo, la Corte Costituzionale la quale, investita dal Tribunale di Genova, Sez. Lav., della questione di legittimità costituzionale dell’art. 16, comma 1, lett. A) L. 233/1990, sull’assunto, sostenuto dal giudice rimettente, che la norma censurata, nel disporre il cumulo dei contributi versati nelle gestioni commercianti ed artigiani ai fini della liquidazione della pensione, determina una riduzione del trattamento pensionistico rispetto a quello che sarebbe spettato, ai sensi dell’art. 5 della stessa legge 233/1990, qualora tutti i contributi fossero stati versati in un’unica gestione previdenziale, con sentenza n. 325/2003 ha dichiarato non fondata la sollevata questione di legittimità costituzionale, rilevando che “la diversità del trattamento conseguente all’applicazione del sistema del pro-rata rispetto a quello previsto per i lavoratori che versino ininterrottamente contributi in un’unica gestione si giustifica in ragione dell’esistenza di due diverse gestioni previdenziali per gli artigiani e per gli esercenti attività commerciali, rispondendo all’esigenza di preservarne gli equilibri finanziari, senza far ricadere su di esse un onere più gravoso di quello che si sarebbe realizzato in assenza di cumulo”.

Né varrebbe dire che la norma sul cumulo dei contributi e la disciplina di computo per quote della pensione, di cui al cit. art, 16, sia stata abrogata o derogata dall’art. 71 L. 388/2000 (in seguito, sostituita dal dlgs 42/2006) in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi, atteso che la tecnica della totalizzazione dei contributi costituisce un rimedio che trova applicazione per il caso di lavoratore che non abbia maturato il diritto a pensione in alcuna delle forme pensionistiche a carico dell’AGO e delle forme sostitutive, esclusiva ed esonerativa della medesima, e non già ove in uno stesso sistema pensionistico sia già prevista una disciplina di cumulo e totalizzazione dei contributi versati nelle varie gestioni, quale quella dell’art. 16 L. 233/1990 ai fini della liquidazione della prestazione pensionistica.

In conclusione, ai lavoratori che versino nelle condizioni sopra citate dovrà essere prospettato che all’atto del raggiungimento dei requisiti per il diritto a pensione sarà proceduto dall’ente previdenziale alla erogazione del trattamento pensionistico, in applicazione del sistema “pro rata”, che terrà conto della contribuzione versata nelle rispettive gestioni (artigiani e commercianti), e non già facendo luogo alla media dei redditi degli ultimi dieci anni con un’unica anzianità complessiva, quale modalità di calcolo riconosciuta a chi sia rimasto iscritto, nel corso della vita lavorativa, ad un’unica gestione speciale.

Avv. Emanuela Manini

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