Lavoratori salvaguardati, riforma previdenziale di cui al d.l. 201/2011 e successive conversioni e modificazioni

LAVORATORI CD. SALVAGUARDATI, AMMESSI AI TRATTAMENTI DI PENSIONE SULLA BASE DI CRITERI DI ACCESSO ANTECEDENTI LA RIFORMA PREVIDENZIALE. ART. 24, COMMA 14, DL N. 201/2011, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. N. 214/2011, COME MODIFICATO DALL’ART. 6 COMMA 2 QUATER, PRIMO PERIODO E COMMA 2 SEPTIES D.L. N. 216/2011, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. N. 14/2012. MODALITA’ DI ATTUAZIONE DELLA SOPRACITATA DISCIPLINA LEGISLATIVA E DETERMINAZIONE DEL LIMITE MASSIMO NUMERICO DI SOGGETTI INTERESSATI, PER EFFETTO DEL DECRETO MINISTERIALE 1/6/2012 N. 62097.

Come noto, l’art. 24, comma 14, D.L. n 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011, come modificato dall’art. 6, comma 2 quater, primo periodo e comma 2 septies D.L. n. 216/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 14/2012, ha stabilito che le disposizioni in materia di accesso e di regime della decorrenza dei benefici pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legge medesimo si applicano, nei limiti delle risorse stabilite, ancorché maturino i requisiti per l’accesso al pensionamento successivamente al 31/12/2011:

– ai lavoratori collocati in mobilità, ai sensi degli artt. 4 e 24 L. n. 223/1991, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al pensionamento, che maturino i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione della mobilità;

– ai lavoratori collocati in mobilità lunga, ai sensi degli art. 7, commi 6 e 7 L. n. 223/1991, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 4/12/2011;

– ai lavoratori che alla data del 4/12/2011 sono titolari di prestazione straordinaria a carico di fondi di solidarietà di settori, ai sensi dell’art. 2, comma 28, L. n. 662/1996;

– ai lavoratori che alla data del 4/12/2011 hanno in corso l’istituto dell’esonero dal servizio, di cui all’art. 72, comma 1, D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni, dalla L. n. 133/2008;

– ai lavoratori che alla data del 31/10/2011 risultano essere in congedo per assistere figli con disabilità grave, ai sensi del Dlgs n. 151/2011, i quali maturino, entro 24 mesi dalla data di inizio del predetto congedo, il requisito contributivo per l’accesso al pensionamento, indipendentemente dall’età anagrafica;

– ai lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31/12/2011, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli artt. 410, 411, 412 ter cpc;

– ai lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31/12/2011 in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati da organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, a condizione che ricorrono i seguenti elementi: la data di cessazione del rapporto di lavoro risulti da elementi certi ed oggettivi (quali comunicazioni obbligatorie alle attuali D.T.L. di cui al DPR n. 144/2011); il lavoratore risulti in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in  base alla previgente disciplina pensionistica, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro un periodo non superiore a 24 mesi dalla data di entrata in vigore del citato D.L. n. 201/2011.

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Il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 1/6/2012 n. 62097 ha stabilito le modalità di attuazione del comma 14 dell’art. 24 D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011, ed ha determinato il limite massimo numerico dei soggetti interessati dai benefici pensionistici.

Riepilogativamente, il citato decreto ha disposto che i lavoratori, di cui alle sopra indicate categorie, accedono ai benefici pensionistici, a condizione che:

– abbiano cessato l’attività lavorativa alla data del 4/12/2011;

– siano titolari, dalla data del 4/12/2011, della prestazione straordinaria a carico dei Fondi di solidarietà, ovvero siano stati autorizzati all’accesso dall’Inps prima della predetta data, fermo restando la permanenza a carico dei Fondi fino al compimento di 62 anni di età;

– abbiano perfezionato i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico secondo la previgente disciplina entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del D.L. citato;

– non abbiano ripreso la attività lavorativa successivamente alla autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione, ed abbiano almeno un contributo accreditato o accreditabile alla data di entrata in vigore del D.L. n. 201/2011 (7/12/2011);

– abbiamo risolto il rapporto di lavoro entro il 31/12/2011 in ragione degli accordi individuali, sottoscritti ai sensi degli artt. 410, 411, 412 ter cpc, ovvero di accordi collettivi di incentivo all’esodo, a condizione che la data di cessazione del rapporto di lavoro risulti da elementi certi ed oggettivi (quali le comunicazioni obbligatorie alle DTL, o ad altri soggetti equiparati);

– che i lavoratori siano in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla previgente disciplina pensionistica, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 201/2011 (7/12/2011).

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I lavoratori interessati dalla normativa in oggetto dovranno presentare istanza alle competenti Direzioni Territoriali del lavoro entro 120 gg. dalla data di pubblicazione del citato decreto ministeriale (risalente al 24/7/2012), ovvero entro il 21/11/2012, la cui decisione sarà comunicata con tempestività all’Inps, e potrà essere reclamata dall’interessato entro 30 gg. dalla data di comunicazione del provvedimento presso la DTL, dove è stata presentata l’istanza.

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Da ultimo, il numero dei lavoratori aventi diritto all’ottenimento dei benefici pensionistici, sopra indicati, è pari a 65.000 unità, così ripartite: mobilità 25.590; mobilità lunga 3460; fondi di solidarietà 17.710; prosecutori volontari 10.250; lavoratori esonerati 950; genitori di disabili 150; lavoratori cessati 6.890, e così per un totale, come sopra indicato.

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Avv. Emanuela Manini

 

 

 

 

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