Licenziamento collettivo

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LICENZIAMENTO COLLETTIVO, INTIMATO ALL’ESITO DI PROCEDURA DI MOBILITA’, EX LEGE 223/1991. LIMITI DEL CONTROLLO GIUDIZIARIO IN ORDINE ALLA OSSERVANZA DELLA PROCEDURA LEGISLATIVA IN MATERIA DI RIDUZIONE DEL PERSONALE. DEVOLUZIONE DEL CONTROLLO DI LEGITTIMITA’ DELLA PROCEDURA, EX ANTE , ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI. BREVE COMMENTO ALLA SENTENZA N. 22824 DEL 28/10/2009 DELLA CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. LAV.

La recentissima sentenza n. 22824 del 28/10/2009, pronunciata dalla Corte di Cassazione, sez. lav. in tema di risoluzione del rapporto di lavoro a seguito di intimazione di licenziamento collettivo consolida un orientamento volto a devolvere il controllo del procedimento di messa in mobilità/licenziamento collettivo, intrapreso dal datore di lavoro, alle organizzazioni sindacali, destinatarie di incisivi poteri di informazione e consultazione, con la conseguenza che il controllo devoluto al giudice in sede contenziosa non riguarda più gli specifici motivi posti a base della riduzione di personale (a diffferenza di quanto accade in relazione ai licenziamenti per giustificato motivo oggettivo) bensì la correttezza procedurale della operazione.

Naturalmente, prosegue la Cassazione, potrà costituire oggetto di controllo giudiziario l’adempimento (o meno) dell’obbligo per l’impresa di trattare in buona fede e di fornire specifica informazione, preventiva ed in corso di procedura, nonché motivazione delle scelte, con un comportamento che deve essere ispirato a piena lealtà nel corso dell’intero procedimento.

Resta inteso che il conseguimento di un accordo con le organizzazioni sindacali non sana eventuali vizi da cui può risultare affetta la procedura e, tuttavia, l’accordo raggiunto può assumere rilevanza, nella fase giudiziale, nel senso di ritenere adempiuto da parte del datore di lavoro l’obbligo di adempimento degli specifici doveri (di informazione e di motivazione delle scelte) sul medesimo gravanti.

Tale inaugurato orientamento giurisprudenziale, volto ad esaltare il potere di controllo, ex ante, delle organizzazioni sindacali, nonché a ridurre il potere di controllo ex post dell’organo giudicante, deve indurre gli organismi sindacali ad apprestare una elevata attenzione alla rigorosa osservanza della procedura la quale, a seguito del conseguimento dell’accordo sindacale, potrebbe acquisire un crisma di legalità, sottratto al controllo giudiziario.

Resta ferma la sindacalità in fase giudiziale dei criteri di scelta nella individuazione dei lavoratori da collocare in mobilità, previsti dai contratti collettivi stipulati con i sindacati, ai sensi dell’art. 4, comma 2, L. 223/1191, ovvero, in mancanza di criteri contrattuali, dei criteri legali (carichi di famiglia, anzianità, esigenze tecnico produttive ed organizzative) in concorso tra loro.

Avv. Emanuela Manini

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