Licenziamento dei dipendenti pubblici e privati. La diversità della disciplina legislativa, ad essi applicabile, alla luce del Jobs Act.
A) Licenziamento dei dipendenti pubblici. A1) Licenziamento disciplinare.
La disciplina dei licenziamenti disciplinari per i pubblici dipendenti, esclusi dalla applicazione della legge Fornero, nonché dal Jobs Act e dal decreto attuativo (L. 183/2014), è contenuta nel Dlgs n. 165/2001, modificato dal Dlgs n. 150/2009 (cd. legge Brunetta), il quale soggiace a procedure disciplinari prima della intimazione del licenziamento.
Per il caso di impugnazione giudiziale del licenziamento e di declaratoria di illegittimità da parte del giudice del lavoro, il dipendente pubblico dovrà essere reintegrato, ai sensi dell’art. 18 L. 300/1970, ed avrà diritto a tutte le mensilità maturate dalla data di cessazione del rapporto di lavoro a quella di effettiva reintegra, oltre alla regolarizzazione del periodo contributivo corrispondente.
A2) Licenziamento per motivi economici.
Per il caso di licenziamento per motivi economici, il dipendente pubblico soggiace all’istituto della mobilità da eccedenze, il quale prevede una verifica periodica da parte della P.A. sulle dotazioni organiche.
I dipendenti soprannumerari vengono iscritti in una lista di mobilità e godono di un sostegno al reddito di durata biennale.
Le Amministrazioni, per il caso di carenze in organico, non possono bandire concorsi ma devono attingere dalle liste di mobilità per coprire il posto.
Con il decorso del biennio, senza che alcuna amministrazione abbia avanzato richieste di personale soprannumerario, il rapporto di lavoro cessa.
B) Licenziamento dei dipendenti privati. B1) Licenziamento disciplinare soggetto alla disciplina del Jobs Act.
I lavoratori assunti dopo l’entrata in vigore del decreto di attuazione del Jobs Act (L. 183/2014) da imprese del settore privato che abbiano i requisiti dimensionali dell’art. 18 L. 300/1970 (15 dipendenti), per il caso di licenziamento per motivi disciplinari, seguito da declaratoria di illegittimità in sede giudiziale, potranno essere reintegrati nel posto di lavoro nella (sola) ipotesi di “insussistenza del fatto materiale”, dimostrata nel giudizio; in tutti gli altri casi di declaratoria di illegittimità del licenziamento spetterà una indennità risarcitoria di importo pari a 2 mensilità per ogni anno di anzianità, con un limite minimo di 4 mensilità, fino ad un massimo di 24 mensilità.
B2) Licenziamento disciplinare di lavoratori assunti prima della entrata in vigore del Jobs Act.
Per questi lavoratori continua ad applicarsi la legge Fornero (L. 92/2012). In particolare, per il caso di licenziamento disciplinare, la tutela reintegratoria si applica per il caso che sia giudizialmente accertata la insussistenza (materiale o giuridica) del fatto addebitato, ovvero quando il fatto contestato sia punito dal CCNL di settore con una sanzione conservativa (es. multa, sospensione dal servizio e dalla retribuzione).
B3) Licenziamento per motivi economici dei lavoratori assunti dopo l’entrata in vigore del Jobs Act.
In questo caso il licenziamento sarà intimato senza che debba essere preceduto dalla conciliazione in DTL (essa potrà essere esperita in via facoltativa), il lavoratore potrà impugnare il licenziamento dinanzi al giudice del lavoro con rito ordinario e per il caso di declaratoria di illegittimità del licenziamento, esso ha diritto ad un risarcimento del danno in misura pari a 2 mensilità (con un minimo di 4 mensilità) per ogni anno di anzianità aziendale ed un massimo di 24 mensilità.
E’ esclusa la reintegra.
B4) Licenziamento per motivi oggettivi di lavoratori assunti prima della entrata in vigore del Jobs Act.
Per questi lavoratori continuerà ad applicarsi la legge Fornero (L. n. 92/2012). In particolare, il licenziamento dovrà essere preceduto dalla procedura di conciliazione preso la DTL, territorialmente competente, e per il caso di esito infruttuoso del tentativo di conciliazione, il lavoratore che abbia impugnato giudizialmente il licenziamento con il rito Fornero, potrà essere reintegrato qualora risulti provata in giudizio la “manifesta insussistenza del fatto” posto a base dell’atto risolutorio.
In tutti gli altri casi di declaratoria di illegittimità del licenziamento, il lavoratore ha diritto ad una indennità risarcitoria compresa tra le 12 e le 24 mensilità, senza reintegra.
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B5) Licenziamento collettivo di lavoratori assunti dopo l’entrata in vigore del Jobs Act.
Per il caso di licenziamento collettivo di almeno 5 lavoratori nell’arco dei 120 gg., disciplinato dalla L. 223/1991, si applicheranno le nuove sanzioni previste per il caso di licenziamento individuale per motivi oggettivi che sia dichiarato illegittimo (resta ferma la disciplina della procedura sindacale e del confronto in sede amministrativa, oltrechè quella afferente i criteri di scelta dei lavoratori da licenziare), ovvero una indennità risarcitoria pari a 2 mensilità (con un minimo di 4 mensilità) fino ad un massimo di 24 mensilità.
B6) Licenziamento collettivo di lavoratori assunti prima della entrata in vigore del Jobs Act.
Ferma restando la applicazione della L. 223/1991, per il caso di declaratoria di illegittimità del licenziamento collettivo per violazione dei criteri di scelta, il lavoratore dovrà essere reintegrato, in tutti gli altri casi esso avrà diritto ad una indennità risarcitoria variabile tra 12 e 24 mensilità.
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B7) Licenziamento di lavoratori assunti da partiti, sindacati, associazioni di tendenza.
Esclusi fino ad oggi da qualsivoglia tutela, ai nuovi assunti si applicheranno le regole comuni, sopra indicate.
Firenze lì, 5 Gennaio 2015
Avv. Emanuela Manini
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