Licenziamento di dipendente di Trenitalia Spa, reintegrazione in applicazione della legge Fornero.

 

Licenziamento di dipendente di Trenitalia Spa al rientro da periodo di malattia contratta all’estero, per omessa procedura di legalizzazione del certificato medico rilasciato da paese estero. Conferma della ordinanza del Tribunale di Livorno, Sezione Lavoro, di declaratoria di illegittimità del licenziamento ed ordine di reintegrazione a Trenitalia Spa nel posto di lavoro, secondo la legge Fornero.

Si segnala il provvedimento del Tribunale di Livorno, sezione lavoro, di conferma della ordinanza, emessa nella fase sommaria del rito Fornero, di declaratoria di illegittimità del licenziamento intimato ad un dipendente di Trenitalia Spa per giustificato motivo soggettivo, con conseguente reintegrazione nella postazione di lavoro da ultimo occupata, e con condanna al pagamento di una indennità risarcitoria.

La vicenda prende avvio dalla contrazione di  malattia da parte di un dipendente di Trenitalia Spa all’estero per fruizione di periodo di ferie, certificata in base a certificato medico, rilasciato dal paese straniero in lingua originale, e prontamente trasmesso, via fax, dal lavoratore all’impianto di appartenenza.

Dopo alcuni mesi dalla ripresa del servizio, il lavoratore si vedeva recapitare contestazione disciplinare per non avere provveduto ad effettuare la “legalizzazione” del suddetto certificato, quale procedura amministrativa illustrata dalla circolare Inps n. 136 del 25/7/2003, secondo cui “nel caso di assicurati occupa in Italia che si ammalano durante soggiorni all’estero in paesi non facenti parte della Comunità Europea…la corresponsione dell’indennità di malattia può avere luogo solo dopo la presentazione della certificazione originale, legalizzata a cura della rappresentanza diplomatica o consolare italiana operante all’estero…”.

A fronte della mancata “legalizzazione” della certificazione medica estera (procedura non conosciuta dal lavoratore) il Tribunale di Livorno, chiamato a verificare la gravità dell’addebito e la sussistenza della imputabilità e rimproverabilità al dipendente, ha ritenuto che la condotta contestata rientrasse indubitabilmente tra le condotte punibili, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 32 e 59 CCNL della Mobilità ferroviaria, con la sanzione della multa, e tanto è bastato per ritenere operante la tutela di cui all’art. 18 comma 4 Statuto lavoratori, come novellato dalla legge 92/12, a norma del quale “Il Giudice nella ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore (…) perché il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari, annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro di cui al primo comma e al pagamento di una indennità risarcitoria…”.

Radicata opposizione da Trentalia Spa avverso l’ordinanza sopracitata, il Tribunale di Livorno, sezione lavoro, in diversa composizione ha confermato l’ordinanza emessa in fase sommaria, condannando altresì la società opponente al pagamento delle spese di lite.

In particolare, il Tribunale adito ha sottolineato come il licenziamento fosse stato intimato per mancata legalizzazione della certificazione estera, e pertanto alcuna rilevanza disciplinare doveva essere attribuita alla sussistenza o meno dello stato di malattia, pena la violazione del principio di immodificabilità della contestazione disciplinare.

Con riguardo ai fatti, oggetto di contestazione disciplinare, il Tribunale adito ha ribadito che l’art. 32 CCNL settore prevede che il mancato adempimento degli oneri di comunicazione di malattia, laddove non determinato da forza maggiore e giustificato motivo, è sanzionabile con la sanzione della multa.

Di qui, fermo restando il mancato adempimento da parte del lavoratore della procedura di legalizzazione (art. 32) doveva ritenersi determinata da giustificato motivo, nondimeno, anche laddove si ritenesse la insussistenza del giustificato motivo, Trenitalia Spa avrebbe potuto irrogare al lavoratore la sanzione disciplinare della multa, non certo il licenziamento.

Ne discende l’obbligo della società, ai sensi dell’art. 18 L. 300/1970, come novellato dall’art. 1 L. 92/2012, di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro, nonché di corrispondere a questi una indennità commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello della effettiva reintegra, oltre interessi legali sul capitale mensile rivalutato.

Emanuela Manini

Allegati: sentenza

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