EM/mg commento mancata liquidazione del tfr. Intervento fondo garanzia acceso presso l’inps
Mancata corresponsione del trattamento di fine rapporto e/o delle ultime tre mensilità da parte del datore di lavoro all’atto di cessazione del rapporto di lavoro. Intervento del Fondo di Garanzia, acceso presso l’Inps, di cui all’art. 2L. n. 297/1982. Breve commento alla circolare Inps n. 32 del 4/3/2010.
Con circolare n. 32 del 4/3/2010, rubricata “Intervento del Fondo di Garanzia di cui all’art. 2 della L. n. 297/82. Modifiche alla circolare 74 del 15 luglio 2008”, l’Inps torna sul tema dell’accesso al Fondo di Garanzia per il TFR da parte dei lavoratori ai quali, all’atto di cessazione del rapporto di lavoro, non siano stati corrisposti il TFR ovvero le ultime tre mensilità. Sul punto, è bene precisare che costituiscono requisiti per l’accesso al Fondo di Garanzia: 1) la cessazione del rapporto di lavoro subordinato (dimissioni, licenziamento, scadenza del termine in caso di contratto a termine); 2) lo stato di insolvenza del datore di lavoro, da intendersi diversamente a seconda che il datore di lavoro sia soggetto o meno al fallimento. Nel caso di imprenditore dichiarato fallito, l’accesso al Fondo di Garanzia è consentito quando il credito per TFR (o per le ultime tre mensilità), previa verifica dello stato passivo, sia stato incluso tra i debiti del fallito. Diversamente, nel caso di imprenditore non soggetto a fallimento (si pensi all’imprenditore agricolo, ovvero privo dei requisiti previsti dalla legge fallimentare (RD n. 267/1942; Dlgs n. 5/2006; Dlgs n. 169/2007), la prova della insolvenza del datore di lavoro può essere fornita con la copia autentica del verbale di pignoramento negativo, unitamente a visura o certificato della conservatoria dei Registri Immobiliari, dai quali sia dato trarre che lo stesso non è intestatario di beni immobili. Così delineato il quadro legislativo di riferimento, non sono mancate difficoltà applicative della norma, soprattutto per il difetto di coordinamento tra la legge n. 297/1982 ed il nuovo diritto fallimentare, introdotto dai decreti legislativi nn. 5/2006 e 169/2007, volte ad impedire al lavoratore l’accesso al Fondo di Garanzia Inps. Il primo caso di impedimento di accesso al Fondo si presentava quando il datore di lavoro non era più assoggettabile a fallimento per avere cessato la attività di impresa da oltre un anno (art. 10 LF). In tal caso, l’Inps, con la sopracitata circolare, prendendo altresì atto del consolidato orientamento giurisprudenziale (Cass Sez. Unite, sent. 1178/2009), ha chiarito che per il caso di datore di lavoro non assoggettabile a fallimento per decorso di oltre un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, ai fini dell’accesso al Fondo, sarà necessario (e sufficiente) che il lavoratore “esibisca certificato o visura del registro delle imprese tenuto dalla CCIAA dalla quale risulti che il datore di lavoro è stato cancellato da oltre un anno, rispetto alla data di presentazione della domanda di intervento del Fondo di Garanzia”. L’altra difficoltà operativa di accesso al Fondo di profilava per il caso in cui il Tribunale fallimentare, in applicazione dell’art. 102 L.F. come modificata, da ultimo, dal dlgs n. 169/2007, decretava di non procedere all’accertamento dello stato passivo per mancanza di attivo da distribuire ad alcuno dei creditori richiedenti l’ammissione al passivo. In tal caso, difettando lo stato passivo, cui l’art. 2, comma 2, L. 297/1982 riconduce il termine per la presentazione della domanda di intervento al Fondo di Garanzia, ai dipendenti rimasti creditori del TFR (o delle ultime tre mensilità) era “di fatto” precluso l’accesso al Fondo. Anche su tale aspetto della questione è intervenuto l’Inps con la richiamata circolare, precisando che in assenza del procedimento di accertamento del passivo (di cui all’art. 102, comma 1, L.F.) il lavoratore potrà richiedere l’intervento del Fondo di Garanzia allegando copia autentica del decreto con il quale il Tribunale ha deciso di non procedere alla verifica dello stato passivo. —°— Nei casi sopra prospettati, il lavoratore, rimasto escluso dal Fondo di Garanzia, potrà avanzare all’Inps richiesta di riesame della domanda, con allegazione della idonea documentazione. Tuttavia, ha ricordato l’Inps nella propria circolare, eventuali richieste di riesame saranno accolte ove non sia intervenuta la decadenza dall’azione giudiziaria per ottenere le prestazioni a carico del Fondo (art. 47 DPR n. 639/1970, nel testo modificato dall’art. 4 DL n. 384/1992, convertito con modificazioni nella L. n. 438/1992) ed, in ogni caso, a condizione che non sia intervenuta sentenza passata in giudicato.
Avv. Emanuela Manini
Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.