Mansioni superiori svolta da una dipendente di Trenitalia Spa riconducibili all’area quadri

Mansioni superiori svolte da una dipendente di Trenitalia Spa, riconducibili all’Area V, quadri, di cui al CCNL 1/1/1990, al CCNL 6/2/1998, ed al CCNL 16/4/2003. Elementi caratterizzanti della figura professionale di quadro alla luce dello svolgimento di attività implicanti facoltà di rappresentanza e di gestione di risorse economiche, richiedenti specifica preparazione professionale o rilevanti contenuti specialistici, in un ambito di autonomia decisionale, benché nei limiti delle direttive generali. Breve commento alla sentenza del 10/5/2012 della Corte di Appello di Firenze, sez. lavoro.

Si segnala una interessante sentenza, pronunciata dalla Corte di Appello di Firenze, sez. lav. nell’ambito di controversia, promossa in secondo grado da Trenitalia Spa avverso una dipendente, patrocinata dall’Avv. Emanuela Manini, per la riforma della sentenza, pronunciata in primo grado dal Tribunale di Firenze, sez. lav., di accertamento del diritto della lavoratrice all’inquadramento nel superiore livello professionale B-quadri, CCNL 16/4/2003, già Area V CCNL 1/1/1990, CCNL 6/2/1998.

La Corte di Appello di Firenze, muovendo dalla declaratoria contrattuale, propria dell’area quadri, 8a cat., CCNL 1990/1992 dell’ente Ferrovie dello Stato, come richiamata dal successivo CCNL 6/2/1998, applicabile, ratione temporis, alla controversia sub iudice, fornisce una interessante interpretazione degli elementi caratterizzanti la figura del profilo di quadro nel settore delle Ferrovie dello Stato.

In particolare, muovendo dalla declaratoria contrattuale dell’Area V, quadri, 8a categoria , CCNL 1990/92, secondo cui essa “comprende i dipendenti dall’area quadri titolari di posizioni organizzative o funzionali, che hanno un ruolo di raccordo tra la struttura dirigenziale ed il restante personale…”, osserva la Corte di Appello, che i “quadri costituiscono si figura di raccordo della dirigenza con il restante personale, però, beninteso quando questi siano preposti alla gerarchia aziendale interna. Differente dev’essere il discorso, invece, quando ad essere raccordati alla dirigenza siano strutture in relazione contrattuale con l’azienda, perché, come nel caso in esame, fornitori di importanti servizi. In questo caso l’attività di filtro che essi svolgono è diretta al controllo che la legge assegna al committente rispetto all’opus a cui sia tenuto l’appaltatore (art. 1662 cc.)”.

In proposito, nel caso di specie, dalla fase istruttoria era emerso che la lavoratrice si occupasse, in qualità di responsabile di lotto del servizio di controllo della pulizia dei rotabili, della gestione del servizio, (variazioni di spese, irrogazione di sanzioni per inadempienze alle imprese appaltatrici, programmazione del servizio…), a nulla rilevando che le attività di sovraintendenza, controllo e vigilanza non fossero riferite a personale interno, bensì a personale esterno alla struttura ferroviaria (impresa di appalto) il cui controllo era ad essa demandato.

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Sotto altro aspetto, la Corte di Appello non ha omesso di verificare la sussistenza nel caso di specie dell’altro elemento saliente, proprio del profilo di quadro, ovvero quello della autonomia decisionale.

E’ così, è dato leggere: “Lo svolgimento delle suddette attività avviene in un ambito di autonomia decisionale nei limiti delle direttive generali,…” rilevando come tale ambito fosse da ricondurre al controllo degli effetti gestionali dei contratti di appalto, essendo alla dipendente demandato un potere sanzionatorio nei confronti delle imprese appaltatrici per specifiche inadempienze, con indubbie ricadute economiche per entrambe le parti contraenti.

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Di qui, il riconoscimento alla lavoratrice del superiore livello professionale – quadri – ed il conseguente rigetto dell’appello promosso da Trenitalia Spa avverso la sentenza del Tribunale di Firenze.

Avv. Emanuela Manini

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