MESOTELIOMA PLEURICO DA INALAZIONE DI FIBRE DI AMIANTO. RISARCIMENTO DEL DANNO NON PATRIMONIALE

RISARCIMENTO DEL DANNO NON PATRIMONIALE, A SE-GUITO DI CONTRAZIONE DI MESOTELIOMA PLEURICO, DA INALAZIONE DI FIBRE DI AMIANTO, DA RICONDURSI A VIOLAZIONE DELL’OBBLIGO DI SICUREZZA POSTO A CARICO DEL DATORE DI LAVORO, AI SENSI DELL’ART. 2087 CC. BREVE COMMENTO ALLA SENTENZA N. 2251 DEL 16/2/2012 DELLA CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. LAV.

Si segnala la interessante sentenza n. 2251 del 16/2/2012, pronunciata dalla Corte di Cassazione, sez. lav., nell’ambito di una controversia promossa dagli eredi di un lavoratore dece-duto a seguito di mesotelioma pleurico contratto a causa della inalazione di fibre di amianto presenti nell’ambito di lavoro. In particolare, la Corte di Cassazione, adita dalla società da-trice di lavoro, al fine di invocare la riforma della sentenza, pronunciata dalla Corte di Appello di Venezia, di accoglimento del ricorso, promosso dagli eredi del lavoratore deceduto, fissa un interessante principio in materia di risarcimento del dan-no, di seguito riportato.

Preliminarmente, è ribadito il rilievo secondo cui, sul piano le-gislativo, in epoca ben anteriore agli anni settanta era affermata la pericolosità della lavorazione dell’amianto (R.D. n. 442/1909, recante il regolamento per il T.U. della legge per il lavoro delle donne e dei fanciulli; Dlgs n. 1136/1916, recante il regolamento per l’esecuzione della legge sul lavoro di donne e fanciulli; R.D. 1720/1936, recante tabelle dei lavori vietati a donne minorenni e fanciulli, DPR n. 303/1956; DPR n. 648/1956; Reg 1169/1960, T.U. n. 1124/1965). Essendo da tempo nota la pericolosità delle fibre di amianto, si imponeva al datore di lavoro, in ottemperanza della norma, di cui all’art. 2087 cc., la adozione di misure idonee a ridurre il rischio, tenuto conto della realtà aziendale, nonché la inda-gine sulla esistenza di fattori di rischio in un determinato momento storico. Quanto alla entità del risarcimento del danno, da liquidarsi in favore del lavoratore, in caso di contrazione di patologia letale da inalazione di fibre di amianto, la Suprema Corte nel ri-chiamare la pronuncia delle Sezioni Unite n. 26972/2008, in punto di risarcibilità del danno non patrimoniale, da intender-si comprensivo del danno biologico e morale, precisa come non possa procedersi alla liquidazione di tale voce di danno, sulla base della meccanica applicazione delle tabelle di liqui-dazione del danno biologico, senza tenere adeguato conto della situazione soggettiva del soggetto danneggiato.

In particolare, nel caso di specie, il giudice di merito, nella li-quidazione del danno, si era limitato a liquidare, equitativa-mente, a titolo di risarcimento del danno biologico (nella sua particolare configurazione terminale) euro 100,00 per ogni giorno di malattia, intercorso tra la diagnosi ed il decesso, ol-tre al danno morale, ridotto della metà rispetto al danno biolo-gico, tuttavia senza dare conto del criterio di valutazione adot-tato per quantificare i gravi patimenti sopportati dalla vittima, lucidamente consapevole dell’approssimarsi della fine.

Di qui, la formulazione del principio di diritto, secondo cui: “in caso di lesione dell’integrità fisica conseguente a malattia oc-corsa al lavoratore per la violazione dell’obbligo di sicurezza posto a carico del datore di lavoro ex art. 2087 cc., ove dalla malattia sia derivato l’esito letale e la vittima abbia percepito lucidamente l’approssimarsi della fine attivando un processo di sofferenza psichica, l’entità del danno non patrimoniale (il cui risarcimento è reclamabile dagli eredi) deve essere determinata sulla base non già (e non solo) della durata dell’intervallo tra la manifestazione conclamata della malattia e la morte, ma dell’intensità della sofferenza provata, delle condizioni persona-li e soggettive del lavoratore e delle altre particolarità del caso concreto”, cui il giudice di rinvio è stato chiamato ad uniformarsi.

                                                                                                      Avv. Emanuela Manini

 Allegati: sentenza 2251/2012

 

Scarica la sentenza

Lascia un commento