MOBBING E DEMANSIONAMENTO DEL LAVORATORE (commento alla sent. 281/11 Trib. di Firenze sez. lav.)

Mobbing e demansionamento del lavoratore. Breve commento alla sentenza n. 281/2011 del Tribunale di Firenze, sez. lavoro.

Si ritiene opportuno segnalare la interessante sentenza n. 281/2011 del Tribunale di Firenze, sez. lav., pronunciata nell’ambito di una controversia promossa da un lavoratore avverso la società datrice di lavoro, avente ad oggetto l’accertamento della illegittimità del comportamento tenuto dalla predetta società nei confronti del lavoratore, integrante la fattispecie di mobbing e demansionamento, con conseguente condanna la società al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali (biologico e morale) derivanti, in nesso di causalità, dalle condotte lamentate.

In particolare, assumeva il lavoratore, patrocinato dagli Avv.ti GianLuca Braschi ed Emanuela Manini, di essere stato assunto dall’anno 1973 con qualifica di impiegato area direttiva liv. A CCNL settore industria cemento, nonché sosteneva che a partire dall’anno 2000 era diventato vittima da parte di alcuni colleghi di atteggiamenti ostili e vessatori nei suoi confronti, concretizzatisi in due gravi episodi di aggressione fisica, unitamente a molteplici azioni di disturbo, quali affissione all’interno dello stabilimento di disegni e scritti anonimi, danneggiamento dell’armadietto in dotazione e dell’automobile, uso di espressioni offensive ed ingiuriose nella sua direzione.

Riferiva ancora il lavoratore che l’azienda, pure avvertita in più occasioni dell’atteggiamento tenuto nei suoi confronti, aveva omesso qualsivoglia provvedimento, volto ad impedire tali condotte, configuranti una ipotesi di mobbing, non assumendo alcun provvedimento a tutela della integrità fisica e della personalità morale del lavoratore, secondo le indicazioni dell’art. 2087 cc.

A ciò andava ad aggiungersi, secondo la ricostruzione dei fatti, offerta dal lavoratore, che la società datrice di lavoro lo aveva privato del ruolo di gestione del personale, lasciandolo sostanzialmente inattivo per la intera durata del turno lavorativo, configurando tale condotta una ipotesi di demansionamento, lesiva del disposto dell’art. 2103 cc.

Da ultimo, sosteneva il lavoratore che a causa della condotta illegittima, subita nell’ambiente di lavoro, questi aveva contratto una patologia, dalla quale erano residuati postumi permanenti.

Di qui, la invocazione di danni patrimoniali e non patrimoniali (biologico e morale) riconducibili ai comportamenti, come sopra descritti.

Si costituiva ritualmente in giudizio la società convenuta, escludendo di avere tenuto una condotta inerte a fronte delle lamentele del lavoratore, nonché ammettendo di avere richiamato i lavoratori, indicati come gli autori delle vessazioni, i quali, tuttavia, avevano negato ogni addebito.

Parimenti, quanto al paventato demansionamento, la società negava l’incedere dei fatti, come ricostruiti dal lavoratore, nonché ammetteva di avere attribuito a questo nuove mansioni, a seguito di un processo di riorganizzazione al proprio interno.

All’esito della fase istruttoria, con audizione di numerosi testi, sia di parte ricorrente che di parte convenuta, nonché esperita CTU medico legale sulla persona del lavoratore, il Tribunale di Firenze accoglieva la domanda, dichiarando la sussistenza di un comportamento illegittimo della società nei confronti del lavoratore, integrante la fattispecie di mobbing e demansionamento, nonché condannando la convenuta al risarcimento del danno non patrimoniale, in favore del ricorrente, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo e spese del procedimento.

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La sentenza pronunciata dal Tribunale di Firenze si segnala per avere compiutamente analizzato i tratti salienti della fattispecie del mobbing, consistenti, secondo la più autorevole giurisprudenza di legittimità in materia, a) nella molteplicità di comportamenti di carattere persecutorio, illeciti o anche leciti, se considerati singolarmente, che siano posti in essere in modo miratamente sistematico e prolungato contro il dipendente con intento vessatorio; b) nell’evento lesivo della salute e della personalità del dipendente; c) nel nesso eziologico tra la condotta del datore o del superiore gerarchico ed il pregiudizio all’integrità psico-fisica del lavoratore; d) nella sussistenza dell’elemento soggettivo, cioè dell’intento persecutorio, nei confronti del lavoratore.

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Quanto alla domanda di accertamento della sussistenza di dequalificazione e demansionamento del lavoratore, ha ritenuto il Tribunale che anche tali circostanze fossero risultate provate nel corso del giudizio, a nulla rilevando la assenza di modifica in senso formale dell’inquadramento contrattuale del lavoratore, nonché del trattamento retributivo (che anzi, il lavoratore aveva avuto nel corso dei fatti un aumento stipendiale), essendo il demansionamento da rinvenirsi nella riduzione dei compiti di assegnazione, nonché nella perdurante inattività, cui era stato costretto il lavoratore da parte dei vertici aziendali.

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Quanto al risarcimento dei danni subiti in conseguenza della condotta di mobbing e di demansionamento, il Tribunale di Firenze ha liquidato in favore del lavoratore il danno non patrimoniale, consistito nel danno biologico da inabilità assoluta temporanea nonché da invalidità permanente, accertate all’esito della esperita consulenza medico-legale, nonché nel danno morale, attesa la provata sussistenza di una situazione di particolare sofferenza psichica determinata dalla situazione presente in ambito lavorativo.

Quanto al danno patrimoniale (professionale) da demansionamento il Tribunale di Firenze, richiamando i principi affermati dalle SS.UU. della Corte di Cassazione (sent. 6572/2006), secondo cui è necessaria la allegazione in concreto delle aspettative conseguibili in caso di regolare svolgimento del rapporto di lavoro, potendo l’interesse del lavoratore esaurirsi, senza effetti pregiudizievoli, nella corresponsione del trattamento retributivo quale controprestazione dell’impegno assunto di svolgere l’attività che gli viene richiesta dal datore di lavoro, ha escluso, nella fattispecie in esame, la sussistenza di fatti specifici, da cui desumersi un danno alla professionalità in conseguenza del demansionamento subito, e di qui ha negato al lavoratore, pure dequalificato, il risarcimento del danno professionale.

Avv. Emanuela Manini

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