Modifiche alla disciplina di rateazione dei debiti contributivi nei confronti dell’Inps, riflessioni, circolare inps n. 148

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DI RATEAZIONE DEI DEBITI CONTRIBUTIVI NEI CONFRONTI DELL’INPS, CON DECORRENZA A PARTIRE DAL 3/8/2010. RIFLESSI DELLA RATEAZIONE AI FINI DEL RILASCIO DEL DURC. CIRCOLARE INPS N. 148 DEL 24/11/2010 CONTENENTE CHIARIMENTI ALLA NUOVA DISCIPLINA IN MATERIA.

Con circolare n. 148 del 24/11/2010, rubricata “Circolare 106 del 3 agosto 2010. Modifiche della disciplina delle rateazioni dei crediti in fase amministrativa. Chiarimenti. Riflessioni ai fini dell’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria, ai sensi dell’art. 2 della legge 11 Novembre 1983 n. 638, e del rilascio del DURC”, l’Inps chiarisce le modifiche apportate alle rateazioni dei debiti contributivi, da applicarsi alle domande, presentate a partire dal 3 agosto 2010, riepilogandone l’iter procedurale.
E’ così, precisa l’Istituto previdenziale che il contribuente, già ammesso al pagamento rateale anteriormente al 3 Agosto 2010, il quale dopo tale data presenti nuova istanza per debiti maturati nel corso della precedente rateazione, potrà ottenere l’accoglimento della rateazione con le nuove regole (purchè in regola con i versamenti rateali già scaduti).
Al fine di ottenere il pagamento dei debiti INPS in forma rateizzata il richiedente dovrà inserire nella domanda tutti i crediti ancora in fase amministrativa e quelli iscritti a ruolo ma non ancora notificati con cartella di pagamento, senza che l’esistenza di ulteriori crediti iscritti a ruolo e notificati dall’Agenzia della Riscossione, per i quali non sia stata chiesta la rateazione presso Equitalia Spa, impedisca l’accoglimento della istanza.
Tuttavia, qualora il debito di cui si chiede la rateazione sia maturato nel corso di una precedente dilazione, sarà necessario prestare una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa.
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Nella circolare in esame viene ribadito che l’accoglimento della rateazione amministrativa non è più subordinato al preventivo versamento delle ritenute previdenziali a carico dei lavoratori, e tuttavia permane l’obbligo dell’istituto previdenziale di provvedere alla denuncia all’Autorità giudiziaria competente, ai sensi dell’art. 2L. n. 638/1983, come modificato dal dlgs. n. 211/1994.
Una importante precisazione, contenuta nella circolare, riguarda l’ipotesi del rilascio del DURC in presenza di pagamento rateale.
Sul punto, per il caso in cui il datore di lavoro abbia ottenuto l’accoglimento della domanda di rateazione (ora demandato agli Agenti alla Riscossione), essa non preclude all’Inps il rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), anche in sede di successiva richiesta, seppure, in tale ultimo caso, previa verifica di regolarità dei versamenti con riferimento alle scadenze contenute nel piano di ammortamento.

Avv. Emanuela Manini

Allegati: circolare Inps n. 148/2010.

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