nota a sent. n. 360/09 della Corte di Appello di Firenze

EM/mg nota a sentenza c.a. fi n. 360-09
NOTA A SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE, N. 360/2009, LA QUALE HA RIGETTATO LA IMPUGNAZIONE PROPOSTA DALLA FONDAZIONE ENASARCO AVVERSO LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI FIRENZE, DI RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO DI UN AGENTE DI COMMERCIO AL RISARCIMENTO DEL DANNO DA ERRONEE INFORMAZIONI FORNITE DALL’ENASARCO, IN MERITO ALLA MATURAZIONE DEI REQUISITI PER LA PENSIONE DI VECCHIAIA.
Con ricorso al Tribunale di Firenze, Sez. Lav., una agente di commercio, rappresentata e difesa dall’Avv. GianLuca Braschi, conveniva in giudizio l’Enasarco al fine di invocare il risarcimento del danno subito, a seguito di erronea comunicazione, fornitale dall’ente previdenziale, per il tramite del proprio sistema informatico, in ordine alla propria posizione contributiva, a seguito della quale la assicurata era indotta a procrastinare la presentazione della domanda di pensione di vecchiaia, sul presupposto, poi rivelatosi erroneo, della carenza dei requisiti.
Con sentenza n. 248/2007 il Tribunale di Firenze, sez. lav., riconosceva la fondatezza della domanda risarcitoria della agente di commercio, liquidando in suo favore la somma di euro 11.656,14, a titolo di risarcimento del danno, quantificato sulla base dell’importo dei ratei di pensione che la stessa avrebbe percepito se fosse stata correttamente informata dall’Enasarco, in ordine alla maturazione del diritto a pensione.
Avverso la predetta sentenza interponeva appello l’Enasarco, invocandone la riforma, nonché il rigetto della domanda risarcitoria, frattanto avanzata.
La Corte d’appello di Firenze, con sentenza 360/2009, ha rigettato l’appello, presentato dall’ente previdenziale, dando ancora una volta ragione all’agente di commercio, con ampia ed articolata motivazione.
In sintesi, riconosceva la Corte d’Appello che, pure non trovando applicazione nei confronti dell’Enasarco l’art. 54 L. 88/1989, che pone a carico di Inps ed Inail l’obbligo di comunicare agli assicurati l’entità dei contributi versati, non pare dubitabile che il rilascio di erronee informazioni da parte del sistema informatico dell’Enasarco, da imputarsi a carenza del sistema, quale causa del danno subito dalla assicurata, indotta a non presentare domanda di pensione per prospettata carenza di contributi, integri gli estremi della responsabilità contrattuale dell’Enasarco nei confronti dell’agente cui, pertanto, spetta l’invocato risarcimento del danno.
Avv. GianLuca Braschi

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