Novità agosto 2022 su lavoro, impresa, previdenza

PREVIDENZA. AZIONE DELL’INPS NEI CONFRONTI DEL COMMITTENTE PER OMESSO VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI E TERMINE DI DECADENZA.

In tema di appalto di opere e servizi, il termine di decadenza di due anni dalla cessazione dell’appalto, previsto dall’art 29 , comma 2, dlgs n 273/2003, nella versione anteriore alle modifiche apportate dal Dl n 5/2012, conv con modif in L n 35/2012, non è applicabile all’azione promossa dagli enti previdenziali nei confronti del committente , per il recupero dei contributi previdenziali evasi, essendo la stessa soggetta al solo termine di prescrizione ( di cinque anni).( Cass civ 25338/2022).

Avv Emanuela Manini.

 

LAVORO. SMART WORKING, NUOVE REGOLE PER LE AZIENDE.

Dal 1 settembre 2022 , in materia di smart working, le aziende torneranno ad applicare la legge 81/2017, con alcune importanti precisazioni: al fine di attivare lo smart working dovrà essere conseguito un accordo individuale tra datore di lavoro e lavoratore , nel quale saranno indicati termini e condizioni dello svolgimento del lavoro in modalità agile della prestazione , non essendo sufficiente la stupula di un accordo collettivo aziendale in materia. Le aziende dovranno comunicare al Ministero del lavoro, data di sottoscrizione, inizio e cessazione del periodo di lavoro agile. Le aziende che non hanno firmato accordi individuali, dovranno richiamare i lavoratori in presenza ( Fonte Sole 24 Ore).

Avv Emanuela Manini.

 

IMPRESA. PRECISAZIONI SUL DECRETO TRASPARENZA ( DLGS 104/2022).

Dal punto di vista soggettivo il decreto si applica ai contratti di lavoro subordinato, a prescindere dalla durata ( determinato od indeterminato), dall’orario di lavoro ( esclusi i part time ed i rapporti intermittenti), ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di prestazione occasionale. Il decreto non si applica ai rapporti autonomi, a quelli di durata molto breve ( pari o inferiore ad una media di tre ore a settimana in quattro settimane consecutive), ai rapporti di agenzia, al lavoro della impresa familiare, ad alcune forme speciali di lavoro pubblico.

Avv Emanuela Manini.

 

LAVORO. ANCORA SULL’OBBLIGO DI INFORMAZIONE NEI NUOVI RAPPORTI DI LAVORO.

Una misura importante, introdotta dal Dlgs 104/2022, riguarda le modalità con cui sono fornite le informazioni afferenti il rapporto di lavoro. Alcune informazioni debbono essere rilasciate con il contratto individuale di lavoro o con la consegna delle comunicazioni obbligatorie di legge. Per i dati non contenuti in tali documenti , i termini sono di 7 gg per la identità delle parti e del luogo di lavoro, 30 gg per i dati restanti. Le informazioni inserite nel contratto individuale di lavoro non possono essere modificate senza il consenso delle parti( Dlgs 104/2022).

Avv Emanuela Manini.

 

LAVORO. PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE IL DECRETO TRASPARENZA SULLE CONDIZIONI DI LAVORO.

Il Dlgs 104/2022 relativo a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nella Unione Europea ( cd Decreto trasparenza) , modifica alcune regole riguardanti: 1) le informazioni sul rapporto di lavoro; 2) la durata massima del periodo di prova; 3) il cumulo di impieghi; 4) la prevedibilità minima del lavoro; 5) la transizione a forme di lavoro più prevedibili, sicure e stabili; 6) la formazione obbligatoria. Il decreto è entrato in vigore il 1 agosto 2022 per chi ha già un contratto in corso, ed il 13 agosto per le nuove assunzioni.

Avv Emanuela Manini.

 

IMPRESA. LICENZIAMENTO COLLETTIVO E CRITERI DI SCELTA NEL GRUPPO SOCIETARIO.

Per il caso di licenziamento collettivo, nell’ambito di un gruppo societario, occorre tenere in considerazione l’intera platea dei lavoratori del gruppo .Affinchè sia configurabile un gruppo societario occorrono i seguenti presupposti: unicità della struttura organizzativa e produttiva,integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo, e correlativo interesse comune, cooordinamento tecnico , amministrativo, finanziario, tale da individuare un unico soggetto, utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società. Nel caso di licenziamento collettivo che non prenda in considerazione la intera platea dei lavoratori del gruppo societario, il licenziamento è illegittimo ( Cass civ lav 13207/2022).

Avv Emanuela Manini.

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