NOVITA’ DAL MONDO DEL LAVORO
1) TFR in busta paga, dal 1 marzo 2015 è possibile.
A partire dal 1 marzo 2015 il lavoratore dipendente del settore privato, che vanti una anzianità aziendale di almeno 6 mesi, può chiedere l’inserimento in busta paga, nella forma di quota integrativa della retribuzione (QUIR), dell’importo equivalente al trattamento di fine rapporto (TFR) che matura ogni mese in suo favore, al netto del contributo dello 0,50.
La possibilità è offerta al lavoratore nel periodo che va dal 1 marzo 2015 al 30 giugno 2018, senza possibilità di ripensamento.
La QUIR non è soggetta al regime di tassazione separata (come il TFR) ma al regime ordinario (comprese le addizionali IRPEF).
Il reddito erogato a titolo di QUIR non entra nel calcolo del limite reddituale richiesto per l’accesso al bonus fiscale di 80 euro. Tuttavia, la sua corresponsione potrebbe incidere sulle prestazioni collegate al reddito (ad es., l’assegno per il nucleo familiare) in quanto il suo ammontare rientra nel computo del reddito complessivo.
Sono esclusi dal TFR in busta paga lavoratori agricoli e colf, dipendenti di aziende in Cig o cassa in deroga, coloro che hanno ricevuto un finanziamento, dando in garanzia il TFR.
2) Indicatore della situazione economica equivalente – ISEE – , cosa cambia con la riforma.
A partire dal 1 gennaio 2015 sono entrate in vigore le nuove norme in materia di compilazione del modello ISEE, utile al fine di richiedere benefici ed agevolazioni sociali ed assistenziali in favore di cittadini in condizioni disagiate.
Tra le novità, è stata introdotta una nuova nozione di reddito, in cui vengono inclusi, accanto al reddito complessivo ai fini IRPEF, tutti i redditi tassati con regimi sostitutivi o a titolo di imposta (es. cedolare secca, premi di produttività…), redditi esenti (es., assegni per il nucleo familiare, pensioni di invalidità, assegno sociale, indennità accompagnamento), redditi figurativi di immobili e delle attività mobiliari. Sono esclusi gli assegni di mantenimento corrisposti al coniuge, separato o divorziato, ed ai figli.
L’ISEE è calcolato con riferimento al nucleo familiare di appartenenza del richiedente, costituito dalla “famiglia anagrafica”, intesa come formazione di persone legate da vincolo di coniugio, parentela, affinità, adozione, tutela, ovvero da “convivenza anagrafica”.
Le prestazioni che possono essere richieste dietro presentazione dell’ISEE sono: 1) prestazioni di natura socio – sanitaria (aiuto domestico a persone disabili all’interno della propria abitazione, ospitalità all’interno di residenza socio – sanitaria assistenziale, aiuti diretti a favorire l’inserimento sociale); 2) prestazioni agevolate rivolte a minorenni, in presenza di genitori non conviventi; 3) prestazioni per il diritto allo studio universitario.
In relazione ai dati autodichiarati vengono effettuati controlli da parte della Agenzia delle Entrate, dell’Inps, degli enti erogatori e della Guardia di Finanza, al fine di verificare la rispondenza al vero dei dati indicati dal richiedente.
Firenze lì, 2 marzo 2015 Avv. Emanuela Manini
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