EMERGENZA. CONTROLLI DEL DATORE DI LAVORO SUL GREEN PASS.
Il datore di lavoro è tenuto ad organizzare il meccanismo dei controlli sull’obbligo del green pass a carico dei lavoratori.In caso di inadempimento dell’obbligo è prevista una sanzione da 400 a 1000 euro. La somma raddoppia in caso di reiterazione. Il dipendente senza green pass è considerato assente ingiustificato e durante la assenza non ha diritto alla retribuzione. La assenza ingiustificata non comporta conseguenze disciplinari, essendo riconosciuto il diritto alla conservazione del posto di lavoro.Per le imprese con meno di 15 dipendenti, il datore di alvoro ha facoltà di sospendere il lavoratore e di stipulare contratto di lavoro a termine in sostituzione. Per il lavoratore che eluda le verifiche è prevista una sanzione da 600 a 1500 euro.(( DL 127/2021).
Avv Emanuela Manini
PREVIDENZA. RISCATTO AGEVOLATO DELLA LAUREA.
Coloro che abbiano frequentato corsi universitari dopo il 31 dicembre 1995 ed hanno conseguito la laurea possono riscattare il periodo degli studi con sistema di calcolo agevolato. In particolare, si può accedere senza limiti di età ( è stato abolito il limite di 45 anni). Le modalità di calcolo dell’onere di riscatto dei corsi di studio si applicano solo ai periodi che si collocano nel sistema contributivo della futura pensione. Per il 2021 il costo è pari ad euro 5.264,49 per ogni anno di laurea. ( circolare Inps 106 del 25 luglio 2019).
Avv Emanuela Manini
LAVORO.CHIARIMENTI SUL GREEN PASS PER I LAVORATORI DIPENDENTI DEL SETTORE PRIVATO.
A partire dal 15 ottobre 2021 tutti i lavoratori subordinati devono avere il green pass.In mancanza del documento il lavoratore sarà considerato assente ingiustificato.Per le imprese con meno di 15 dipendenti è possibile la sospensione dopo il quinto giorno dalla mancata presentazione, per un periodo massimo di 10 giorni, rinnovabili una sola volta.L’obbligo di certificazione vale anche per i lavoratori che prestano servizio in luoghi diversi da quelli del proprio datore di lavoro (venditori, lavoratori in appalto, riders…) ( art 9 DL 52/2021).
Avv Emanuela Manini.
EMERGENZA. GREEN PASS OBBLIGATORIO PER TUTTI I LAVORATORI.
A partire dal 15 ottobre fino al 31 dicembre 2021 il Green Pass è esteso a tutti i luoghi di lavoro. Le modalità operative di controllo , anche a campione, saranno scelte dal datore di lavoro,da effettuarsi al momento dell’accesso al luogo di lavoro.Nel caso della Pubblica Amministrazione, il dipendente privo del Green Pass sarà considerato assente ingiustificato e a decorrere dal quinto giorno di assenza sarà sospeso dal lavoro, fino ad avvenuta regolarizzazione. Nel settore privato la sospensione avrà effetto dal primo giorno di mancata esibizione del Green Pass ( DPCM 17 settembre 2021).
Avv Emanuela Manini.
EMERGENZA. OBBLIGO VACCINALE NELLE SCUOLE.
A partire dal 10 ottobre 2021 chiunque accede a tutte le strutture delle istituzioni scolastiche , educative e formative, nonché del sistema nazionale universitario, è tenuto a possedere la Certificazione verde COVID-19. La norma non si applica ai bambini,agli alunni ed agli studenti, ad eccezione di coloro che prendono parte a percorsi formativi degli istituti tecnici superiori. La misura è efficace fino al 31 dicembre 2021 ( decreto legge 122 del 10 settembre 2021). Avv Emanuela Manini.
PREVIDENZA. ANCORA SUL TEMA DELL’ESONERO CONTRIBUTIVO.
Per il caso di accettazione della domanda di esonero contributivo in favore di lavoratori autonomi o professionisti, si ha l’accredito figurativo della contribuzione sulla posizione assicurativa del soggetto. Il riconoscimento dell’accredito ai fini della prestazione pensionistica è subordinato al pagamento integrale della quota di contribuzione obbligatoria non oggetto di esonero.L’accredito viene effettuato con riserva di ulteriori attività di verifica, con la conseguenza che in caso di irregolarità sarà proceduto al recupero dell’esonero fruito (Messaggio Inps 2761/2021).
Avv Emanuela Manini
PREVIDENZA. ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2021 SCONTO SUI CONTRIBUTI.
Possono accedere all’esonero parziale dai contributi , nel limite massimo di euro 3000 su base annua, da riparametrare ed applicare su base mensile per ogni lavoratore, autonomo o professionista, le seguenti categorie di lavoratori: 1) autonomi , commercianti, coltivatori diretti coloni mezzadri, iscritti alla gestione separata come professionisti, lavoratori soci di società e professionisti di studi associati;2) professionisti iscritti alle gestioni di cui ai decreti legislativi 509/2004,103(1996, per i contributi dovuti per l’anno 2021; 3) medici , infermieri ed altri professionisti con incarichi in relazione alla emergenza Covid 19.La domanda deve essere presentata entro il 30 settembre 2021, entro il 31 ottobre 2021 per gli iscritti alle casse professionali ( L 178/2020 art 1,commi 20-22 bis). Avv Emanuela Manini.
LAVORO.STRAGE DI VIAREGGIO . LE RAGIONI DELLA CASSAZIONE SULL’OMICIDIO COLPOSO DEI NON DIPENDENTI.
Per rischio lavorativo deve intendersi”quello derivante dallo svolgimento della attività lavorativa, che ha ordinariamente ad oggetto la sicurezza e la salute dei lavoratori, ma può concernere anche la sicurezza e la salute di terzi,ove questi vengano a trovarsi nella medesima situazione di esposizione del lavoratore”.Ne discende che affinchè possa essere riconosciuta l’aggravante della violazione di norme in materia di sicurezza, è necessaria la violazione di una norma a tutela della sicurezza del lavoratore e che l’evento , quando la vittima sia un terzo, rappresenti la concretizzazione del rischio lavorativo ( Cass pen 32899/2021).
Avv Emanuela Manini.
PREVIDENZA. INDEBITO PENSIONISTICO INPS E TERMINE PER IL RECUPERO. LA DECISIONE DELLA CASSAZIONE.
L’art 13 comma 2 L 412/1991 stabilisce che l’Inps deve verificare annualmente le situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e procedere entro l’anno successivo al suo recupero. Il termine non deve intendersi nel senso che l’Inps entro tale termine debba recuperare l’importo indebito, , ma è sufficiente che l’istituto avvii un procedimento amministrativo , portandolo a conoscenza del pensionato. Un diversa interpretazione sarebbe svantaggiosa per il pensionato, al quale non potrebbe essere concessa la rateazione delle somme indebitamente versate( Cass civ lav 13918/2021).
Avv Emanuela Manini.
PREVIDENZA. ASSENZA DAL LAVORO PER QUARANTENA E SUA EQUIPARAZIONE ALLA MALATTIA. LA INTERPRETAZIONE DELL’INPS.
L’art 26 DL 18/2020 prevede che il periodo trascorso in qurantena dai lavoratori dipendenti del settore privato è equiparato alla malattia , ai fini economici,e non è computabile ai fini del periodo di comporto.L’Inps,per contro, con propri messaggi, adottando una interpretazione restrittiva della norma, ha chiarito che la tutela dell’Inps non è estesa a tutto il periodo ( seppure nei limiti della copertura finanziaria) bensì è limitata al periodo ordinario di 180 gg nell’anno solare, mentre per gli impiegati dell’industria vale la esclusione dalla tutela della malattia per il periodo di quarantena ( Messaggi Inps 4157/2020,171/2021).
Avv Emanuela Manini.
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