Novità in materia di emergenza, lavoro, previdenza, famiglia gennaio 2021

LAVORO. PROROGA DELLO SMART WORKING NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

Lo smart working nella pubblica amministrazione è stato prorogato fino al 30 aprile 2021.Pertanto la modalità di lavoro a distanza resta quella ordinaria per la pubblica amministrazione, senza bisogno di accordo individuale con il lavoratore interessato, ed i dirigenti devono gestire l’organizzazione del lavoro in modo da assicurare lo smart working almeno al 50% del personale impiegato in attività che non richiedano la presenza. La assenza per accertamenti sanitari propri o di figli minorenni imposti dalla autorità sanitaria è equiparata al servizio effettivamente prestato ( Funzione Pubblica).

Avv Emanuela Manini.

LAVORO. SGRAVI CONTRIBUTIVI ANCHE IN ASSENZA DI FORMAZIONE DELL’APPRENDISTA.

La formazione dell’apprendista deve essere svolta sia mediante formazione interna , attraverso lo svolgimento di mansioni tipiche del livello contrattuale che il lavoratore raggiungerà al termine dell’apprendistato, sia mediante corsi di formazione esterna, in tal caso l’obbligo del datore di lavoro è quello di sollecitare il lavoratore a partecipare ai corsi di formazione promossi. Nel caso in cui il lavoratore non svolga la formazione esterna , per causa non imputabile al datore di lavoro, questi mantiene il diritto agli sgravi contributivi ( Cass civ lav 1510/2021).

PREVIDENZA. INDENNITA’ DI FINE MANDATO ALL’AMMINISTRATORE E CONTRIBUZIONE ALLA GESTIONE SEPARATA.

La corresponsione di una indennità di fine mandato all’amministratore di una società è previsione contenuta nello statuto della società o demandata alla assemblea dei soci con delibera assembleare.In tutti i casi ,il trattamento di fine mandato costituisce reddito da collaborazione coordinata e continuativa e come tale è assoggettato a contribuzione nella Gestione separata dell’Inps ( art 2 comma 26 L 335/1995).

Avv Emanuela Manini.

LAVORO. SOSPENSIONE DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA E DIRITTO ALLA RETRIBUZIONE.

Per il caso di sospensione della attività lavorativa, il datore di lavoro deve provare in giudizio l’esistenza di una causa di effettiva ed assoluta impossibilità sopravvenuta di ricevere la prestazione, a lui non imputabile, senza che a questo fine assumano rilevanza eventi riconducibili alla sua gestione imprenditoriale, compresa la diminuzione o l’esaurimento della attività produttiva.Pertanto, in assenza della predetta prova, il lavoratore ha diritto alla retribuzione ( Trib Catania sez lav sent 39/2019).

Avv Emanuela Manini.

LAVORO. APPALTI, DIFFIDA ACCERTATIVA NEI CONFRONTI DELL’EFFETTIVO UTILIZZATORE DELLA PRESTAZIONE DI LAVORO.

L’art 12 bis DL 76/2020 ha ampliato i poteri di disposizione, di cui agli artt 12 e 14 Dlgs 124/2004, in mano afli ispettori del lavoro. Per il caso di appalti, la nuova formulazione dell’art 12 Dlgs cit consente la adozione della diffida accertativa “nei confronti dei soggetti che utilizzano le prestazioni di lavoro, da ritenersi solidalmente responsabili dei crediti accertati”, limitando tuttavia gli effetti coercitivi ai soggetti che direttamente utilizzano la prestazione di lavoro, con conseguente esclusione di tutti gli altri soggetti responsabili solidali ai sensi dell’art 29 comma 2 Dlgs n 276/2003, interessati nella filiera dell’appalto.( Nota INL 1107/2020).

Avv Emanuela Manini.

PREVIDENZA. ACCERTAMENTO FISCALE E PRETESA CREDITORIA DELL’INPS.

Nell’ambito della definizione di un accertamento fiscale, esperito dalla Agenzia delle Entrate nei confronti di un contribuente, con definizione concordata della lite fiscale ( art 39 Dl 98/2011), l’Inps non può porre automaticamente il maggior reddito stabilito in sede di definizione a base della pretesa di versamento dei contributi sulla predetta somma. Tuttavia, l’accertamento fiscale conserva un valore probatorio presuntivo, pertanto spetta al soggetto fornire elementi di prova contrari che smontino il contenuto dell’accertamento( Cass Civ sez lav ordinanza n 950/2021).

Avv Emanuela Manini.

SOCIETA’. REDDITI DA PARTECIPAZIONE SOCIETARIA E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI.

Atteso che la normativa previdenziale individua, quale base imponibile su cui calcolare i contributi, la totalità dei redditi di impresa così come definita dalla disciplina fiscale e considerato che secondo il TUIR gli utili derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa, sono inclusi tra i redditi di capitale , ne discende che questi ultimi non concorrono a costituire la base imponibile ai fini contributivi. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con ordinanza n 805/2021.

Avv Emanuela Manini.

LAVORO. PERSONALE DELL’ISPETTORATO DEL LAVORO E POTERI DI DISPOSIZIONE.

L’art 12 bis DL 76/2020 ha integralmente sostituito l’art 14 Dlgs 124/2004,ampliando l’ambito di applicaziopne del potere di disposizione del personale ispettivo dell’Ispettorato nazionale del lavoro. In particolare, quest’utimo può adottare nei confronti del datore di lavoro un provvedimento di disposizione, immediatamente esecutivo, in tutti i casi in cui le irregolarità rilevate in materia di lavoro e legislazione sociale non siano soggette a sanzioni penali o amministrative.Contro la disposizione è ammesso ricorso entro 15 gg.dalla notifica.

Avv Emanuela Manini

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI. SOCIO LAVORATORE DI SRL ED ISCRIZIONE INPS.

Il socio di srl è obbligato alla iscrizione nella gestione speciale commercianti o artigiani, se si tratta di società artigiana,, a condizione che partecipi personalmente al lavoro societario con carattere di prevalenza e di abitualità. A tale obbligo contributivo è tenuto altresì il socio amministratore , che dovrà iscriversi alla gestione separata per i compensi ricevuti dalla società ed alla Gestione speciale in quanto socio. La doppia iscrizione del socio amministratore, alla gestione separata ed alla Gestione speciale Inps, è aspetto chiarito in via definitiva dall’art 12 comma 11 DL 78/2010 di interpretazione autentica .

Avv Emanuela Manini.

LAVORO. LE BUSTA PAGA COSTITUISCONO PROVA DEL CREDITO RETRIBUTIVO?

Con riferimento al credito retributivo vantato dal lavoratore nei confronti del datore di lavoro, le buste paga ,rilasciate da quest’ultimo, costituiscono piena prova del credito ove munite, alternativamente, della firma, della sigla, o del timbro del predetto datore di lavoro. Ne discende che con riferimento ad un credito di lavoro insinuato dal lavoratore nel fallimento del datore di lavoro,la mancata sottoscrizione delle buste paga ovvero il difetto di data certa comportano il rigetto della insinuazione ( Cassazione Civile, ordinanza n 74/2021).

Avv Emanuela Manini

RISTORI. PREVIDENZA. SANATORIA PER I CONTRIBUTI VOLONTARI.

Gli omessi o ritardati versamenti dei contributi volontari, nel periodo dal 31 gennaio al 31 dicembre 2020, utili ai fini pensionistici, possono essere versati in via eccezionale entro due mesi successivi alla scadenza o, comunque, entro il 28 febbraio 2021.I contributi volontari ( Dlgs 184/1997) devono essere versati a cadenza trimestrale, entro la fine del trimestre successivo a quello solare di riferimento. Il termine è perentorio e le eventuali somme versate in ritardo sono rimborsate ( L 176/2020).

Avv Emanuela Manini.

OMISSIONI CONTRIBUTIVE, QUALI RIMEDI?

Per il caso in cui il lavoratore subordinato verifichi il mancato versamento dei contributi da parte del datore di lavoro in relazione al periodo lavorato, occorre distinguere. 1) Se non sono decorsi cinque anni dala momento in cui doveva essere effettuato il versamento ( allungato a dieci se nei cinque anni precedenti siano stati compiuti atti interruttivi della prescrizione) il lavoratore può presentare all’Inps denuncia di omesso versamento dei contributi, spetterà all’Ente il loro recupero nei confronti del datore di lavoro. 2) Se sono decorsi più di cinque anni ( o più di dieci), il periodo contributivo è prescritto, pertanto il lavoratore può richiedere il riscatto dei periodi attraverso la costituzione di rendita vitalizia ( art 13 L 1338/1963)

Avv Emanuela Manini.

PREVIDENZA. DEVOLUZIONE DEL TFR AD UN FONDO PENSIONE, REGIME DELLA TASSAZIONE.

Il trasferimento ad un Fondo pensionistico complementare del TFR,sia maturando che pregresso,non costituisce anticipazione e pertanto non assume rilevanza fiscale al momento del trasferimento. Ne discende che l’importo del TFR pregresso deve essere assoggettato a tassazione solo al momento della erogazione delle prestazioni nel regime della previdenza complementare, con esclusione di una doppia tassazione. Quanto alla aliquota applicata si ha riguardo al regime applicato durante i periodi di accantonamento del TFR ( art 19 DPR 917/1986).

Avv Emanuela Manini.

LEGGE DI BILANCIO 2021. NOVITA’ IN MATERIA PREVIDENZIALE.

Di seguito, si indicano alcune novità , contenute nella legge di Bilancio 2021 in materia previdenziale. 1) E’ estesa fino al 2023 la possibilità per i lavoratori interessati da eccedenza di personale di accedere al pensionamento anticipato (cd isopensione) qualora raggiungano i requisiti minimi per il pensionamento nei 7 anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.2) E’ prevista la nona salvaguardia per i lavoratori che maturino i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011.3) Dal 1 gennaio 2021 l’Inail eroga una prestazione aggiuntiva, nella misura del 15% della rendita già in godimento, ai soggetti che abbiano contratto una patologia asbesto correlata riconosciuta dall’Inail.

Avv Emanuela Manini.

FAMIGLIA. AL VIA DAL 1 LUGLIO 2021 L’ASSEGNO UNICO PER I FIGLI.

La manovra finanziaria 2021 ha previsto un sostegno per le famiglie , consistente in un assegno unico in favore dei figli, che andrà a sostituire i bonus ad oggi presenti, a far data dal 1 luglio 2021. L’importo oscillerà per ciascun figlio tra 200 e 250 euro mensili in base al numero dei figli ed al coefficiente ISEE.Potranno beneficiarne tutte le famiglie , compresi lavoratori autonomi e disoccupati. L’assegno avrà durata dal settimo mese di gravidanza fino ai 21 anni del figlio.

Avv Emanuela Manini.

LEGGE DI BILANCIO. ESONERO CONTRIBUTIVO PARZIALE PER LAVORATORI AUTONOMI E PROFESSIONISTI. Nell’anno 2021 lavoratori autonomi, professionisti iscritti alle gestioni previdenziali Inps e liberi professionisti iscritti alle Casse di previdenza possono accedere ad un esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali a condizione che : 1) abbiano realizzato nel 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro; 2) abbiano registrato nel 2020 un calo di fatturato non inferiore al 33% rispetto a quello del 2019.Sono attesi decreti attuativi della norma.

Avv Emanuela Manini.

LEGGE BILANCIO. PREVIDENZA. APE SOCIALE 2021.

L’Ape Sociale costituisce una indennità erogata dall’Inps ai lavoratori, non titolari di pensione diretta, che abbiano compiuto i 63 anni di età ed abbiano almeno 30 o 36 anni di contributi e che si trovano in particolari condizioni, quali disoccupazione, assistenza a a parente con handicap grave, invalidità al 74%, svolgimento di attività gravose da almeno sette anni negli ultimi dieci oppure sei anni negli ultimi sette. La domanda deve essere presentata entro il 31 marzo o il 15 luglio 2021.

Avv Emanuela Manini.

PREVIDENZA. PROROGA DI UN ANNO DELLA OPZIONE DONNA

La legge di Bilancio 2021 proroga di un ulteriore anno la “Opzione Donna” , quale trattamento pensionistico accessibile alle lavoratrici dipendenti che entro il 31 dicembre 2020 hanno perfezionato i 58 anni di età ed i 35 di contributi. Per le lavoratrici autonome il requisito anagrafico è di 59 anni.La pensione viene erogata dopo il decorso di 12 mesi dal perfezionamento dei requisiti ( finestra mobile) per le dipendenti, di 18 mesi per le autonome. Per effetto della opzione la pensione viene calcolata con il metodo contributivo, anche per le anzianità anteriori al 1996 ( legge Bilancio 2021).

Avv Emanuela Manini.

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