Novità in materia di impresa, lavoro, previdenza luglio 2022

ASSISTENZA. QUANDO E’ FONDATA LA PRETESA DELL’INPS DI RESTITUZIONE DELLA INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE?

Per il caso di licenziamento del lavoratore, la domanda per ottenere la indennità di disoccupazione non presuppone la definitività del licenziamento e non è incompatibile con la volontà di impugnarlo, mentre l’effetto estintivo del rapporto di lavoro, derivante dall’atto di recesso,, determina comunque lo stato di disoccupazione. Solo una volta dichiarato illegittimo il licenziamento e ripristinato il rapporto di lavoro per effetto della reintegra, la indennità di disoccupazione potrà e dovrà essere chiesta in restituzione dall ‘Inps, essendo venuti meno i presupposti per la sua corresponsione ( Cass civ 22850/2022). Avv Emnauela Manini.

 

LAVORO. I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI POSSONO ESSERE QUALIFICATI COME MOBBING?

La vicenda prende avvio dalla condanna da parte della Corte di appello del MIUR al risarcimento del danno nei confronti di una docente , che era stata vittima di alcuni privvedimenti disciplinari, qualificati come mobbing dal TAR. La Corte di Cassazione ha confermato la ricostruzione in fatto del giudice amministrativo, nel senso che i provvedimenti disciplinari colpivano la docente nella sua dignità, minandone gravemente la autorevolezza ed il prestigio, come tali riconducibili ad una ipotesi di mobbing. ( Cass civ lav 22381/2022). Avv Emanuela Manini.

 

LAVORO. MOBBING E STRAINING, CERCA LE DIFFERENZE.

Affinchè sia configurabile il MOBBING occorrono i seguenti elementi: 1) L’ELEMENTO OGGETTIVO, ovvero: la ripetizione nel tempo di una pluralità di condotte vessatorie; l’evento lesivo della salute, della personalità o della dignità del dipendente ; il nesso eziologico tra le descritte condotte ed il pregiudizio subito dalla vittima nella propria integrità fisica e/ o nella propria dignità. 2) L’ELEMENTO SOGGETTIVO,ovvero l’intento persecutorio comune a tutti i comportamenti lesivi, non meramente colposi. Lo STRAINING si differenzia dal mobbing per il modo in cui è perpetrata la condotta illecita, la quale non necessariamente deve avere il carattere della continuità delle azioni vessatorie, essendo sufficienti anche poche azioni isolate, distanziate nel tempo ( Cass civ lav 12437/2018;15159/2019). Avv Emanuela Manini.

 

LAVORO. SOSPENSIONE DEL PROVVEDIMENTO DELL’ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA TOSCANA,DI DIVIETO ALLA PSICOLOGA DI ESERCITARE LA PROFESSIONE, FINO ALLA SOTTOPOSIZIONE AL VACCINO SARS COV 2.

Il tribunale di Firenze , con ordinanaza del 6 luglio 2022 ( RG 2022/7360),ha sospeso il provvedimento dell’Ordine degli psicologi della Toscana di divieto di esercizio della professione da parte di una psicologa non vaccinata,così argomentando: 1) la vaccinazione da Sars Cov 2 ( DL 44/2021) si propone di impedire la malattia e di assicurare la sicurezza sanitaria; 2) tuttavia, tale scopo è irrangiungibile,come mostrano i report di AIFA, e degli istituti di vigilanza europei, che riportano un dilagare dei contagi, di varianti virali, di decessi e di gravi patologie; 3) un consenso informato non è possibile atteso che i componenti dei sieri sono coperti da segreto industriale e militare, e che dopo due anni non si conoscono; 4) l’obbligo vaccinale viola gli artt 4, 32, 36 Cost, che pongono al centro la persona. Per queste ed altre argomentazioni, il Tribunale di Firenze ha consentito alla psicologa non vaccinata la ripresa della attività lavorativa ( Trib Firenze 6 luglio 2022). Avv Emanuela Manini.

 

LAVORO. MOBBING O STRAINING IN UN CONTESTO DI CONFLITTO LAVORATIVO.

La fattispecie di mobbing o straining non è configurabile nel caso di conflittualità lavorativa tra colleghi.Gli screzi ed i conflitti interpersonali nell’ambiente di lavoro valgono di per sé ad escludere la volontà persecutoria, che è uno degli elementi che configurano il mobbing. Essi sono: 1) serie di comportamenti persecutori, posti in essere contro la vittima in modo prolungato nel tempo; 2) evento lesivo della salute, della personalità e dignità del lavoratore; 3) nesso eziologico tra la condotta vessatoria ed il pregiudizio subito dalla vittima alla salute e/o alla propria dignità.4) elemento psicologico-soggettivo, cioè l’intento persecutorio, unificante tutti i comportamenti ( Cass civ lav 17974/2022). Avv Emanuela Manini.

 

FAMIGLIA. QUALI DIRITTI SE UNA COPPIA DI FATTO REGISTRA LA CONVIVENZA IN COMUNE?

Di seguito i diritti di una coppia di fatto che registra la convivenza in Comune: visite al partner detenuto o ricoverato; assistenza ospedaliera;idoneità a rivestire il ruolo di tutore, curatore, amministratore di sostegno;permanenza del superstite nella abitazione familiare in prorpietà del soggetto deceduto per due anni , non oltre i 5 , 3 anni se vi sono figli minori o disabili; diritto agli alimenti dopo la fine della relazione in caso di indigenza. I conviventi , anche se registrati, non vantano diritti successori, a meno che non sia stato redatto un testamento.Avv Emanuela Manini

 

LAVORO. RITORSIVO IL LICENZIAMENTO INTIMATO DOPO LA RICHIESTA DI RIQUALIFICAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO.

Un lavoratore autonomo ( giornalista) rivendicava nei confronti del datore di lavoro la natura subordinata del rapporto di lavoro, previa riqualificazione del rapporto in essere con la casa editrice. Trascorsi 6 giorni dalla richiesta l’azienda recedeva dal rapporto di lavoro in essere. Adito il tribunale, una volta riqualificato il rapporto di lavoro come di natura subordinata, il giudice adito ha ritenuto ritorsivo il recesso, essendo privo di una valida motivazione, da ricondurre alla reazione del datore di lavoro alla richiesta del lavoratore ( Cass civ 20530/2022). Avv Emanuela Manini.

 

PREVIDENZA. CUMULO TRA PENSIONE E REDDITI NEL SETTORE GIORNALISTICO.

Il regime di cumulo tra pensione di anzianità e redditi da lavoro dei giornalisti opera allo stesso modo della previdenza sociale obbligatoria e per forme sostitutive , anche ove gestite da enti privatizzati. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con due sentenze , di identico tenore(20690/2022, 20522/2022,) le quali hanno ribadito il principio in base al quale non si può applicare alcuna limitazione sul cumulo tra assegno pensionistico ed altri redditi. A cio si aggiunge che ,a fronte del passaggio dell’INPGI all’INPS, i limiti al cumulo tra pensione e reddito potrebbero cadere definitivamente. ( Fonte Sole 24 Ore). Avv Emanuela Manini.

 

LAVORO. INDUMENTI DI LAVORO- DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE, ANCORA SULL’OBBLIGO DEL LAVAGGIO.

L’obbligo per il datore di lavoro di mantenere in efficienza e di assicurare le condizioni di igiene,attraverso la manutenzione, degli abiti di lavoro, costituenti dispositivi di protezione aziendale ( art 77 comma 4, lett a) Dlgs 81/2008), comprende anche la pulizia solo se la stessa risulta indispensabile al fine di garantire la funzione di protezione specifica dei dispositivi. Nel caso di elettricisti, attesa la funzione protettiva , riferita al rischio elettrico, degli abiti da lavoro, per la loro concreta efficacia è irrilevante la attività di pulizia e lavaggio, che restano pertanto a carico dei lavoratori ( Trib Treviso 191/2022). Avv Emanuela Manini.

 

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