Novità in materia di lavoro, impresa, previdenza Aprile 2022

LAVORO. TUTELA REALE SE IL FATTO CONTESTATO E’ MENO GRAVE DI ALTRA CONDOTTA PUNITA CON SANZIONE CONSERVATIVA.

Per il caso di licenziamento di un lavoratore, al quale viene addebitato un fatto meno grave rispetto ad altra condotta inadempiente, punita dal contratto collettivo con sanzione conservativa, il licenziamento intimato deve essere dichiarato illegittimo, ed il lavoratore deve essere reintegrato.Il rimedio della reintegra viene applicato sul presupposto che , pure non essendo l’ipotesii nadempiente specificamente prevista dal ccnl,ad essa deve essere associata la sanzione conservativa prevista per la più grave fattispecie inadempiente ( Cass civ lav 13063/2022).

Avv Emanuela Manini.

 

FAMIGLIA.LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE SUL COGNOME DA ATTRIBUIRE AI FIGLI.

La Corte Costituzionale, con sentenza del 27 aprile 2022 ha dichiarato la illegittimità costituzionale delle norme che prevedono la automatica attribuzione del cognome paterno ai figli, nati nel matrimonio, fuori dal matrimonio, ed adottivi. Pertanto, il figlio assumerà il cognome di entrambi i genitori, se concordato congiuntamente, diversamente dovrà essere deciso se attribuire alla prole soltanto il cognome di uno dei due. Le norme sono state dichiarate illegittime perchè discriminatorie e lesive della identità del figlio.

Avv Emanuela Manini.

 

LAVORO. LICENZIAMENTO COLLETTIVO E VIOLAZIONE DEI CRITERI DI CUI ALLA LEGGE 223/1991.

La comunicazione , di cui all’art 4, comma 9, L 223/1991, carente sotto il profilo formale delle indicazioni relative alle modalità di applicazione dei criteri di scelta, si risolve in una illegittima applicazione di tali criteri.La generica indicazione dei dati relativi ai carichi di famiglia e della concreta traduzione , per ciascun lavoratore, dei punteggi collegati, astrattamente, ai criteri della anzianità, famiglia, esigenze tecnico produttive dell’azienda, impedisce la verifica di coerenza tra detti criteri e la loro concreta applicazione. Pertanto, i licenziamenti intimati con tali modalità sono illegittimi, ed i lavoratori devono essere reintegrati ( Cass civ lav 9800/2022).

Avv Emanuela Manini.

 

PUBBLICO IMPIEGO. AMICIZIA SU FACEBOOK E VALIDITA’ DELLA SELEZIONE.

La circostanza che due persone siano “ amiche “ su Facebook ed abbiano pubblicato sul social fotografie che le ritraggono insieme, non costituisce prova di abituale commensalità. Il caso riguardava una selezione per docenti della scuola superiore, nell’ambito della quale era risultato che esaminatore ed alcuni candidati fossero legati da amicizia su fb. Di qui, la impugnazione della selezione da parte di alcuni candidati non risultati vincitori. Il Consiglio di Stato, adito in secondo grado,con sentenza n 2849/2022,ha rilevato che le amicizie su fb sono irrilevanti, atteso che il social consente il contatto con persone del tutto sconosciute nella vita reale. Quanto alle foto , gli scatti postati su fb non provano una situazione di abituale frequentazione.

Avv Emanuela Manini.

 

LAVORO. CADUTA DELLA LAVORATRICE DURANTE LA PAUSA CAFFE’, NIENTE INDENNIZZO INAIL.

La lavoratrice, vittima di una caduta nel tragitto di ritorno in ufficio dopo la pausa caffè, non ha diritto alla indennizzabilità dell’episodio a carico dell’Inail. La lavoratrice, allontanandosi dall’ufficio per recarsi in un pubblico esercizio, si è sottoposta volontariamente ad un rischio non connesso alla attività lavorativa, interrompendo la connessione causale tra attività lavorativa ed incidente.Alcuna rilevanza assume la circostanza che l’ufficio ( Procura della Republica di Firenze) tollerasse una simile prassi ( Cass Civ 32473/2021).

Avv Emanuela Manini.

 

LAVORO.APPALTO E SOMMINISTRAZIONE , LE DIFFERENZE.

L’appalto è il contratto con il quale l’appaltatore assume, con organizzazione di mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio dietro rimessa di un corrispettivo di denaro, in favore del committente. L’appalto si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell’appaltatore, lq può risultare, in relazione alle esigenze dell’opera o del servizio dedotti in contratto, dall’esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori assunti nell’appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d’impresa ( art 1655 cc).

Avv Emanuela Manini.

 

IMPOSTE. DEMANSIONAMENTO E TASSAZIONE DELLE SOMME.

Le somme liquidate dal giudice adito, a seguito di lesione della capacità professionale del lavoratore, sono da considerarsi non imponibili, in quanto configurabili come danno emergente e dunque volte a risarcire la perdita economica subita dal patrimonio.Ne discende che l’importo liquidato è privo di rilevanza reddituale e non può essere assoggettato a ritenuta fiscale ( Agenzia Entrate , risposta n 185/2022; art 6, comma 2, TUIR).

Avv Emanuela Manini.

 

PREVIDENZA. PENSIONE DI REVERSIBILITA’ AL CONIUGE SEPARATO CON ADDEBITO.

Il coniuge separato con addebito e senza riconoscimento in suo favore di assegno di mantenimento, ha diritto alla pensione di reversibilità in caso di decesso del coniuge separato.Il diritto al trattamento pensionistico è in linea con la legge n 903/1965, la quale non esige quale requisito per la pensione di reversibilità quello di essere a carico del titolare alla data della morte, ma solo il matrimonio con il defunto ( circolare Inps 19/2022).

Avv Emanuela Manini.

 

PREVIDENZA. PENSIONE DI REVERSIBILITA’ E SOGGETTI BENEFICIARI.

La pensione di reversibilità spetta ai seguenti soggetti: 1) coniuge superstite o divorziato titolare di assegno di divorzio; nel caso in cui sussistano entrambi, la pensione viene ripartita; 2) figli (legittimi,naturali,riconosciuti,dichiarati o adottivi) minori,inabili al lavoro,maggiorenni fino a 21 anni se studenti, fino a 26 se iscritti a corsi universitari, nipoti, anche non conviventi con il defunto, anche maggiorenni, se orfani inabili al lavoro( Corte Costituzionale, sent 88/2022) purchè a carico; 3) in assenza di coniuge e figli, genitori a carico over 65 privi di sostentamento, fratelli celibi , sorelle nubili,inabili al lavoro e privi di pensione.

Avv Emanuela Manini.

 

LAVORO. AMMINISTRATORE DI SOCIETA’ DI CAPITALI E LAVORATORE SUBORDINATO, QUALI COMPATIBILITA’?

Vi è assoluta incompatibilità tra la qualità di lavoratore subordinato di una società di capitali e la carica di presidenza del consiglio di amministrazione o di amministratore unico della stessa, in quanto non è possibile cumulare nella stessa persona poteri di rappresentanza , direzione, controllo della società e posizione di subordinazione , con conseguente indeducibilità dal reddito della società del relativo costo da lavoro dipendente. Quanto alla compatibilità tra membro del consiglio di amministrazione di una società di capitali e lavoratore subordinato della stessa,, occorre verificare in concreto la sussistenza di una effettiva subordinazione ( Cass civ 36362/2021).

Avv Emanuela Manini..

 

PREVIDENZA. QUOTA 100 E CUMULO CON REDDITI DA LAVORO.

La pensione con quota 100 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro autonomo o dipendente, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di cinquemila euro lordi annui. Il superamento di tale limite comporta la incumulabilità della pensione con il reddito da lavoro, con conseguente sospensione del beneficio pensionistico ( art 14 comma 3,DL n 4/2019).

Avv Emanuela Manini.

 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.PERSONALE SCOLASTICO ED OBBLIGO VACCINALE.

Con DL n 24/2022 è stato confermato l’obbligo vaccinale per il personale scolastico fino al 15 giugno 2022.Per i docenti non vaccinati è venuta meno la misura della sospensione dal servizio e dalla retribuzione in caso di mancata vaccinazione.Tuttavia, il decreto precisa che dal 15 dicembre 2021 al 15 giugno 2022 la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento della attività didattica a contatto con gli alunni . Pertanto,i docenti non in regola con la vaccinazione verranno ammessi in servizio, ma utilizzati in attività di supporto alla scuola che non comportino contatto con gli alunni.

Avv Emanuela Manini.

 

 

 

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