LAVORO. BONUS INPS DA 200,00 EURO, LA RESPONSABILITA’ E’ DEL LAVORATORE.
La erogazione automatica in busta paga della somma di euro 200,00 , in base all’art 31 DL 50/2022, è subordinata alla presentazione al datore di alvoro di una dichiarazione con cui il dipendente attesta di non essere titolare di pensione o di altro trattamento pensionistico, assistenziale, di accompagnamento alla pensione, di reddito di cittadinanza,di non avere richiesto l’una tantum ad altro datore di lavoro,, di essere in possesso degli altri requisiti di legge.La dichiarazione riveste funzione costitutiva del diritto all’una tantum, con la conseguenza che eventuali errori o mancanze comporteranno il recupero dell’indebito, che sarà effettuato dal datore di alvoro in busta paga.
Avv Emanuela Manini.
LAVORO. EFFICACIA ERGA OMNES DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DI PROSSIMITA’, QUESTIONE DI LEGITTIMITà COSTITUZIONALE.
Non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art 8 DL 138/2021 , convertito in legge 148/2021, per violazione degli artt 2 e 39 , commi 1 e 4 Cost, nella parte in cui estende la efficacia erga omnes dei contratti aziendali o di prossimità a tutti i lavoratori anche se non aderenti o se appartenenti ad un sindacato non firmatario.La Corte di appello di Napoli, che ha rimesso gli atti alla Corte Costituzionale, ritiene che , in assenza di attuazione dell’art 39 Cost , se una legge estenda in modo permanente la efficacia erga omnes a contratti collettivi in assenza delle condizioni di cui alla citata norma, non è legittima.( Corte di Appello di Napoli 3/2/2022).
Avv Emanuela Manini.
LAVORO. INSUSSISTENZA NON PIU’ MANIFESTA DEL FATTO POSTO A FONDAMENTO DEL LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO, LE CONSEGUENZE.
A seguito delle sentenze della Corte Costituzionale ( 59/2021, 125/2022), che hanno dichiarato la illegittimità dell’art 18, comma 7,per la parte in cui introduce ilrequisito della “manifesta “ insussistenza del fatto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo,si assiste ad un ribaltamento della regola generale , che era quella della tutela indennitaria, la quale passa adesso in secondo piano, e rimane relegata alle ipotesi di licenziamento illegittimo per profili diversi dal fatto giuridicamente rilevante.
Avv Emanuela Manini.
LAVORO. LA PAURA DI MORIRE DEL LAVORATORE COSTITUISCE DANNO MORALE RISARCIBILE.
Gli eredi di un lavoratore deceduto a seguito di patologia contratta, in parte , per esposizione ad amianto, chiedevano il risarcimento del danno biologico e morale, subito dal congiunto per il danno alla salute e per il patema d’animo, costituito dalla paura di morire in ragione della novività dell’ambiente di lavoro. La Casszione ha riconosciuto il danno morale , da intendersi come sofferenza interna , non accertabile con metodi scientifici, che prescinde anche dal danno biologico, riferibile alla lesione del diritto al normale svolgimento della vita quotidiana. La prova del pregiudizio può essere fornita per presunzioni, sulla base della comune esperienza, nel caso di specie il timore di morire a causa della esposizione a materiale tossico ( Cass Civ lav 19623/2022).
Avv Emanuela Manini.
LAVORO. CONTRATTI A TERMINE, COSA E’ CAMBIATO DAL 1 GENNAIO 2022.
Da tale data, il contratto a termine di durata iniziale superiore a 12 mesi deve contenere la causale , da apporre , inoltre , in qualsiasi altro caso di rinnovo del contratto. Il primo contratto a termine potrà essere stipulato o prorogato senza causale, purchè la durata non superi i 12 mesi. Dal 1 gennaio 2022, quindi, dopo i primi 12 mesi , il contratto a termine dovrà essere giustificato dalle seguenti causali: 1) esigenze temporanee ed oggettive, estranee alla ordinaria attività; 2)esigenze di sostituzione di altri lavoratori; 3)esigenze legate ad incrementi temporanei , significativi e non programmabili, della attività ordinaria; 4)specifiche esigenze previste dal contratto collettivo.
Avv Emanuela Manini.
LAVORO. OBBLIGO DI INDENNITA’ PER GLI STAGISTI E SANZIONI PER IL LORO UTILIZZO IRREGOLARE.
La riforma dei tirocini, contenuta nella legge di Bilancio 2022 (L 234/2021, articolo 1, commi 721-726) contiene norme immediatamente operative, quali il riconoscimento di una congrua indennità, l’obbligo di comunicare al ministero del lavoro la attivazione di stage,la applicazione di sanzioni per l’utilizzo fraudolento dello strumento, in sostituzione di un rapporto di lavoro. La riforma sarà completata con la adozione di linee guida sui tirocini extra curriculari da parte della Conferenza Stato Regioni ( entro il 30 giugno prossimo).
Avv Emanuela Manini.
LAVORO. LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO. DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITA’ DELLA NORMA.
Il requisito del carattere “manifesto” della insussistenza del fatto posto a fondamento di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo , richiesto per disporre la reintegra del lavoratore, è indeterminato, prestandosi ad incertezze applicative e potendo condurre a soluzioni difformi, con conseguenti ingiustificate disparità di trattaemento; di fatto, tale requisito demanda al giudice una valutazione sfornita di criteri oggettivi,nonchè priva di un plausibile fondamento empirico. Di qui, l’art 18 , comma 7, secondo periodo, L 300/1970 ( come modificato dalla legge Fornero) è incostituzionale, limitatamente alla parola “ manifesto” ( Corte Cost. 125/2022).
Avv Emanuela Manini.
LAVORO. STRAINING COME “STRESS FORZATO”, LE RECENTI SENTENZE.
La fattispecie giurisprudenziale dello STRAINING ricomprende tutte quelle condotte stressogene imputabili alla organizzazione del lavoro, ovvero quelle legate alla dimensione quantitativa della prestazione( superlavoro,usura psico-fisica), quelle connesse alla dimensione qualitativa del lavoro posizione del lavoratore nel contesto lavorativo( demansionamento), infine quelle collegate a fattori inerenti i rapporti interpersonali ( condotte persecutorie , violenze, molestie…) (Trib Savona 63/2021, Trib pavia 85/2021; Cass civ 24883/2019;Cass 7844/2018).
Avv Emanuela Manini.
LAVORO. GIUSTA CAUSA DI LICENZIAMENTO ANCHE PER CONDOTTE EXTRALAVORATIVE PER LESIONE DEL VINCOLO FIDUCIARIO.
La nozione di giusta causa, di cui all’art 2119 cc, ricomprende anche condotte extralavorative che, seppure poste in essere dal lavoratore al di fuori della azienda,siano tali da ledere il vincolo fiduciario tra le parti,compromettendo la fiducia riposta dal datore di lavoro sul lavoratore. E’ il caso di un lavoratore che non aveva comunicato la pendenza a suo carico di un procedimento penale per fatti molto gravi ( divulgazione materiale pedopornografico), tenuto altresì conto delle mansioni svolte dal dipendente, comportanti contatto con il pubblico ( Trib Roma, 1359/2022).
Avv Emanuela Manini
FAMIGLIA. NUOVE REGOLE IMU PER RESIDENZE CONIUGALI SEPARATE.
A seguito delle modifiche apportate dal DL 146/2021, a partire dall’acconto Imu 2022 , in presenza di coniugi con residenze separate, solo uno dei due immobil potrà beneficiare della esenzione per abitazione principale, a scelta dei coniugi.( per es , l’immobile con più alta rendita catastale) .Non rileva che le case siano nello stesso comune o in comuni diversi.Ai fini della esenzione, occorre la coesistenza di residenza anagrafica e dimora abituale. Sono escluse dalla esenzione le residenze fittizie ( seconde case al mare). A partire da giugno 2023 dovrà essere presentata la dichiarazione Imu per comunicare l’immobile agevolato.
Avv Emanuela Manini.
LAVORO. LICENZIAMENTO DEL CAPOTRENO TROPPO ZELANTE ED ILLEGITTIMITA’ DEL PROVVEDIMENTO ADOTTATO.
La vicenda prende avvio dal licenziamento da parte della compagnia ferroviaria di un capotreno, al quale era contestato di avere riscontrato un numero abnorme di irregolarità sui titoli di viaggio, procurandosi in tal modo un vantaggio pari alle provvigioni previste sulle sanzioni irrogate. Il licenziamento è stato dichiarato illegittimo, stante la sproporzione tra condotta disciplinare e punizione della medesima, la quale costituisce una ipotesi di mancanza del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa di recesso, di cui all’art 18 L 300/1970. Pertanto al dipendente deve essere applicata la tutera reintegratoria, per effetto della erroneità della scelta del datore di lavoro di applicare il licenziamento in presenza di illeciti punibili con sanzione conservativa ( Cass civ lav 12789/2022).
Avv Emanuela Manini.
LAVORO. AL VIA LA ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA EUROPEA TRASPARENZA ( 2019/1152).
In applicazione della Direttiva Europea sopracitata, è di prossima approvazione il decreto legislativo sui requisiti essenziali del contratto di lavoro subordinato, autonomo coordinato e continuativo, occasionale. Essi sono: inquadramento, retribuzione,enti cui sono effettuati i versamenti previdenziali,ferie e congedi,ccnl aopolicato,eventuali co-datori di lavoro,distacchi,condizioni di lavoro straordinario,orario lavoro,variazioni ( da comunicare il giorno prima), aziende utilizzatrici nella somministrazione. Il decreto entrerà in vigore dal 1 agosto 2022, ed il mancato rispetto della norma comporterà sanzioni fino a 1500 euro ( Direttiva UE 2019/1152).
Avv Emanuela Manini.
TUTELA SINDACALE. IL DATORE DI LAVORO È LIBERO DI INTRAPRENDERE TRATTATIVE SINDACALI ESCLUDENDO ALCUNE SIGLE SINDACALI?
La risposta è sì.. In capo al datore di lavoro non esiste alcun obbligo generale di trattare con tutti i sindacati: il datore di lavoro può scegliere con chi trattare , escludendo alcuni sindacati; parimenti non esiste un obbligo a trattative separate. Inoltre, non sussiste responsabilità del datore di lavoro qualora il comportamento antisindacale sia privo del requisito della attualità ( legittima la esclusione di CGIL dal rinnovo di una intesa precedente, di cui non era firmataria) ( Trib Padova, lav 30/12/2021).
Avv Emanuela ManiniI.
EMERGENZA. LA CONCLUSIONE FISSATA AL 15 GIUGNO 2022.
E’ diventato legge il DL n 24/2022, con la sua conversione in L n 52/2022, contenente il superamento di misure di contrasto alla epidemia. In particolare, permane fino al 15 giugno 2022 l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie per lavoratori, utenti, visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie ed assistenziali,comprese le strutture di lungodegenza , riabilitattive, residenziali per anziani.
Avv Emanuela Manini.
Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.