Novità in materia di lavoro, previdenza, famiglia novembre 2021

FAMIGLIA. SONO RIPETIBILI LE SOMME CORRISPOSTE A TITOLO DI ASSEGNO DI MANTENIMENTO AL CONIUGE?

La Corte di appello di Roma, nel respingere la richiesta di una moglie, volta a conseguire per il tempo della separazione un assegno di mantenimento da parte del marito, la condannava alla restituzione delle somme a tale titolo percepite per effetto del provvedimento presidenziale,emesso in via provvisoria ed urgente.La Corte di Cassazione, frattanto investita della questione , ha rimesso la causa al Presidente per la remissione alle Sezioni Unite , affinchè sia chiarito se i crediti relativi ad assegni di mantenimento siano irripetibili, impignorabili, e non compensabili in quanto crediti alimentari ( ordinanza Corte Cass 36509(/2021).

Avv. Emanuela Manini.

 

FAMIGLIA. ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE E RIDUZIONE DELL’ASSEGNO DI MANTENIMENTO.
La assegnazione della casa coniugale ( o familiare nelle coppie di fatto) non può costituire una misura assistenziale per il coniuge più debole economicamente.Tale assegnazione ha precisi risvolti economici, in particolare in punto di regolamentazione dei rapporti economici tra i genitori. Il non tenere conto della assegnazione della casa come beneficio economico costituisce condotta lesiva dell’art 337 sexies cc, il quale prevede che della assegnazione della casa familiare il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori considerato l’eventuale titolo di proprietà. Di qui, la Corte Suprema ha rinviato la causa al giudice di merito per la rideterminazione dell’assegno di mantenimento ( Cass civ 33606/2021).
Avv Emnauela Manini.
LAVORO. CADUTA DEL LAVORATORE DURANTE LA PAUSA CAFFE’, NESSUN INDENNIZZO A CARICO DELL’INAIL.
Una dipendente, con orario continuato 9-15, dopo avere timbrato il cartellino in uscita, era andata a prendere un caffè presso un vicino bar, cadendo nel tragitto. L’Inail aveva rigettato il caso , di talchè la dipendente si era rivolta al tribunale ed alla Corte di Appello sostenendo che la pausa era autorizzata e non esistevano bar all’interno del luogo di lavoro. La Cassazione, riformando la sentenza in grado di appello, ha rigettato il ricorso della lavoratrice, sostenendo che il “ rischio” è stato assunto volontariamente dalla lavoratrice,non costituendo il prendere un caffè uin necessario bisogno fisiologico, che avrebbe consentito di mantenere la stretta connessione con il luogo di lavoro ( Cass Civ Lav 32473/2021).
Avv Emanuela Manini.
FAMIGLIA. ASSEGNO UNICO PER I FIGLI A PARTIRE DA MARZO 2022.
A partire dal mese di marzo 2022, dopo un periodo di due mesi , in cui si applicheranno le vecchie regole, entra in vigore l’assegno unico per i figli. L’importo per ciascun figlio minorenne è di 175 euro al mese, per chi abbia un Isee inferiore a 15.000 euro, ridotto gradualmente per Isee superiori fino ad un valore di 50,00 euro ( con Isee 40.000).Al fine di percepirre l’assegno unico occorre presentare domanda, in via telematica all’Inps o tramite patronati, dal 1 gennaio di ciascun anno, con riguardo al periodo da marzo a febbraio dell’anno successivo. L’assegno non concorre alla formazione del reddito complessivo (DL 146/2021).
Avv Emanuela Manini.
PREVIDENZA. QUOTA 102 ACCESSIBILE DAL 2022.
Il disegno di legge di Bilancio 2022 modifica i requisiti per accedere alla pensione anticipata. In particolare, per il solo 2022 è prevista la possibilità di accedere alla pensione con 64 anni di età e 38 anni di contributi( cd Quota 102).In assenza di tale misura , per accedere alla pensione occorrevano 67 anni di età per la pensione di vecchiaia, 41 anni e 10 mesi di contributi per le donne, innalzato di un anno per gli uomini. Il diritto conseguito entro il 2022 può essere esercitato anche successivamente a tale data.E’ escluso da Quota 102 personale delle Forze Armate, Forze di Polizia e di Polizia Penitenziaria, personale operativo dei vigili del fuoco e quello della Guardia di Finanza.
Avv Emanuela Manini.
PREVIDENZA. OPZIONE DONNA PROROGATA AL 2022 PER CHI MATURI I REQUISITI ENTRO IL 2021.
A seguito della proroga contenuta nel disegno di legge di Bilancio, le lavoratrici che entro il 2021 matureranno almeno 35 anni di contributi e 58 anni di età , se dipendenti, 59 anni, se autonome, potranno accedere alla pensione cd “ Opzione donna” .Tra la maturazione del diritto e la decorrenza della pensione si applica una finestra di 12 mesi per le dipendenti , 18 mesi per le autonome.Opzione donna comporta che la pensione sia calcolata per l’intero con il metodo contributivo, anche per periodi in cui si avrebbe diritto al sistema misto.Chi lavora nel comparto scolastico o di alta formazione dovrà presentare la domanda entro il 28 febbraio 2022.
Avv Emanuela Manini.
LAVORO. ESONERO CONTRIBUTIVO PER GLI UNDER 36, I CHIARIMENTI.
Dal.1° gennaio 2021 è previsto l’esonero contributivo per i datori di lavoro privati, compresi quelli del settore agricolo,. Esso consiste nell’esonero contributivo Inps 100% per un periodo massimo di 36 mesi, se i datori di lavoro assumono lavoratori che alla data della assunzione non abbiano compiuto i 36 annidi età,(35 e364 giorni). L’atra condizione è che i lavoratori inncentivati non nsiano stati occupati a tempo indeterminato con lo stesso o con altro datore di alvoro nel corso della intera vita lavorativa. Ia agevolazione si allunga a 48 mesi per le Regioni Abruzzo, Molise,Campania, Basilicata,Sicilia, Puglia, Calabria, Sardegna.( messaggio Inps3389/2021, circolare 56/2021).
Avv Emnauela Manini.
LAVORO. DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE DOPO LA LEGGE FORNERO.
La legge n 92/2012(legge Fornero) ha previsto la tutela della reintegrazione, nel caso di licenziamento illegittimo solo per alcune ipotesi di illegittimità del licenziamento, mentre per altre ha previsto solo la tutela indennitaria. Pertanto, a seguito di tali modifiche, la prescrizione dei crediti retributivi non decorre in costanza del rapporto di lavoro( Corte Appello Milano, sent. 379/2019).
Avv. Emanuela Manini.
LAVORO. DIPENDENTI DELLE AZIENDE FERROVIARIE ED INDENNITÀ DA CORRISPONDERE NELLE GIORNATE DI FERIE.
I lavoratori dipendenti delle aziende del settore ferroviario hanno diritto alla corresponsione un loro favore durante le giornate di ferie della indennità di utilizzazione professionale giornaliera e della indennità per assenza dalla residenza calcolate sulla media dei compensi percepiti a tali titoli in ciascun anno di fruizione delle ferie, detratto l’importo fisso giornaliero, riconosciuto dal contratto. (Tribunale Milano, sentenze 207/2021, 767/2021).
Avv Emanuela Manini
LAVORO. MENSE E BUONI PASTO, ENTRO QUALI LIMITI COSTITUISCONO REDDITO DA LAVORO?
Le disposizioni fiscali in materia di mense e buoni pasto ai dipendenti dispongono che non concorrono a costituire reddito da lavoro dipendente: le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro nonchè nelle mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi; le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto ( buoni pasto)sono esenti da imposizione fiscale e contributiva fino all’importo complessivo giornaliero di 4 euro, aumentato ad 8 euro nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica;le indennità sostitutive corrisposte in busta paga in aziende ubicate in zone in cui manchino strutture di ristorazione non concorrono a formare reddito fino alla somma di 5,29 euro.
Avv Emanuela Manini.
PREVIDENZA. ASSENZA PER MALATTIA IN ASSENZA DI GREEN PASS, I CHIARIMENTI DELL’INPS.
A far data dal 15 ottobre 2021 è divenuta obbligatoria la esibizione del green pass prima dell’ingresso in azienda. I lavoratori, ai quali è stato precluso l’accesso al lavoro e che si sono rivolti al medico per il rilascio di certificato di malattia,comprensivo del 15 ottobre, non vedranno riconosciuta dall’Inps la malattia. Questo perchè il certificato di malattia , redatto subito dopo la verifica di mancanza di green pass, non ha valore,atteso che durante il periodo di assenza non retribuita non sono contemplate né la malattia né le ferie.La assenza, dunque,resta ingiustificata e non retribuita.
Avv Emanuela Manini.
PREVIDENZA DEI GIORNALISTI. PASSAGGIO DI INPGI AD INPS DAL 1 LUGLIO 2022.
Il disegno di legge di Bilancio 2022 prevede che dal 1 luglio 2022 la previdenza dei giornalisti dipendenti, Inpgi, passerà all’Inps.Pertanto, le quote di pensione fino al 30 giugno 2022 saranno calcolate secondo le regole Inpgi, dopo tale data sulla base delle regole Inps.Ad es, l’Inpgi applica il metodo di calcolo cotributivo a partire dal 2017, l’Inps lo ha introdotto per tutti dal 2012. Tale differenza rimarrà, al pari di quella relativa al metodo di calcolo della quota retributiva.Quanto ai requisiti per la pensione di vecchiaia, essi rimarranno invariati, mentre per l’anzianità, chi matura i requisiti entro il prossimo giugno si vedrà applicata la regola Inpgi ( 40 anni e 5 mesi, 62 anni di età), dopo entreranno in vigore le regole Inps ( 41 anni e 10 mesi, un anno in più per gli uomini).
Avv Emanuela Manini.

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