LAVORO. CADUTA DELLA DOMESTICA DALLE SCALE ED ONERE DELLA PROVA A CARICO DEL DATORE DI LAVORO.
Una lavoratrice domestica ,caduta da una scala usata per la rimozione delle tende, invocava nei confreonti del datore di lavoro il risarcimento dela danno alla persona , subito a seguito della predetta caduta. La Corte di Cassazione, in sede di gravame, ha stabilito che grava sul datore di lavoro “debitore di sicurezza”l’onere di provare di avere ottemperato all’obbligo di protezione, dimostrando di avere messo a disposizione strumenti idonei e di avere usato la dovuta diligenza ed accortezza, con la conseguenza che per il caso di infortunio sul lavoro non grava sul lavoratore provare la colpa del datore danneggiante, dovendosi esso limitare alla prova del rapporto di lavoro, dell’evento dannoso e delle conseguenze che ne sono derivate ( Corte di cassazione sez lav 25217/2023).
Avv Emanuela Manini..
CONTRATTI A TERMINE . PROROGHE E RINNOVI DOPO IL DECRETO LAVORO ( DL 48/2023 ART 24).
Recita l’art 24 co 1-ter “ ai fini del computo del termine di dodici mesi previsto dall’art 19, comma 1, e dall’art 21, comma 1, dlgs n 81/2015, come modificati dai commi 1 e 1bis del presente articolo, si tiene conto sei soli contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto”. Dalla norma si ricava che ,ai fini del computo dei 12 mesi di franchigia dalle causali, si deve tenere conto della data di stipula ( successiva al 5 maggio, data di entrata in vigore del decreto),dei rinnovi e delle proroghe , restando irrilevante quanto convenuto tra le parti precedentemente e sino al momento della stipula.Si ricorda che l’oggetto dell’art 24 co 1 ter è il criterio di computo del termine di 12 mesi entro cui prorogare o rinnovare il contratto a tempo determinato.
Avv Emanuela Manini.
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