NOVITA’ LEGISLATIVE IN MATERIA PREVIDENZIALE

Le novità legislative in materia previdenziale, introdotte dal D.L. n. 98/2011, convertito, con modificazioni in L. n. 111/2011, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria (manovra economica).

Con il presente articolo si ritiene opportuno fornire il quadro delle principali novità legislative in materia pensionistica, introdotte dagli articoli 18 e 38 del D.L. n. 98/2011, convertito, con modificazioni, in L. n. 111/2011 (Manovra economica).

L’art. 18, comma 1, in materia di innalzamento dell’età pensionabile, dispone che a decorrere dal 1 gennaio 2014, ferma restando la disciplina vigente in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici e di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, per le lavoratrici dipendenti ed autonome la cui pensione è liquidata a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive di detto regime, nonché della gestione separata, il requisito anagrafico di 60 anni per l’accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema retributivo, misto e contributivo, è incrementato di un mese. Tali requisiti anagrafici sono incrementati di ulteriori due mesi a decorrere dal 1/1/2015, di ulteriori tre mesi a decorrere dal 1/1/2016, di ulteriori quattro mesi a decorrere dal 1/1/2017, di ulteriori cinque mesi a decorrere dal 1/1/2018, di ulteriori sei mesi a decorrere dal 1/1/2019 e per ogni anno successivo fino al 2025 e di ulteriori tre mesi a decorrere dal 1/1/2026.

L’art. 18, comma 3, in materia di rivalutazione delle pensioni, dispone che per il biennio 2012-2013 la rivalutazione automatica delle pensioni superiori a cinque volte il trattamento minimo (per l’anno 2011, euro 33.829,50 annui) non è concessa, ad esclusione della fascia di importo inferiore a tre volte il trattamento minimo Inps (per l’anno 2011, euro 18.229,77 annui), con riferimento alla quale l’indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato nella misura del 70 per cento.

L’art. 18, comma 4, lett. a) e b), in materia di aggancio delle pensioni di anzianità, di vecchiaia ed assegno sociale agli incrementi della speranza di vita, dispone che a partire dal 1/1/2003 i requisiti di età ed i valori di somme di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui alla Tab. B allegata alla L. 243/2004 e successive modifiche, i requisiti anagrafici di 65 anni e di 60 anni per il conseguimento della pensione di vecchiaia (nonché i requisiti anagrafici di cui all’art. 22-ter, comma 1, D.L. 78/2009, convertito in L. 102/2009 ed all’art. 1, comma 20, art. 3, comma 6, L. 335/1995) devono essere aggiornati a cadenza triennale, con decreto del Ministero dell’Economia e Finanza di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, da emanarsi almeno 12 mesi prima dell’aggiornamento. A partire dall’anno 2011 l’Istat renderà disponibile entro il 31 dicembre dell’anno medesimo il dato relativo alla variazione nel triennio precedente della speranza di vita all’età corrispondente a 65 anni, con riferimento alla media della popolazione italiana. In sede di prima applicazione tale aggiornamento non può superare i tre mesi e lo stesso non è effettuato per il caso di diminuzione della speranza di vita. A partire dal 1/1/2016 l’aggiornamento avrà cadenza triennale.

L’art. 18, comma 5, in materia di pensione ai superstiti, dispone a partire dal 1/1/2012 una riduzione della aliquota percentuale della pensione a favore del coniuge superstite di assicurato o pensionato nel regime dell’AGO, delle forme esclusive o sostitutive, nonché della gestione separata, “nei casi in cui il matrimonio con il dante causa sia stato contratto ad età del medesimo superiore a sessanta anni e la differenza di età tra i coniugi sia superiore a venti anni”. La riduzione è stabilita in misura del 10% “in ragione di ogni anno di matrimonio con il dante causa mancante rispetto al numero di dieci” con proporzionale rideterminazione nei casi di frazione di anno. Tali regole non si applicano nei casi di presenza di figli di minore età, studenti, ovvero inabili al lavoro.

L’art. 18, commi 6, 7, 8, 9, in materia di indennità integrativa speciale, (di interesse, tra gli altri, per i trattamenti pensionistici a carico del Fondo Speciale dipendenti FS Spa e quelli ex IPOST), dopo avere disposto la implicita abrogazione dell’art. 10, comma quarto, D.L. n. 17/1983, convertito in L. n. 79/1983 da parte dell’art. 21 L. 730/1983 (legge finanziaria 1984), (il quale disponeva la attribuzione delle variazioni della L.L.S. per l’intero importo dalla data del raggiungimento dell’età di pensionamento da parte del titolare della pensione di reversibilità a favore dei superstiti) precisa che secondo il citato art. 21 le percentuali di incremento della indennità integrativa speciale vanno corrisposte “nell’aliquota massima, calcolata sulla quota della indennità medesima effettivamente spettante in proporzione all’anzianità conseguente alla data di cessazione dal servizio”. Sono fatti salvi i trattamenti pensionistici più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore del decreto, già definiti in via giudiziale o amministrativa.

L’art. 18, commi 22-ter, 22-quinquies, in materia di posticipo di decorrenza del trattamento pensionistico, dispone che coloro che maturino i requisiti per il diritto al pensionamento indipendentemente dall’età anagrafica (40 anni di contribuzione) conseguono il diritto al trattamento pensionistico con un posticipo ulteriore di un mese dalla data di maturazione dei previsti requisiti per coloro che maturino i requisiti nell’anno 2012, di due mesi per coloro che maturino i requisiti nell’anno 2013 e di tre mesi per coloro che maturino i requisiti a decorrere dal 1/1/2014.

L’art. 38, rubricato “Disposizioni in materia di contenzioso previdenziale” apporta modifiche al codice di procedura civile, introducendo l’art. 445 bis (accertamento tecnico preventivo obbligatorio), il quale in materia di invalidità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno ordinario di invalidità dispone che chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti deve presentare con ricorso al Tribunale territorialmente competente istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie.

A conclusione del predetto accertamento, per il caso di contestazione degli esiti della CTU medico legale, la parte dovrà depositare dinanzi allo stesso Tribunale ricorso, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.

Inoltre, il citato articolo introduce un nuovo comma all’art. 47 DPR 639/1970, che prevede la applicazione delle decadenze dall’azione giudiziaria, di cui ai commi precedenti, alle controversie aventi ad oggetto l’adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito (interessi legali). Infine, il citato articolo (comma 1, lett. d, 2) introduce norme in materia di prescrizione dei ratei di pensione, stabilendo la prescrizione nel termine di cinque anni per i ratei dei trattamenti pensionistici e per differenze a seguito di riliquidazioni.

Avv. Emanuela Manini

 

 

 

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