Novità Marzo 2022 su lavoro, impresa, previdenza

LAVORO.COMUNICAZIONE DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE, DA MAGGIO SOLO IN VIA TELEMATICA.

Fino al 30 aprile 2022 sarà possibile continuare ad effettuare la comunicazione obbligatoria dei rapporti di lavoro autonomo occasionale a mezzo e-mail.A partire dal 1 maggio 2022 l’unico canale consentito di trasmissione sarà quello telematico, mediante applicativo sul portale Servizi Lavoro.Pertanto, da maggio saranno sanzionabili le comunicazioni effettuate a mezzo e-mail direttamente alle sedi territoriali degli Ispettorati del Lavoro ( Nota INL 573/2022).

Avv Emanuela Manini.

 

LAVORO.SMART WORKING E PROROGA FINO AL 30 GIUGNO 2022.

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DL n 24/2022 , contenente disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione del virus, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, di proroga dei termini stabiliti in materia di smart working. Fino al 30 giugno 2022. In particolare, è offerta la possibilità di ricorrere al lavoro agile per i lavoratori del settore privato senza l’accordo individuale tra datore di alvoro e lavoratore, per l’effetto beneficiando ancora di una procedura semplificata.La proroga è estesa anche ai lavoratori fragili, maggiormente esposti a rischio ( art 10 DL 24/2022).

Avv Emanuela Manini.

 

IMPRESA. PASSAGGIO DI APPALTO E CONFIGURABILITA’ DI TRASFERIMENTO DI AZIENDA.

Al fiine di stabilire se vi sia stato o meno trasferimento di azienda nella successione nell’appalto di servizi, occorre verificare se il nuovo appaltatore sia dotato di una propria struttura organizzativa ed operativa, e siano presenti elementi di discontinuità che determinano una specifica identità di impresa. In tale contesto, la successione di un imprenditore ad un altro in un appalto di servizi ed il trasferimento di azienda ( art 2112 cc) costituiscono fattispecie non automaticamente sovrapponibili.Di qui, non esiste un diritto dei lavoratori licenziati dall’appaltatore cessato al trasferimento automatico all’impresa subentrante ( Tribunale Milano 20/4/2021; Cass civ 8022/2019).

Avv Emanuela Manini.

 

LAVORO.INFORMATIVA E CONTROLLI A DISTANZA DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO.

Affinchè il datore di lavoro possa effettuare legittimamente controlli a distanza, è necessario :1) che il lavoratore sia stato previamente informato; 2)che il controllo poggi su un fondato sospetto; 3)che esso attenga ai dati raccolti successivamente alla insorgenza del sospetto; 4)che tale controllo sia effettuato previo bilanciamento tra dignità e riservatezza del lavoratore e degli interessi e dei beni aziendali. ( Trib Genova, 14/12/2021).

Avv Emanuela Manini.

 

DISABILITA’. DISPOSIZIONI IN VITA A FAVORE DI SOGGETTI DISABILI.

La legge 112/2016( cd legge sul- dopo -di noi), ha previsto che al fine di tutelare persone con disabilità, in vista del venire meno del sostegno familiare, possono essere utilizzati i seguenti strumenti: -trust; -vincolo di destinazione , ai sensi dell’art 2645 ter cc; -fondo speciale composto da beni sottoposti a vincolo di destinazione, disciplinato con contratto di affidamento fiduciario.Gli strumenti indicati devono essere istituiti in favore di persona con disabilità e devono avere come finalità la inclusione sociale, la cura e la assistenza del disabile. Al sussistere delle condizioni di legge, le attribuzioni in vita sono esenti da imposta di susccessione, donazione e bollo ( Ag Entrate interpello 103/2022).

Avv Emanuela Manini.

 

FAMIGLIA. DECESSO DELL’EX CONIUGE DIVORZIATO.

Per il caso di decesso dell’ex coniuge divorziato, il coniuge superstite non vanta diritti successori. Laddove l’ex coniuge sopravvissuto versi in stato di bisogno e sia titolare di assegno di divorzio, questi potrà fare ricorso al tribunale e chiedere il riconoscimento di un assegno alimentare posto a carico della eredità. Resta salvo il diritto alla pensione di reversibilità , nel caso di sussstenza dei presupposti ( titolarità di assegno divorzile).

Avv Emanuela Manini.

 

LAVORO.DANNO NON PATRIMONIALE DA DEMANSIONAMENTO E CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO.

Ai fini della quntificazione del danno non patrimoniale da demansionamento del lavoratore, ai sensi dell’art 1226 cc,non si può tenere conto solo del criterio basato sulla retribuzione percepita dal lavoratore, ma si deve assumere come parametro di riferimento l’importo previsto per il danno biologico da inabilità temporanea assoluta, ai sensi dell’art 139 Dlgs n 209/2005, scorporando quanto eventualmente riconosciuto a titolo di risarcimento dela danno biologico permanente (Corte appello Catanzaro 10/1/2022).

Avv Emanuela Manini.

 

PREVIDENZA. QUOTA 102 ANCHE DOPO IL 2022.

L’accesso alla pensione con Quota 102 è consentita a chi raggiunga 38 anni di contributi e 64 anni di età entro il 2022.I requisiti per accedere a tale forma di pensionamento sono identici rispetto a quelli previsti per Quota 100, ovvero: è consentito il cumulo dei contributi accantonati in tutte le gestioni Inps al fine di conseguire 38 anni di contribuzione; prima della decorrenza della pensione è necessario attendere la finestra di differimento mobile di 3 mesi per i lavoratori del settore privato ( autonomi o subordinati) e 6 mesi per i pubblici dipendenti. ( circolare Inps 38/2022).

Avv Emanuela Manini

 

PREVIDENZA.LAVORATORI FRAGILI E TUTELA FINO AL 31 MARZO 2022.

La tutela previdenziale per i lavoratori fragili del settore privato, assicurati per la malattia Inps, è riconosciuta dal 1 gennaio fino al 31 marzo 2022. Quanto alla equiparazione alla qurantena/isolamento fiduciario con sorveglianza attiva a malattia di tutti gli altri lavoratori dipendenti, non è stata prevista alcuna proroga per il 2022, pertanto, ai fini del riconoscimento della tutela previdenziale da parte dell’Inps, il termine rimane fissato al 31 dicembre 2021 ( Mess. Inps 11 marzo 2022 n 1126).

Avv Emanuela Manini.

 

LAVORO.ANCORA SU PRIVACY E REGISTRAZIONI SUL LUOGO DI LAVORO.

L’art 21 Reg UE n 679/2016 dispone che il diritto di opposizione da parte del titolare del trattamento dei dati personali che lo riguardano non può essere esercitato ove il titolare del trattamento dimostri la funzionalità rispetto all’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.Nel caso in cui un lavoratore non impieghi personalmente la registrazione ma la ceda a dei colleghi non si configura il presupposto della liceità del trattamento dei dati personali, di cui al citato art 21.Inoltre, la registrazione deve essere impiegata in tempo breve, dovendo i dati essere conservati per il tempo strettamente necessario alla propria difesa ( Trib Venezia 2286/2021).

Avv Emanuela Manini.

 

LAVORO. DIPENDENTE SOSPESO PERCHE’ NON VACCINATO, DIRITTO ALLA META’ DELLO STIPENDIO.

Il TAR Lazio ha accolto la richiesta di un dipendente pubblico ( assistente di polizia penitenziaria) volta ad ottenere l’annullamento del provvedimento adottato dalla Ammministrazione pubblica, a seguito della sua sospensione dallo svolgimento della attività lavorativa. In particolare , il Collegio ha disposto un approfondimento in relazione al bilanciamento tra tutela della salute come interesse collettivo e la assicurazione di un sostegno economico vitale, nel caso di sospensione dalla attività di servizio per mancata somministrazione del vaccino Covid, ed ha predisposto l’obbligo di corrispondere al dipendente un assegno alimentare, pari alla metà della retribuzione ( TAR Lazio ord 1234/2022).

Avv Emanuela Manini.

 

LAVORO. PRINCIPIO DI NON COLPEVOLEZZA E PROCEDIMENTO DISCIPLINARE A CARICO DI DIPENDENTE PUBBLICO.

Nel pubblico impiego contrattualizzato opera il principio secondo cui l’art 27, comma 2, Cost., che sancisce la non colpevolezza dell’imputato fino alla pronuncia della sentenza penale definitiva, non si applica analogicamente all’esercizio da parte del datore di lavoro della facoltà di recesso a fronte di un comportamento del lavoratore di tale gravità da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro. Ne discende che non è necessario per il datore pubblico attendere l’esito del procedimento penale, prima di attivare il procedimento disciplinare ( Cass civ 41892/2021).

Avv Emanuela Manini.

 

LAVORO. REGISTRAZIONE DI UNA RIUNIONE DI LAVORO,ILLICEITA’ DELLA CONDOTTA.

A seguito di difficoltà organizzative all’interno della azienda, un lavoratore aveva registrato di nascosto una riunione di lavoro, di cui si era poi servito nell’ambito di una controversia giudiziale avverso il datore di lavoro. Il tribunale adito ha ritenuto che la registrazione, per essere lecita , deve essere eseguita per tutelare la propria posizione di lavoro e per precostituirsi un mezzo di prova, a condizione che la registrazione sia pertinente alla linea difensiva e non eccedente le sue finalità.Il trattamento di dati personali per finalità di accertamento e/o esercizio di un diritto è espressione del legittimo interesse del titolare del trattamento, pertanto, nel caso in cui non sussista detto interesse, il trattamento deve considerarsi illecito, per mancanza di una delle sue basi giuridiche.Non sussistendo tali requisiti, la condotta del dipendente è stata ritenuta illegittima, perchè in violazione dell’art 5 del Regolamento UE 2016/679 ( Trib Venezia, sez lav 2286/2021).

Avv Emanuela Manini.

 

LAVORO. WHISTLEBLOWING E TUTELE NEL SETTORE PRIVATO.

Il whistleblowing, letteralmente “soffiare il fischietto”, individua il fenomeno del dipendente , pubblico o privato, che segnala o denuncia illciti od irregolarità di cui sia venuto a conoscenza nello svolgimento della attività lavorativa. Con riguardo al settore privato, la tutela del lavoratore è dettata dall’art 6, comma 2 quater Dlgs n 231/2001, come modificato dall’art 2 L n 179/2017, secondo cui il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo, al pari del mutamento di mansioni, di cui all’art 2103 cc,nonchè qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria, adottata nei confronti del segnalante ( in giurisprudenza, Tribunale Milano,sez lav, ordinanza 3/2/2022).

Avv Emanuela Manini

 

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