PREVIDENZA. FALLIMENTO DEL DATORE DI LAVORO E QUOTA DI TFR.
Il datore di lavoro assume l’obbligo, sulla base del mandato ricevuto dal lavoratore, di accantonare e versare la contribuzione o il TFR conferito. Fino al compimento del versamento da parte del datore di lavoro la contribuzione e le quote di TFR accantonate presso il datore di lavoro, hanno natura retributiva. Il mancato versamento da parte del datore di lavoro insolvente della contribuzione o delle quote di TFR comporta il ripristino della disponibilità piena del lavoratore delle risorse accantonate, di natura retributiva, posto che esse assumono natura previdenziale solo alla attuazione del vincolo di destinazione per effetto del suo adempimento. Di qui, il fallimento del datore di lavoro comporta lo scioglimento del contratto di mandato , ai sensi dell ‘art 78 LF, con la conseguenza che il lavoratore è legittimato ad insinuarsi nello stato passivo, salvo che vi sia stata una cessione del credito al Fondo di Previdenza complementare, , spettando in tal caso la legittimazione attiva ai sensi dell’art 93 L. fall ( Cass civ lav 18477/2023). Avv Emanuela Manini.
LAVORO. FERIE NON GODUTE E CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO.
Come chiarito dal diritto della Unione e dal diritto interno ( Cass civ lav 21780/2022): – le ferie annuali retribuite costituiscono un dirittto fondamentale del lavoratore ed un obbligo per il datore di lavoro; – il diritto alla indennità sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro è collegata al diritto alle ferie annuali retribuite; -la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi solo nel caso in cui il datore di lavoro provi 1)di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie; 2)di averlo avvisato del fatto che se egli non ne fruisce ,tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento, ovvero al termine del rapporto di lavoro ( Cass civ lav 17643/2023).
Avv Emanuela Manini.
LAVORO. DIFFERIMENTO DEL TFS AI DIPENDENTI PUBBLICI E COSTITUZIONALITA’ DELLA NORMA A DETERMINATE CONDIZIONI.
La Corte Costituzionale con sentenza n 130/2023 ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art 3 comma 2 DL 79/1997 e dell’art 12 comma 7 DL 78/2010 che stabiliscono rispettivamente il differimento e la rateizzazione del TFS. La Corte afferma che il differimento della corresponsione del TFS contrasta con il principio costituzionale della giusta retribuzione sancito dall’art 36 , cui si aggiunge che il pagamento rateale della indennità va a gravare sui redditi più bassi. Spetta dunque, su tali premesse al legislatore individuare le modalità ed i mezzi con i quali dare attuazione ad una riforma , e non sarebbe tollerabile l’eccessivo procrastinarsi della inerzia legislativa, tenuto anche conto del monito già rivolto al legislatore con sentenza del 2019 ( sent Corte Costituzionale 130/2023).
Avv Emanuela Manini.
LAVORO. CONSULENZA TECNICA D’UFFICIO ED ACQUISIZIONE DI DOCUMENTI DAL CTU.
Il consulente tecnico d’ufficio può acquisire tutti i documenti al fine di espeltare il prorpio incarico , seppure nei limiti delle indagini delegatergli e nella osservanza del contraddittorio delle parti. Tale facoltà è esercitabile validamente, atteso che i documenti non sono finalizzati a dimostrare i fatti dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni e/ o dei fatti principali rilevabili d’ufficio ( Trib Roma 3086/2023) Avv Emanuela Manini.
LAVORO. APPALTO INFORMATIZZATO , IMPUTABILITA’ DEI RAPPORTI DI LAVORO DELL’APPALTATORE AL COMMITTENTE.
Nei sistemi di lavoro completamente informatizzati, la imputabilità del rapporto di lavoro dei dipendenti dell’appaltatore, cd “ labour intensive”,il rapporto di lavoro di questi ultimi è da attribuirsi al soggetto committente, proprietario del programma, che gestisce l’attività di lavoro. Peraltro, nella logistica labour intensive il software conserva e gestisce dati sensibili dei lavoratori che non dovrebbero essere in possesso a soggetti diversi rispetto al datore di lavoro ( Trib Padova 126/2023).
Avv Emanuela Manini.
LAVORO. CONTRIBUTI OMESSI E SANZIONI RIDOTTE , LE NOVITA’ DEL DECRETO LAVORO 48/2023.
Il Decreto Lavoro n 48/2023, art 2, ha sostituito la sanzione da 10.000 a 50.000 con la sanzione da una volta e mezza a quattro volte l’importo omesso delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei dipendenti. La sanzione amministratica non si applica se il datore di lavoro provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica del verbale. La sanzione è applicabile solo nel caso di importi omessi non superiori a 10mila euro; oltre tale soglia scatterà la pena della reclusione fino a tre anni e la multa fino a 1.032.euro ( DL48/2023).
Avv Emanuela Manini.
PREVIDENZA. RIPARTIZIONE DELLA PENSIONE DI REVERSIBILITA’ TRA PRIMA E SECONDA MOGLIE, ASPETTI RILEVANTI.
Nel giudizio promosso tra prima e seconda moglie del defunto , avente ad oggetto la ripartizione della pensione di reversibilità, il giudice deve tenere conto della durata del matrimonio, tuttavia tale elemento non può essere esclusivo ma deve concorrere con ulteriori elementi, correlati alla finalità solidaristica a base della pensione di reversibilità, quali la entità dell’assegno di mantenimento, riconosciuto all’ex coniuge, le condizioni economiche di entrambe, la durata delle rispettive convivenze prematrimoniali. Gli elementi sopraindicati non devono essere valutati in uguale misura , bensì rientrano nell’ambito del prudente apprezzamento del giudice ( Cass civ lav 16960/2023).
Avv Emanuela Manini.
LAVORO. LICENZIAMENTO E COMPIUTA GIACENZA DELLA LETTERA.
La lettera di licenziamento, quale atto unilaterale recettizio, si ritiene conosciuta dal lavoratore destinatario già nel momento in cui la lettera giunge all’indirizzo di quest’ultimo.Al fine di dimostrare il perfezionamento del procedimento notificatorio del licenziamento è sufficiente la produzione da parte del datore di lavoro nel giudizio civile, instaurato dal lavoratore, della ricevuta di invio della raccomandata contenente la lettera di licenziamento, unitamente alla scheda informativa, estratta dai dati informatici di Poste Italiane(mancata consegna, deposito presso l’ufficio postale , sua restituzione al mittente all’esito della compiuta giacenza) ( Cass civ lav 15397/2023).
Avv Emanuela Manini.
LAVORO. OBBLIGO DI RIPESCAGGIO IN CASO DI LICENZIAMENTO PER RIDUZIONE DEI COSTI AZIENDALI.
Qualora il datore di lavoro, per esigenze di un calo di produzione, deve procedere ad una riduzione delle spese per il personale, il giudice non potrà sindacare le scelte datoriali in ordine alla riduzione dei costi aziendali, al fine di valutare l’adempimento dell’obbligo di ripescaggio, limitandosi ad accertare la effettività delle giustificazioni addotte. Il mantenimento in servizio del lavoratore , infatti, anche ove adibito ad altre mansioni, contrasterebbe con l’esigenza costituente la causa del licenziamento stesso ( Cass civ 1508/20121).Avv Emanuela Manini.
LAVORO. NASPI E DIMISSIONI NEL PERIODO DI PROVA. Concludiamo la serie di riflessioni sul diritto alla Naspi con il caso di dimissioni rassegnate dal lavoratore durante il periodo di prova. Poichè la fattispecie non rientra tra le possibile perdite involontarie del lavoro, la Naspi non sarà percepita. Tuttavia, la domanda di Naspi può essere avanzata in caso di dimissioni durante la prova per giusta causa. Da ultimo, se le dimissioni durante il periodo di prova intervengono durante una sospensione della disoccupazione Naspi, si potrà riprendere a percepire la indennità di disoccupazione. Avv Emanuela Manini.
LAVORO.NASPI E RISOLUZIONE CONSENSUALE.
La risoluzione consensuale del rapporto di lavoro non da diritto alla percezione della Naspi da parte del lavoratore, tranne in alcuni casi , previsti dalla legge:1) risoluzione consensuale nell’ambito della procedura conciliativa presso la Direzione Territoriale del Lavoro, ex art 17 L 604/1966, come sostituito dalla L 92/2012; 2) licenziamento con accettazione della offerta di conciliazione di cui al Dlgs 23/2015, proposta dal datore di lavoro, entro i termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento ( art 6 L 604/1966); 3) risoluzione consensuale intervenuta a seguito del rifiuto del lavoratore al trasferimento ad altra sede della stessa azienda distante oltre 50 km dalla residenza di servizio , raggiungibile in 80 minuti od oltre con mezzi di trasporto pubblici. La Naspi non spetta, infine, a seguito di risoluzione consensuale con il datore di lavoro avente meno di 15 dipendenti, intervenuta nell’ambito del tentativo di conciliazione ai sensi dell’art 410 cpc ( circolare Inps 32/2023).
Avv Emanuela Manini.
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