LAVORO. NASPI E DIMISSIONI PER GIUSTA CAUSA.
La indennità corrisposta al lavoratore nei periodi di disoccupazione, NASPI, è riconosciuta anche nei casi di dimissioni per giusta causa, ovvero quando si è verificata una causa che non consente la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro, tanto che il lavoratore è costretto a dimettersi. La giurisprudenza ha riconosciuto le dimissioni per giusta causa nei seguenti casi: mancato pagamento delle retribuzioni; molestie sessuali;modificazioni peggiorative delle mansioni;mobbing;notevoli variazioni delle condizioni di lavoro a seguito di cessione di azienda; spostamento di sede del lavoratore in assenza di comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive; comportamento ingiurioso nei suoi confronti. Contestualmente alla domanda di Naspi il lavoratore deve allegare una autocertificazione in cui dichiara la sua volontà di intraprendere una controversia avverso il datore di lavoro ( circolare Inps 94/2015).
Avv Emanuela Manini.
LAVORO. OPPONIBILITA’ DEL GIUDICATO PENALE , AI SENSI DELL’ART 654 CPP, AL DATORE DI LAVORO.
Con ordinanza n 9454/ 2023 ,La Corte di Cassazione ha affermato il principio di diritto , secondo cui ai sensi dell’art 654 cpp , nel giudizio relativo alla legittimità di un licenziamento per giusta causa intimato al lavoratore per lo stesso fatto per cui egli sia stato assolto, il giudicato penale di assoluzione non è opponibile al datore di lavoro che non abbia partecipato al relativo processo.La Suprema Corte ha rilevato che nel caso in esame non viene in considerazione l’art 653 cpp, che riguarda l’efficacia della sentenza penale nel giudizio disciplinare, ma, trattandosi di giudizio civile, riguardante un licenziamento disciplinare, l’art 654 cpp, che regola la efficacia della sentenza penale di condanna o di assoluzione in altri giudizi civili, quale quello di lavoro. ( Corte Cass civ lav ,ordinanza 9454/2023).
Avv Emanuela Manini.
LAVORO. NULLITA’ DEL PATTO DI PROVA E LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO.
Qualora il patto di prova, apposto ad un contratto di lavoro subordinato, sia nullo, per qualsiasi ragione,il recesso intimato per mancato superamento della prova rappresenta un licenziamento privo di giusta causa o giustificato motivo e, pertanto, sanzionabile, in regime di legge Fornero,una volta appurata la sussistenza del requisito dimensionale, con la tutale reintegratoria, di cui all’art 18 , comma 4 ,L 300 /1970. Il giudice , accertata la insussistenza della giusta causa o del giustificato motivo,annulla il licenziamento e condanna il datore di alvoro alla reintegrazione nel posto di lavoro ed al pagamento di una indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento alla reintegra( Cass civ lav 38092/2022).
Avv Emanuela Manini.
FAMIGLIA. SEPARAZIONE E DIVORZIO IN UN UNICO ATTO.
A seguito delle modifiche apportate dalla legge “ Cartabia” è possibile chiedere con un unico ricorso separazione e divorzio. Entro 90 gg dal deposito del ricorso il Tribunale adito fissa l’udienza di comparizione dei coniugi, di seguito,per ottenere il divorzio occorre il decorso di 6 mesi in caso di separazione consensuale, 12 mesi in caso di separazione giudiziale.Al fine di chiedere il divorzio congiuntamente alla domanda di separazione è necessario inserire in un unico atto le domande relative alla separazione ed al divorzio, pertanto vi sarà una doppia richiesta di assegno di mantenimento in favore di figli e coniuge, una doppia domanda di affido dei figli, ogni altra questione oggetto di regolamentazione.
Avv Emanuela Manini.
LAVORO. LAVORATRICE CON PATOLOGIA ONCOLOGICA, ILLEGITTIMO IL LICENZIAMENTO.
Poichè la patologia di natura oncologica comporta una situazione di gravità,ed il contratto collettivo di settore , il quale prevede una disciplina differenziata del comporto per lavoratori disabili e normodotati, è necessaria una interpretazione estensiva della norma contrattuale nonché di considerare prioritaria- in presenza di tali patologie-il diritto alla salute ai sensi dell’art 3 Cost. Pertanto, tale interpretazione induce a non includere le giornate di ricovero e di cicli di chemioterapia o radioterapia nel computo dei giorni di malattia. Qualora discenda che togliendo tali giornate di malattia, il comporto non risulti superato, la lavoratrice ha diritto di essere reintegrata nel posto di lavoro, ai sensi dell’art 2110 cc ( Tribunale Roma sent n 9384/2023).
Avv Emanuela Manini.
Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.