Novità sul pensionamento del dipendente pubblico

NOVITA’ SUL PENSIONAMENTO DEL DIPENDENTE PUBBLICO

A) Dipendente pubblico prossimo al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo. Presupposti legali per l’esercizio della facoltà del dipendente pubblico di permanere in servizio oltre i limiti di età, dopo l’entrata in vigore dell’art. 72 D.L. 112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, nonché dell’art. 1 D.L. n. 138/2011 convertito con modificazioni in L. n. 148/2011 (manovra finanziaria 2011).

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Vengono chiesti chiarimenti in ordine al diritto, o meno, alla permanenza in servizio di un dipendente pubblico che abbia compiuto l’età pensionabile in base all’ordinamento di appartenenza. Al fine di comprendere la portata innovativa dell’art. 72 D.L. 112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, rubricato “Personale dipendente prossimo al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo”, è necessario ripercorrere la normativa in tema di prosecuzione del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti. In passato, la materia era disciplinata dall’art. 16 Dlgs n. 503/1992 (emanato in attuazione della delega dell’art. 3 L. n. 421/1992), recante norme in materia di riordino del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, rubricato “Prosecuzione del rapporto di lavoro”, il quale disponeva: “E’ in facoltà dei dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici di permanere in servizio…per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi”. La richiesta di trattenimento in servizio andava presentata all’Amministrazione di appartenenza dai 24 ai 12 mesi precedenti il compimento dei limiti di età previsti per il collocamento a riposo, come disciplinati dal proprio ordinamento di appartenenza. In tale contesto normativo era riconosciuto ai dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici un vero e proprio diritto potestativo a permanere in servizio per il periodo sopra descritto (in tal senso, per tutte Consiglio di Stato, sent. 573/2005). L’art. 16 Dlgs cit. è stato integralmente modificato dall’art. 72, comma 7, D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni in L. n. 133/2008, il quale ha espressamente disposto: “E’ in facoltà dei dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici di permanere in servizio……, per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti. In tal caso è data facoltà all’amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali, di accogliere la richiesta in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambienti ed in funzione dell’efficiente andamento dei servizi”. Per effetto di tale sopravvenuta normativa non è, dunque, più contemplato un diritto soggettivo alla permanenza in servizio del pubblico dipendente, bensì è previsto che l’istanza sia valutata discrezionalmente dalla P.A., la quale ha facoltà di accoglierla, alla presenza di specifici presupposti, quali la sussistenza di profili organizzativi propri della Amministrazione, “esigenze organizzative e funzionali”, nonché la situazione specifica del lavoratore, ovvero la “particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati e specifici ambiti ed in funzione dell’efficiente andamento dei servizi”. In definitiva, per effetto della sopracitata normativa la permanenza in servizio oltre i limiti di età è divenuta istituto eccezionale, finalizzato al contenimento della spesa pubblica, come perseguito dal D.L., nel cui contesto la norma è inserita, di talché la sua determinazione in concreto deve essere sorretta da motivate giustificazioni, in relazione ai sopracitati parametri normativi. Da ultimo, la disciplina legislativa contenuta nell’art. 16 Dlgs n. 503/1992 è stata ulteriormente modificata, nella direzione sopracitata, dall’art. 1 D.L. n. 138/2011, convertito con modificazioni in L. 148/2011 (manovra finanziaria 2011) il quale, al comma 17, ha inteso modificare il comma 1 del citato articolo 16, riducendo la facoltà del dipendente pubblico a richiedere la permanenza in servizio oltre i limiti di età a mera espressione di “disponibilità”, con facoltà alla P.A. di “trattenere in servizio” il dipendente in relazione a specifiche e comprovate esigenze pubbliche.

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B) Risoluzione del rapporto di lavoro per raggiungimento della anzianità contributiva maturata, ai sensi dell’art. 72, comma 11, D.L. n. 112/2008, convertito in L. n. 133/2008. Applicazione della norma anche agli anni 2012, 2013, 2014, per effetto dell’art. 1, comma 16, D.L. n. 138/2011, convertito in L. 188/2011.

Come noto, l’art. 72, comma 11 D.L. n. 112/2008, convertito in L. n. 133/2008, ha attribuito alla P.A., limitatamente agli anni 2009 – 2011, ed in occasione del raggiungimento della soglia dei 40 anni di contributi, la facoltà di risolvere il rapporto di lavoro con il dipendente pubblico, nel termine di preavviso di sei mesi, sempreché sia garantita al prestatore di lavoro la continuità tra il trattamento retributivo e quello di quiescenza. Il potere di recesso datoriale è subordinato alla sussistenza del requisito contributivo dei 40 anni di anzianità, riconoscendosi rilievo ai fini del computo della anzianità quarantennale anche a periodi accreditati figurativamente, ovvero riscattati, o comunque coperti sul piano previdenziale. Al verificarsi della condizione contributiva, la P.A. potrà procedere allo scioglimento del vincolo lavorativo, fermo restando che l’esercizio della facoltà datoriale deve tenere conto della decorrenza della pensione, evitando che cessato il rapporto di lavoro per volontà della P.A., il dipendente possa trovarsi privo del trattamento retributivo e di quello previdenziale. Di qui, l’obbligo della Amministrazione di cadenzare il recesso (ed il preavviso) al fine di garantire continuità tra retribuzione e godimento della pensione. Da ultimo, l’art. 1, comma 16, D.L. 138/2011, convertito in L. n. 148/2011, ha prorogato la efficacia delle disposizioni dell’art. 72, comma 11, D.L. n. 112/2008, anche agli anni 2012, 2013, e 2014.

Avv. Emanuela Manini

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