OBBLIGO CONTRIBUTIVO A CARICO DI SOGGETTI PENSIONATI ISCRITTI AD ENTI PREVIDENZIALI PRIVATIZZATI CHE PERCEPISCONO REDDITI DERIVANTI DALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ PROFESSIONALE. ART. 18, COMMI 11, 12, 13, DL 98/2011, CONVERTITO IN L. N. 111/2011. PRIMI CHIARIMENTI APPORTATI DALL’INPS CON CIRCOLARE N. 99 DEL 22/7/2011.
L’art. 18, comma 11, D.L. n. 98/2011 (convertito nela L. n. 111/2011), rubricato “Interventi in materia previdenziale”, dispone che per i soggetti già pensionati, gli enti previdenziali di diritto privato, di cui ai Dlgs n. 509/1994 e n. 103/1996 – Cassa nazionale di previdenza e assistenza avvocati (e procuratori legali; Cassa di previdenza tra dottori commercialisti; Cassa nazionale previdenza e assistenza ingegneri e architetti liberi professionisti; Cassa nazionale del notariato; Cassa nazionale previdenza e assistenza ragionieri e periti commerciali; Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentati di commercio (Enasarco); Ente nazionale di previdenza e assistenza consulenti del lavoro (Enpacl) Ente nazionale di previdenza e assistenza medici (Enpam); Ente nazionale di previdenza e assistenza farmacisti (Enpaf); Ente nazionale di previdenza e assistenza veterinaria (Enpav); Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli impiegati dell’agricoltura (Enpaia); Fondo di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e agenzie marittime; Istituto nazionale di previdenza dirigenti aziendali industriali (Inpdai); Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (Inpgi); Opera nazionale assistenza orfani sanitari italiani (Onaosi) – entro sei mesi dalla entrata in vigore della legge dovranno adeguare i propri statuti e regolamenti prevedendo la obbligatorietà della iscrizione e della contribuzione a carico di tutti coloro che risultino avere percepito un reddito derivante dallo svolgimento della relativa attività professionale.
Tali soggetti (pensionati, che svolgono attività professionale) dovranno essere assoggettati al versamento di un contributo soggettivo minimo della Cassa di appartenenza con aliquota non inferiore al cinquanta per cento di quelle previste in via ordinaria da ciascun ente per i propri iscritti.
La citata disciplina legislativa pone fine ad un contenzioso tra la Cassa dei liberi professionisti e l’Inps, in ordine alla contribuzione (ndr: all’esonero dalla contribuzione) dei professionisti con età superiore a sessantacinque anni di età, esonerati da alcune Casse dall’obbligo del versamento della contribuzione al compimento dell’età pensionabile (65 anni).
Scelta, quest’ultima, contestata dall’Inps, il quale escludendo la ammissibilità dello svolgimento di attività lavorativa senza il versamento della contribuzione, ha iscritto d’ufficio i professionisti, esonerati dal pagamento dei contributi dalle casse professionali di appartenenza alla gestione separata, istituita presso il predetto istituto.
Si inserisce dunque in tale contesto al varata manovra economica, la quale, semplificando la materia, nonché ponendo fine al contenzioso in atto, impone alle Casse privatizzate di esigere il versamento del contributo soggettivo minimo ai professionisti pensionati che proseguono lo svolgimento della attività lavorativa.
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Il comma 12 del citato art. 18, con norma di interpretazione autentica della L. n. 335/1995, art. 2 comma 26, chiarisce che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorchè non esclusiva, attività di lavoro autonomo, il cui esercizio non sia subordinato alla iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero che svolgono attività non soggette al versamento della contribuzione agli Enti previdenziali privatizzati, di cui al comma 11, sono tenuti alla iscrizione presso la gestione separata, istituita presso l’Inps.
La citata disposizione conferma l’orientamento interpretativo, seguito dall’Inps, nel senso che rientrano nell’ambito della gestione separata tutti i lavoratori autonomi, la cui attività non sia subordinata alla iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero non siano tenuti al versamento del contributo soggettivo presso la Cassa di appartenenza, in base alla disciplina dei rispettivi statuti o regolamenti (es: mancato raggiungimento di livello minimo di reddito, esistenza di altra copertura contributiva…).
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Infine il comma 13 del citato art. 18, senza innovare sulla previgente disciplina, conferma la natura integrativa della contribuzione Enasarco degli agenti e rappresentanti di commercio, di talchè gli iscritti continuato ad essere soggetti, oltrechè al versamento Enasarco, al versamento contributivo presso la gestione commercianti, istituita presso l’Inps.
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Da ultimo, chiarimenti alle innovazioni introdotte dalla art. 18 DL 98/2011 sono apportati dall’Inps con propria circolare n. 99 del 22/7/2011.
Avv. Emanuela Manini
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