Orario di lavoro dei dipendenti della società del trasporto ferroviario. Adempimento dell’obbligo di aggiornamento professionale. Breve commento a sentenza

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Orario di lavoro dei dipendenti delle società del trasporto ferroviario. Adempimento dell’obbligo di aggiornamento professionale (in particolare, quello richiesto al personale di macchina per l’espletamento del servizio di condotta) da effettuarsi durante l’orario di servizio. Breve commento alla sentenza n. 1016/2013 della Corte di Appello di Firenze, sez. lav.

Si segnala la sentenza n. 1016/2013, pronunciata dalla Corte di Appello di Firenze, sez. lav., depositata in cancelleria in data 17/10/2013, in tema di aggiornamento professionale del personale dipendente di Trenitalia Spa, con mansioni di macchinista, e di esigibilità (o meno) della prestazione lavorativa entro i limiti dell’orario di servizio.

La vicenda prende avvio a seguito della impugnazione giudiziale di provvedimento disciplinare, irrogato da Trenitalia Spa nei confronti di un macchinista, patrocinato dall’Avv. Emanuela Manini, pari a due giorni di sospensione dal servizio e dalla retribuzione, per avere questi omesso di ritirare circolari ed altre pubblicazioni di servizio e per non avere prestato servizio di condotta, adducendo il mancato ritiro ed aggiornamento professionale all’atto di presa in servizio, per cause ad esso non imputabili.

La Corte di Appello di Firenze, chiamata a pronunciarsi sul ricorso promosso da Trenitalia Spa avverso la sentenza n. 1006/2012 del Tribunale di Firenze, sez. lav., di declaratoria di illegittimità della sanzione disciplinare, nel rigettare l’appello, detta principi generali in materia di attività di ritiro e di aggiornamento delle circolari e delle pubblicazioni di servizio da parte dei macchinisti, in grado di essere applicati al di fuori del caso di specie.

Si legge nella citata sentenza: “L’aggiornamento continuo, necessario, perché la condotta dei convogli sia eseguita in sicurezza, costituisce uno degli obblighi in cui si sostanzia l’esatto adempimento della prestazione lavorativa che l’imprenditore richiede al lavoratore subordinato.

Da ciò consegue che non diversamente dalla materiale prestazione lavorativa l’adempimento dell’obbligo di aggiornamento debba essere eseguito nell’ambito dell’orario di lavoro assegnato al dipendente e durante il quale egli in ragione della subordinazione – è vincolato a porre a disposizione del datore di lavoro le sue “energie lavorative”.

Dal momento che è l’imprenditore a detenere il potere di organizzazione del lavoro in azienda è su di lui che ricade l’onere di individuare – laddove né la contrattazione collettiva, né quella individuale abbiano specificamente disposto – la porzione temporale che il dipendente debba o possa oggettivamente dedicare all’attività di aggiornamento, essendo anche questa una parte essenziale della prestazione del dipendente.

Non può allora il datore di lavoro che a tale indicazione non abbia provveduto esigere dal dipendente di curare questo adempimento al di fuori dell’orario di servizio in ragione della sola considerazione (che in punto di fatto andrebbe comunque incontro, come nel caso di specie, a prevedibili contestazioni) della materiale presenza nell’impianto da parte del lavoratore dovuta a ragioni diverse dal servizio.

D’altra parte, osserva la Corte, il punto della questione non è tanto quello del ritiro della documentazione di aggiornamento, quanto, piuttosto, quello afferente lo studio della documentazione comunque ritirata, in funzione del quale affermare o anche dimostrare una più o meno fugace materiale presenza del lavoratore nell’impianto non sarebbe comunque utile”.

Di qui, la Corte di Appello di Firenze, nel fissare il generale principio della inesigibilità da parte di Trenitalia Spa di prestazioni lavorative accessorie nei confronti dei propri dipendenti, ritiene corretta la condotta del macchinista che, non avendo effettuato le attività di ritiro e di aggiornamento delle circolari, all’atto della presa in servizio, per causa ad esso non imputabile, in difetto di indicazione da parte della società su tempi e modi di effettuazione della prestazione, rifiuti la condotta del treno, a nulla rilevando la presenza del dipendente nell’impianto per ragioni diverse dal servizio.

Firenze lì, 30 ottobre 2013

Avv. Emanuela Manini

Allegati: sentenza 1016/2013

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