Ordine giudiziale di reintegra del lavoratore, illegittimamente licenziato, ed inadempimento da parte del datore di lavoro. Esecuzione coattiva della sentenza quanto agli adempimenti formali del rapporto di lavoro. Breve commento ad ordinanza del 14/3/2017 del Tribunale di Firenze, giudice delle Esecuzioni.
Un lavoratore, dipendente di Trenitalia Spa, a seguito del licenziamento, adiva il tribunale per sentire dichiarare la illegittimità dell’atto di risoluzione del rapporto di lavoro. Il Giudice adito, in accoglimento della domanda, dichiarava la illegittimità del licenziamento ed ordinava a Trenitalia Spa la immediata reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, nonché condannava la società al risarcimento del danno.
Trenitalia Spa non reintegrava il lavoratore nel posto di lavoro né provvedeva a ricostituire il rapporto di lavoro, attraverso la emissione di buste paga e la regolarizzazione contributiva ed assicurativa, di talchè il dipendente, patrocinato dall’Avv. Emanuela Manini, pure consapevole che l’ordine di reintegrazione, in quanto obbligo di fare infungibile, non è suscettibile di esecuzione forzata, ricorreva al Tribunale, Giudice dell’Esecuzione, affinchè questi desse esecuzione alla sentenza per la parte afferente gli adempimenti formali, connessi al rapporto di lavoro, quale la nuova iscrizione nel Libro Unico del Lavoro, la individuazione della retribuzione, tenendo conto delle progressioni di carriera e degli sviluppi normativi, frattanto intervenuti, la regolarizzazione contributiva ed assicurativa del rapporto di lavoro.
Il Tribunale adito ha accolto il ricorso del lavoratore non reintegrato, nominando un CTU affinchè questi risponda in ordine al seguente quesito: “Esaminati gli atti, acquisite le necessarie informazioni presso parte resistente nonché i relativi documenti, 1) provveda alla individuazione della retribuzione che sarebbe spettata dalla data del licenziamento alla effettiva reintegra; 2) indichi nel dettaglio tutti gli adempimenti occorrenti per la reiscrizione del ricorrente nel Libro Unico del Lavoro e, previa determinazione per il periodo tra il licenziamento del ricorrente nel Libro Unico del Lavoro tra il licenziamento e la effettiva reintegra, per la regolarizzazione contributiva presso gli Istituti previdenziali competenti”.
Dunque, il lavoratore, pure non essendo riammesso al lavoro (circostanza, questa, che potrà costituire titolo per una azione risarcitoria) può pretendere la ricostituzione formale del rapporto di lavoro – quantificazione della retribuzione spettante, iscrizione nel LUL, regolarizzazione contributiva ed assicurativa – quali adempimenti fungibili, eseguibili anche da soggetto diverso dal datore di lavoro.
Avv. Emanuela Manini
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