Patteggiamento della pena e licenziamento disciplinare. Breve commento alla sentenza della Cassazione civile sez. lav., n. 3912 del 18/2/2013.
Si segnala la interessante sentenza pronunciata dalla Corte di Cas-sazione, sez. lav. n. 3912 del 18/2/2013, la quale ha respinto il ri-corso presentato dalle Poste Italiane avverso un proprio dipendente, al fine di sentire dichiarare la legittimità del licenziamento intimato a seguito del patteggiamento della pena da parte di quest’ultimo.
In particolare, il lavoratore aveva patteggiato la sentenza di condan-na in seguito ad una collutazione avvenuta con un agente munici-pale, il quale gli aveva contestato una violazione del codice della strada mentre era alla guida di un veicolo aziendale.
La Corte di Cassazione ha precisato che ove una disposizione del contratto collettivo faccia riferimento alla sentenza penale di con-danna passata in giudicato, come fatto idoneo a consentire il licen-ziamento senza preavviso, il giudice di merito, nella interpretazione della volontà delle parti collettive espressa nella causa contrattuale, può ritenere che i soggetti contrattuali abbiano inteso equiparare alla sentenza di condanna la sentenza di patteggiamento, ex art. 444 cpp., poiché l’imputato non nega la propria responsabilità pe-nale, ma esonera l’accusa dall’onere della relativa prova un cambio di una riduzione di pena.
Tuttavia, ha precisato la Suprema Corte, tale equiparazione non esonera il giudice adito in sede di impugnazione del licenziamento dalla indagine sulla idoneità dei fatti a ledere irrimediabilmente il vincolo di fiducia con il lavoratore, in relazione alla natura del rap-porto, alle mansioni, al grado di affidamento sulla proficua prosecu-zione del rapporto di lavoro.
Nel caso di specie, la Corte di Cassazione, in applicazione di tali principi, ha rigettato il ricorso promosso dalle Poste Italiane, in di-fetto di prova, a suo carico, di irrimediabile lesione del vincolo fidu-ciario.
Avv. Emanuela Manini
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