Accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose ed usuranti, ai sensi dell’art. 2 Dlgs. N. 67/2011. Lavoratori che hanno già maturato o che maturino i requisiti agevolati entro il 31/12/2011. Data ultima di presentazione della domanda entro il 30 settembre 2011. Chiarimenti apportati alla materia dalle circolari Inps n. 12693/2011, n. 16762/2011.
Come noto, in data 26 maggio 2011 è entrato in vigore il Dlgs n. 67/2011, rubricato “Accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, a norma dell’articolo 1 della legge 4 novembre 2010 n. 183”, il quale consente l’accesso al pensionamento di anzianità per i lavoratori addetti a lavorazioni usuranti, con requisiti agevolati rispetto a quelli previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti.
Si riportano, di seguito, i tratti salienti della disciplina legislativa in materia.
A) Requisiti soggettivi.
Ai sensi dell’art. 1 Dlgs cit. possono accedere al trattamento pensionistico di anzianità anticipato (fermi restando i requisiti di anzianità contributiva e di età anagrafica, di cui si dirà in seguito):
a) lavoratori impegnati in attività particolarmente usuranti (di cui all’art. 2 D.M.L.P.S. 19/5/1999, quali lavori in galleria, cava o miniera, lavori che espongono ad alte temperature, lavori del vetro cavo, lavori espletati in spazi ristretti, lavori di asportazione dell’amianto;
b) lavoratori notturni, come definiti dal dlgs n. 66/2003, ovvero lavoratori a turni, che prestano attività di notte per almeno 6 ore, tra la mezzanotte e le cinque del mattino per un numero minimo di giorni lavorativi annui non inferiore a 78 o a 64, lavoratori che prestano la loro attività per almeno 3 ore tra la mezzanotte e le cinque del mattino per periodi di lavoro di durata pari all’intero anno lavorativo;
c) lavoratori addetti alla c.d. “linea catena”;
d) conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto, con un limite minimo di capienza del veicolo pari a 9 posti, compreso il conducente.
B) Requisiti oggettivi.
Il trattamento pensionistico anticipato è riconosciuto ai lavoratori, sopra indicati, che abbiano svolto le attività usuranti:
a) per almeno sette anni, compreso l’anno di maturazione dei requisiti, negli ultimi dieci di attività lavorativa, per pensioni con decorrenza entro il 31/12/2017;
b) per almeno la metà della vita lavorativa complessiva, per pensioni con decorrenza dal 1/1/2018.
Sono computati nella anzianità contributiva i periodi di lavoro effettivamente svolto, con esclusione dei periodi coperti da contribuzione figurativa.
C) Conseguimento del beneficio.
A decorrere dal 1/1/2013 per i destinatari del beneficio in oggetto, il diritto alla pensione di anzianità si consegue al compimento di 58 anni di età (anziché 61) e con una quota (somma di anzianità contributiva ed età anagrafica) pari a 94 (anziché 97) fermi restando gli adeguamenti dei requisiti agli incrementi della speranza di vita (art. 12 D.L. n. 78/2010, converito in L. n. 122/2010)
E’ previsto che nell’arco temporale 2008-2012, in via transitoria, il diritto al trattamento pensionistico sia conseguito in presenza di una età anagrafica pari a 57 anni ed un quota pari a 93 nel periodo 1/7/2009 -–31/12/2009, una quota pari a 94 negli anni 2010, 2011, 2012.
Termini di presentazione della domanda.
L’art. 2 del citato dlgs fissa i termini per la presentazione della domanda, da inoltrarsi alla sede Inps, territorialmente competente, corredata della necessaria documentazione, ovvero:
entro il 30 settembre 2011, qualora siano già maturati o maturino i requisiti agevolati entro il 31/12/2011;
entro il 1 marzo dell’anno di maturazione dei requisiti agevolati, qualora tali requisiti siano maturati dal 1/1/2012.
La presentazione della domanda oltre i termini stabiliti comporta, per il caso di accertamento positivo dei requisiti, il differimento del diritto al trattamento pensionistico anticipato pari ad un mese per un ritardo di presentazione, di un mese, due mesi per un ritardo di presentazione compreso tra un mese e due mesi, pari a tre mesi per un ritardo di presentazione di tre mesi ed oltre.
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Importanti chiarimenti in materia sono stati apportati dalla circolare n. 22/2011 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nonché dalle circolari Inps n. 12693/2011 e 16762/2011.
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Avv. Emanuela Manini
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