Pensione ai superstiti in favore del coniuge divorziato

PENSIONE AI SUPERSTITI (INDIRETTA O DI REVERSIBILITA’) IN FAVORE DEL CONIUGE DIVORZIATO. CONDIZIONI PER LA FRUIZIONE DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO IN OGGETTO.

Ci vengono chiesti chiarimenti in ordine ai requisiti di accesso alla pensione ai superstiti (indiretta o di reversibilità) per il caso di coniuge divorziato dell’assicurato o del pensionato alla data del decesso di quest’ultimo.

Al fine di rispondere al quesito, è necessario delineare i tratti salienti della disciplina legislativa in materia.

La pensione ai superstiti può essere di due tipi:

– di reversibilità, se il defunto era già titolare di pensione diretta (vecchiaia, anzianità, inabilità);

– indiretta, se alla data del decesso il defunto poteva far valere i requisiti di anzianità assicurativa e contributiva previsti per il diritto alla pensione di inabilità (o all’assegno ordinario di invalidità) ovvero alla pensione di vecchiaia. In altri termini è sufficiente che l’assicurato deceduto possa far valere 5 anni di contribuzione, di cui almeno 3 nel quinquennio antecedente la morte, oppure 15 anni durante la intera vita lavorativa.

Beneficiari della pensione ai superstiti sono il coniuge ed i figli, ovvero altri familiari, per il caso di mancato diritto al trattamento pensionistico di coniuge e/o figli, alla ulteriore condizione che essi non siano titolari di altra pensione.

Quanto alla misura della pensione ai superstiti, essa è pari al: 60%, spettante al coniuge, o al figlio, mancando il coniuge; 20% spettante a ciascun figlio, se ha diritto anche il coniuge; 40% se hanno diritto solo i figli, elevata al 70% per il caso di figlio minore, studente o inabile; 15% spettante ai genitori, fratelli e sorelle, qualora al beneficio pensionistico concorrano più superstiti.

Se il beneficiario è titolare di altri redditi, l’importo del trattamento pensionistico ai superstiti è cumulabile con i redditi percepiti da quest’ultimo, seppure con alcune limitazioni.

Da ultimo, si segnala che ai sensi dell’art. 18, comma 5, L. 111/2011, con decorrenza dal 1/1/2012 la aliquota percentuale della pensione a favore del coniuge superstite è ridotta per il caso in cui al momento del matrimonio il pensionato, poi deceduto, avesse compiuto una età superiore a 70 anni e la differenza di età tra coniugi fosse superiore a 20 anni.

La riduzione della aliquota di pensione spettante è pari al 10% in ragione di ogni anno di matrimonio mancante rispetto al numero di 10.

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Con riguardo all’aspetto, oggetto di chiarimenti, occorre dire che il coniuge divorziato ha diritto alla pensione ai superstiti, purchè sussistano le seguenti condizioni:

– sia titolare di assegno di divorzio (art. 5 L. n. 898/1970) e non sia risposato. La contrazione di nuove nozze esclude il coniuge divorziato dal diritto della pensione ai superstiti anche se alla data del decesso dell’assicurato o del pensionato il nuovo matrimonio risulti sciolto per morte del coniuge o per divorzio;

– la data di inizio del rapporto assicurativo del lavoratore o del pensionato, deceduti, deve risultare anteriore alla data della sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio;

– risultino maturati, per il caso di decesso dell’assicurato, i requisiti di assicurazione e di contribuzione stabiliti dalla legge.

Per il caso in cui il defunto si fosse risposato, e fosse in vita il nuovo coniuge, il coniuge divorziato, che possa far valere i requisiti della pensione di reversibilità, ha diritto ad una quota della pensione ai superstiti, in ragione della durata del matrimonio, semprechè sia titolare del previsto assegno divorzile (L. 74/1987).

In buona sostanza, sia il coniuge divorziato che il coniuge superstite hanno pari ed autonomo diritto al trattamento di reversibilità (circolare INPS, n. 211/1998), con la conseguenza che per il caso di decesso (o di passaggio a nuove nozze) del coniuge superstite, il coniuge divorziato acquista il diritto all’intero trattamento pensionistico di reversibilità.

Avv. Emanuela Manini

 

 

 

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