Pensione di inabilità in favore degli invalidi civili e reddito di riferimento. Precisazione sulla tipologia di reddito da prendere a base di riferimento per il riconoscimento della pensione di inabilità, contenuta nell’art. 10 DL 76/2013 (pacchetto occupazione) convertito nella L. 99/2013.
Si ritiene opportuno segnalare la precisazione, contenuta nell’art. 10 D.L. 76/2013 (pacchetto occupazione), convertito nella L. 99/2013, in materia di tipologia di reddito da prendere a base di riferimento per il riconoscimento della pensione di inabilità in favore degli invalidi civili.
In proposito, prima di richiamare il contenuto del sopracitato inter-vento legislativo, si riepilogano le prestazioni assistenziali erogate in favore degli invalidi civili.
Pensione di inabilità.
Essa è riconosciuta in favore di invalidi civili totali e permanenti, nella misura del 100%, in età compresa tra i 18 ed i 65 anni (e tre mesi, a partire dal 1/1/2013), che siano titolari di reddito imponi-bile annuo non superiore, con riguardo all’anno 2013, ad euro 16.127,30.
Assegno mensile di invalidità.
Esso è riconosciuto in favore di invalidi civili parziali, nella misura invalidante tra il 74% ed il 99%, in età compresa tra i 18 ed i 65 anni, titolari di un reddito imponibile annuo non superiore nel 2013 ad euro 4.738,63.
Indennità di accompagnamento.
E’ riconosciuta in presenza di una invalidità totale e permanente nella misura del 100%, a chi sia impossibilitato a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore, ovvero sia impossibilitato a compiere gli atti quotidiani della vita, con necessità di una assistenza continua.
Il beneficio non è subordinato alla entità del reddito dell’invalido.
Indennità mensile di frequenza.
E’ riconosciuta a soggetti che non abbiano compiuto i 18 anni di età, ammessi alla frequenza di centri ambulatoriali di riabilitazione ovvero di scuole pubbliche o private, titolari di un reddito imponibile annuo non superiore ad euro 4.738,63.
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Con riguardo alla pensione di inabilità, a seguito di contrasti interpretativi e giurisprudenziali in materia di limiti di reddito, l’art. 10, comma 5, D.L. 76/2013 (convertito in L. 99/2013) ha chiarito (una volta per tutte) che il limite reddituale per avere diritto alla pensione di inabilità in favore degli invalidi civili al 100% è da calcolarsi con riferimento al reddito imponibile ai fini IRPEF fruito dal soggetto interessato, con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare, di cui l’invalido fa parte.
La norma prevede altresì che tale disciplina si applichi anche alla domanda di pensione di inabilità non conclusa con provvedimento amministrativo definitivo ovvero con provvedimento giudiziario in ordine al quale non sia intervenuta sentenza definitiva alla data del 28/6/2013.
Da ultimo, è escluso il recupero di importi pensionistici erogati prima della entrata in vigore della legge, qualora liquidati conforme-mente alla nuova disciplina.
Avv. Emanuela Manini
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