Ancora sulla prescrizione dei contributi previdenziali ed assistenziali. Chiarimenti alla circolare Inps n. 31 del 2/3/2012 in materia di prescrizione della contribuzione e delle modalità di computo del termine prescrizionale.
Vengono spesso richiesti chiarimenti in ordine alla materia della prescrizione dei contributi previdenziali ed assistenziali, con particolare riferimento alle modalità di computo del termine prescrizionale ed ai requisiti dell’atto interruttivo della prescrizione inviato dall’Inps al datore di lavoro.
Con circolare n. 31 del 2/3/2012, rubricata “Prescrizione dei contributi previdenziali ed assistenziali. Denuncia del lavoratore e dei suoi superstiti”, l’Inps, recependo recenti orientamenti giurisprudenziali (Cass. Civ. sez. uni. 5784/2008, 6173/2008; sez. civ. 5811/2010, n. 22739/2010), nell’ambito dei quali è risultato chiarito che la denuncia del lavoratore deve avvenire prima dello spirare della prescrizione quinquennale, al fine di consentire il raddoppio dei termini di prescrizione (da 5 a 10 anni), ai sensi dell’art. 3, comma 9, L. 335/1995, ha fornito istruzioni specifiche in materia.
In proposito, preliminarmente l’Istituto ricorda che la denuncia costituisce lo strumento attraverso il quale il legislatore ha consentito al lavoratore o ai suoi superstiti la possibilità di ottenere il riconoscimento della contribuzione non versata dal soggetto tenuto per legge all’adempimento contributivo.
Legittimati ad effettuare la denuncia sono i lavoratori subordinati o a progetto, i lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, gli associati in partecipazione, i coodiuvanti dell’imprenditore artigiano e commerciante, i componenti del nucleo familiare dei lavoratori autonomi agricoli.
A partire dal 1/1/1996, i contributi dovuti al Fondo pensioni lavortori dipendenti ed alle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, si prescrivono in 5 anni. Tuttavia, è consentito il mantenimento del termine prescrizionale di 10 anni qualora il lavoratore o i suoi superstiti presentino all’Istituto una denuncia entro il termine di 5 anni dalla scadenza dei contributi per i quali si chiede il recupero.
Ne discende che una denuncia presentata dopo lo spirare del termine di 5 anni dalla scadenza del versamento dei contributi non è idonea ad interrompere i termini di prescrizione, con la conseguenza che i contributi si considerano prescritti e non potranno essere recuperati nei confronti del datore di lavoro.
Per fare un esempio, per i contributi in scadenza a gennaio 2009, la prescrizione interviene a gennaio 2014. In presenza di una denuncia che interviene entro 5 anni dalla scadenza del contributo (ad esempio a gennaio 2012) la prescrizione maturerà a gennaio 2019 (ovvero entro 10 anni dalla scadenza del contributo).
Ai fini della interruzione della prescrizione, in presenza della denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti, è comunque indispensabile che l’Istituto invii al datore di lavoro un atto interruttivo della prescrizione.
Chiarimenti alla materia sono stati apportati dall’Inps anche con il messaggio del 4/6/2012.
Avv. Emanuela Manini
Allegati: circolare Inps n. 32/2012
Scarica circolare Inps 31/2012
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