Prestazioni a favore di lavoratori prossimi alla pensione al fine di incentivare l’esodo (art. L. 92/2012).
Come noto, l’art. 4, commi da 1 a 7 – ter L. 92/2012 (all. 1) rubricata “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita” (modificata dalla L. 221/2012), dispone che per i casi di eccedenza del personale, sia consentito di stipulare accordi tra i datori di lavoro che impieghino più di 15 dipendenti e le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentativa a livello aziendale, al fine di incentivare l’esodo dei lavoratori più prossimi alla pensione (raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento di vecchiaia o anticipata nei 4 anni successivi alla data di cessazione del rapporto di lavoro).
In particolare, la legge subordina la erogazione della prestazione, di importo pari alla pensione che spetterebbe, in base alle regole vigenti al perfezionamento dei requisiti minimi contributivi ed anagrafici a carico della assicurazione previdenziale di appartenenza, previsti dalla vigente normativa ed adeguati agli incrementi alla speranza di vita, utili per il conseguimento della pensione entro il periodo massimo di fruizione della prestazione in argomento (entro 4 anni successivi alla data di cessazione del rapporto di lavoro).
Ai fini del perfezionamento dei requisiti contributivi per il diritto alla prestazione sono utili anche periodi contributivi maturati all’estero (in paesi ai quali si applica la regolamentazione comunitaria, ovvero legati da convenzioni bilaterali).
Per il caso di contribuzione versata nelle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi, gestite dall’Inps (coltivatori diretti, mezzadri, coloni, artigiani, commercianti), che si chiede di far valere, i requisiti contributivi per il perfezionamento del requisito sono quelli propri delle predette gestioni.
I titolari di pensione di invalidità ovvero di assegno ordinario di invalidità non potranno accedere alla pensione anticipata.
La prestazione in esame non è compatibile con la assicurazione sociale per l’impiego (ASPI).
La domanda di prestazione deve essere inoltrata per via telematica dal datore di lavoro.
La liquidazione della pensione al termine del periodo di esodo sarà effettuata sulla base della normativa vigente alla data di decorrenza del trattamento pensionistico.
Nel caso in cui intervengano modifiche normative che innalzino i requisiti di accesso al trattamento pensionistico, nonché nel caso di incremento della aspettativa di vita superiore a quello – tempo per tempo – previsto dalla tabella tecnica di accompagnamento al D.L. 201/2011, in favore di soggetti già titolari di prestazione, la erogazione di quest’ultima proseguirà per l’ulteriore periodo necessario, fermo restando il limite dei 48 mesi, a carico del datore di lavoro esodante.
Per ulteriori chiarimenti in materia, si vedano la circolare Inps 119/2013, ed il messaggio Inps 20538/2013.
Avv. Emanuela Manini
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