REDDITO PRODOTTO DALL’INGEGNERE, DERIVANTE DALLA CARICA DI AMMINISTRATORE E SINDACO DI SOCIETA’. OB-BLIGO DI VERSAMENTO DELLA CONTRIBUZIONE AD INARCAS-SA. BREVE COMMENTO ALLA SENTENZA N. 5827 DEL 8/3/2013 DELLA CORTE DI CASSAZIONE SEZ. LAV.
Si segnala la sentenza n. 5827/2013 pronunciata dalla Corte di Cassazione, sez. lav., nell’ambito di un ricorso, promosso da Inar-cassa. – Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti liberi professionisti – avverso la sentenza n. 1308/2007 della Corte di Appello di Roma, la quale aveva escluso che i compensi percepiti da un ingegnere in qualità di amministratore e sindaco di una società edilizia fossero soggetti a contribuzione in favore dell’istituto previdenziale.
La Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso, ha rilevato che nell’ambito della individuazione del parametro dell’assoggettamento a contribuzione degli iscritti alla Inarcassa, la giurisprudenza di le-gittimità non si presenta univoca.
Secondo un orientamento, seguito dalla Corte di Appello di Roma, non è configurabile alcun obbligo contributivo in relazione al reddito prodotto dal professionista, ove questo non sia direttamente colle-gabile all’esercizio dell’attività libero professionale, per la quale vi è stata l’iscrizione in appositi albi ed elenchi, essendo insufficiente tale iscrizione, pure necessaria per l’esercizio della attività, a deter-minare la nascita dell’obbligo contributivo. Con la conseguenza che la obbligazione contributiva è configurabile solo per il caso di com-pensi per attività obiettivamente riconducibili all’esercizio della pro-fessione (Cass. 11154/2004; 4057/2008; 11472/2010).
Secondo altro orientamento, al fine della insorgenza dell’obbligo contributivo occorre avere riguardo alla competenza ed alle specifi-che cognizioni tecniche di cui dispone il professionista, cosicchè debba ritenersi che le prestazioni professionali siano rese (anche) grazie all’impiego di esse (Cass. 20670/2004; 14684/2012).
La Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi, ha aderito al secondo orientamento, tenuto della progressiva estensione dell’ambito proprio delle attività professionali, ed in particolare di quella di ingegnere, verso attività, che pure professionalmente non tipiche, presentino un “nesso” con l’attività professionale strettamente intesa, in quanto richiedenti le stesse competenze tecniche di cui il professionista si avvale per l’esercizio della attività professionale tipica.
In conseguenza, l’obbligo contributivo sarà escluso solo quando non sia in concreto ravvisabile una connessione tra l’attività svolta e le conoscenze tipiche del professionista.
In adesione a quest’ultimo orientamento ermeneutico, la Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata ed ha rinviato la causa ad altro giudice di merito, affinchè si adegui al principio secondo cui debba assoggettarsi a contribuzione il compenso percepito da un in-gegnere come amministratore di una società che opera in campo edile, qualora risulti accertata la influenza delle cognizioni tecniche sull’esercizio della attività svolta.
Avv. Emanuela Manini
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