Regolarizzazione contributiva presso l’Inps Fondo speciale Ferrovie dello Stato di lavoratori che siano stati riconosciuti dipendenti delle Ferrovie dello Stato Spa e/o delle nuove società nate dallo scorporo di quest’ultima a seguito di declaratoria di intermediazione illecita di mano d’opera. Prescrizione dei contributi previdenziali
Come noto, molte controversie hanno riguardato il caso di lavoratori dipendenti di imprese appaltatrici delle Ferrovie dello Stato Spa, riconosciuti, a tutti gli effetti, all’esito di contenziosi giudiziali di accertamento di illecita intermediazione di manodopera, lavoratori subordinati delle Ferrovie dello Stato.
A seguito del riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato, le Ferrovie dello Stato Spa nonché le società ad essa succedute (Trenitalia Spa, Rete Ferroviaria Spa, Ferservizi, Euroferr…) debbono procedere al versamento della contribuzione presso il Fondo speciale Ferrovie dello Stato, istituito presso l’Inps, per tutto il periodo in cui risulti accertato il rapporto di lavoro.
Per parte sua, l’Inps, con propria circolare n. 105 del 5/10/2006, rubricata “Regolarizzazioni contributive riferite a periodi ante 1 aprile 2000 per lavoratori iscritti al Fondo Speciale Ferrovie dello Stato. Prescrizione e regime sanzionatorio”, ha chiarito che per il caso di ricorsi giudiziari, iniziati entro il 31 marzo 2000, aventi ad oggetto l’accertamento della illecita intermediazione di manodopera alle formali dipendenze di imprese appaltatrici di servizi da parte delle Ferrovie dello Stato, i contributi previdenziali da versare sul conto assicurativo acceso presso il Fondo Inps non sono soggetti a prescrizione, in quanto fino a tale data le Ferrovie dello Stato rivestivano la duplice veste di datore di lavoro e di ente previdenziale.
Al contrario, per il caso di regolarizzazione sorta a seguito di sentenze riguardanti giudizi iniziati successivamente al 31 marzo 2000 da parte di lavoratori riconosciuti, all’esito del contenzioso, dipendenti delle Ferrovie dello Stato, opera la prescrizione, ancorché si tratti di periodi antecendenti la data del 1 aprile 2000. Infatti, prosegue l’Inps, in tali casi devono trovare applicazione le disposizioni vigenti nella assicurazione generale obbligatoria ed in particolare quelle riguardanti la prescrizione che, in caso di richiesta del lavoratore, è decennale.
A ben vedere, si tratta di una previsione molto penalizzante per i lavoratori i quali dopo essere risultati vittoriosi all’esito di lunghi e complessi giudizi (iniziati dopo il 31 marzo 2000), subiscono una regolarizzazione solo parziale della propria posizione contributiva, e sempreché trasmettano all’Inps lettera di interruzione dei termini di prescrizione, con copertura previdenziale solo per il decennio antecedente alla denuncia di regolarizzazione.
Facciamo il caso di un lavoratore che abbia iniziato la causa il 1 aprile 2000, e che sia stato riconosciuto, a far data dal 1 gennaio 1995, alle dipendenze delle Ferrovie dello Stato con sentenza, passata in giudicato il 30 luglio 2009. Per il caso in cui il lavoratore non abbia avanzato per tutto il periodo di durata del contenzioso richiesta all’Inps di regolarizzare la propria posizione contributiva presso il Fondo Pensioni FS, e compia il primo atto di interruzione dei termini di prescrizione con lettera ricevuta dall’Inps in data 1 agosto 2009, l’Istituto provvederà a coprire la posizione contributiva del lavoratore per il periodo 1 agosto 1999 – 1 agosto 2009 lasciando scoperto per prescrizione il periodo 1 gennaio 1995 – 31 luglio 1999.
La posizione assunta dall’Inps con la sopracitata circolare non è tuttavia condivisibile laddove ritiene operante la prescrizione dei contributi per il caso di periodi lavorati antecendenti il 1 aprile 2000.
In proposito, infatti, riteniamo che la prescrizione della contribuzione non debba decorrere in costanza di un rapporto di lavoro subordinato, formalmente insorto con impresa appaltatrice di servizi FS, di cui sia accertata, solo all’esito del giudizio, la effettiva subordinazione con le Ferrovie dello Stato.
A sostegno di tale posizione soccorre il principio generale dell’ordinamento giuridico, secondo cui non possono coesistere per lo stesso rapporto di lavoro due assicurazioni obbligatorie (art. 38 R.D.L. 1827/1935).
Pertanto, il compimento di atti interruttivi della prescrizione da parte del lavoratore, compiuti durante la pendenza della lite, sarebbe inefficace atteso, da un lato, l’obbligo del versamento da parte dell’apparente datore di lavoro, fino alla declaratoria dell’illecita intermediazione, dall’altro lato, il divieto da parte dell’ente previdenziale, in applicazione del principio sopra citato di ricevere la contribuzione dall’effettivo datore di lavoro, per tutto il periodo di durata della causa.
La questione è, dunque, aperta ed esige un chiarimento sia da parte della Direzione Generale Inps, sia, se necessario, da parte della Corte dei Conti in sede contenziosa.
Da ultimo, è bene precisare che il lavoratore potrà sempre intraprendere un contenzioso avverso le Ferrovie dello Stato, invocando il risarcimento del danno pensionistico, da ricondursi al mancato computo nella pensione del periodo contributivo prescritto.
Avv. Emanuela Manini
diggita.it
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