Regolarizzazione contribuzione fondo pensioni F.S.

Regolarizzazione del periodo lavorativo da parte dalle Ferrovie dello Stato, a seguito di declaratoria di illecita intermediazione di manodopera, ai sensi dell’art. 1 L. 1369/1960. Computabilità dei contributi versati all’Inps sulla posizione del lavoratore dalla azienda appaltatrice ai fini della regolarizzazione del periodo lavorativo accertato alle dipendenze delle FS. Esclusione. Breve commento alla sentenza n. 589/2011 pronunciata dalla Corte di Appello di Firenze, sez. lavoro.

Con sentenza n. 589/2011 la Corte di Appello di Firenze sez. lav. si è pronunciata nella controversia promossa da Trenitalia Spa avverso un lavoratrice, patrocinata dall’Avv. Emanuela Manini, nonché avverso l’Inps, avente ad oggetto la impugnazione della sentenza n. 260/2009 del Tribunale di Firenze, Giudice del Lavoro, che aveva accertato la non ripetibilità da parte di Trenitalia Spa nei confronti della lavoratrice di somme di denaro a titolo di quote contributive a carico della dipendente, afferenti il periodo 1992-1994, oggetto di regolarizzazione da parte della società del trasporto ferroviario nell’anno 2005, ovvero all’esito dell’accertamento giudiziale di illecita intermediazione di manodopera.

A sostegno della propria posizione, Trenitalia Spa ha ammesso la facoltà, propria della stessa, di ripetere dal lavoratore le somme contributive, che avrebbero dovuto essere trattenute in busta paga, per il caso di regolarità del rapporto di lavoro, negando la applicazione in campo ferroviario dell’art. 23 L. n. 1218/1952, quale norma, a suo dire, priva di carattere generale.

Inoltre, Trenitalia Spa ha nuovamente reiterato dinanzi alla Corte di Appello di Firenze la domanda, rigettata in primo grado, avente ad oggetto l’accertamento della computabilità dei contributi versati dalla azienda appaltatrice sul conto assicurativo Inps della propria dipendente ai fini della regolarizzazione del periodo lavorativo presso il Fondo pensioni FS, con conseguente richiesta di condanna dell’Inps alla restituzione a Trenitalia Spa dell’importo corrispondente alla quota contributiva versata dall’apparente datore di lavoro.

La Corte d’Appello di Firenze ha respinto le domande avanzate da Trenitalia Spa nei confronti della dipendente e dell’Inps, confermando integralmente la sentenza di primo grado.

In particolare, contrariamente a quanto sostenuto dalla società appellante, il principio fissato dall’art. 23 L. n. 218/1952, secondo cui “Il datore di lavoro che non provveda al pagamento dei contributi entro il termine stabilito o vi provvede in misura inferiore alla dovuta è tenuto al pagamento dei contributi o delle parti di contributo non versate tanto per la quota a proprio carico quanto per quella a carico dei lavoratori, nonché al versamento di una somma aggiuntiva pari a quella dovuta, ed è punito con la sanzione amministrativa da Lire 5.000 a lire 100.000 per ogni dipendente per il quale sia stato omesso in tutto o in parte il pagamento del contributo”, ha carattere generale nell’ordinamento previdenziale, costituendo un elementare principio di buona fede e correttezza nell’attuazione del contratto di lavoro, attesa, altresì, la specialità della “ritenuta contributiva” che non può essere effettuata dal datore di lavoro secondo criteri e cadenze arbitrarie (addirittura, come nel caso in esame, dopo molti anni dalla sua naturale debenza).

Né varrebbe sostenere, in uno con la società appellante, che l’obbligo di corrispondere i contributi e le somme aggiuntive non esclude la possibilità della rivalsa, ex art. 2115 cc., atteso che la riconduzione di un rapporto di lavoro al suo reale datore di lavoro non vale a costituire un nuovo rapporto, bensì ad accertare, con efficacia ex tunc, la sussistenza dello stesso in capo ad altro soggetto, di talché, anche sotto tale profilo, il mancato assolvimento alla scadenza dell’obbligo, retributivo e contributivo, non può che comportare la applicazione dell’art. 23 L. n. 218/1952, con ogni consequenziale effetto di legge.

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Infine, la Corte di Appello di Firenze ha concluso il proprio percorso argomentativo nel senso di condividere la statuizione giudiziale di primo grado, per la parte in cui ha giudicato inammissibile la domanda avanzata da Trenitalia Spa nei confronti dell’Inps, avente ad oggetto la computabilità dei contributi versati dalla apparente datrice di lavoro ai fini della regolarizzazione contributiva dei versamenti nel Fondo pensioni FS enunciando, a sostegno del proprio ragionamento, due interessanti principi di diritto, ovvero:

– in nessun caso Trenitalia Spa potrà essere legittimata a chiedere la restituzione all’Inps dei contributi versati dalla apparente datrice di lavoro;

– il pagamento dei contributi previdenziali da parte dell’intermediario, datore di lavoro apparente, non ha efficacia estintiva rispetto al debito contributivo del datore di lavoro effettivo, al quale non sarà consentito invocare la applicazione dell’art. 1180 cc. in materia di adempimento della obbligazione da parte del terzo, né eludere il versamento per l’intero della contribuzione a suo carico.

Avv. Emanuela Manini

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