Ricongiunzione e totalizzazione, facoltà escluse per l’agente di commercio

CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE VERSATA PRESSO L’ENASARCO E PRESSO L’INPS. FACOLTA’ DI RICONGIUNZIONE PRESSO L’INPS DELLA CONTRIBUZIONE ENASARCO, OVVERO DI TOTALIZZAZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI AL FINE DELLA EROGAZIONE DI UN UNICO TRATTAMENTO PENSIONISTICO. ESCLUSIONE.

Ci vengono chiesti chiarimenti da un dipendente del settore privato, iscritto alla assicurazione generale obbligatoria (AGO) presso l’Inps, il quale abbia versato contributi previdenziali presso l’Enasarco, durante il periodo di espletamento di attività di agente di commercio, in ordine alla facoltà, o meno, di ricongiungere presso l’Inps, ovvero di totalizzare la predetta contribuzione, in vista della liquidazione di un unico trattamento pensionistico. Al fine di rispondere al quesito, è necessario ripercorrere i tratti salienti della disciplina legislativa in materia. Preliminarmente, occorre precisare che con legge n. 613/1966, rubricata “Estensione dell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coaudiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi” è stato disposto che il trattamento previdenziale per gli agenti e rappresentanti di commercio, riconosciuto in attuazione degli accordi economici collettivi per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale, assume natura integrativa del trattamento obbligatorio istituito per legge (art. 29). Successivamente, l’art. 2, primo comma, L. n. 12/1973, avente ad oggetto la trasformazione dell’Enasarco in Fondazione, con assunzione di personalità giuridica di diritto privato, ha ribadito la natura integrativa dei trattamenti pensionistici erogati dall’Enasarco in favore degli agenti e rappresentanti di commercio.

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 Sotto altro aspetto, in tema di ricongiunzione di periodi assicurativi, da intendersi come passaggio della contribuzione dalla gestione dove sono stati versati alla gestione accentratrice, erogatrice del trattamento pensionistico per l’intero periodo, l’art. 1 L. n. 29/1979, rubricata “Ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali” ha disposto la facoltà per il lavoratore dipendente, pubblico e privato, che sia o sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza sostitutive dell’assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, vecchiaia, superstiti, gestita dall’Inps, di ricongiungere tutti i periodi di contribuzione presso la sopracitata forma previdenziale mediante costituzione presso l’Inps della corrispondente posizione assicurativa. Stando così le cose, a fronte della natura integrativa e non sostitutiva del trattamento previdenziale Enasarco, di cui alle sopra citate fonti normative, deve escludersi che sia consentita al dipendente, iscritto all’AGO, la facoltà di ricongiungere presso la gestione INPS di appartenenza la contribuzione versata all’Enasarco, atteso che presupposto per il diritto alla ricongiunzione, ai sensi della L. n. 29/1979, è che si tratti di forma di previdenza sostitutiva dell’assicurazione generale obbligatoria, laddove il trattamento previdenziale Enasarco, per espressa statuizione di legge, ha natura integrativa.

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 Quanto alla totalizzazione di periodi assicurativi, da intendersi quale cumulo di contribuzione non coincidente, al fine di acquisire la anzianità assicurativa e contributiva necessaria per il diritto a pensione, con conseguente erogazione a carico di ciascuna gestione di una quota corrispondente al periodo della propria iscrizione (pro rata), occorre dire che ai sensi dell’art. 1, L. n. 42/2006 rubricata “Disposizioni in materia di totalizzazione di periodi assicurativi”, la facoltà di cumulare periodi assicurativi non coincidenti è consentita “agli iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima…”.

Restano pertanto escluse dalla facoltà della totalizzazione le forme di previdenza integrativa, quali l’Enasarco. Ne discende che per il dipendente privato non è possibile neppure la totalizzazione dei periodi assicurativi, di cui alla sopracitata legge, per effetto di espressa preclusione legislativa.

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Per completezza, si precisa l’art. 36 del Regolamento Enasarco del 1/1/2004 (approvato dal CDA il 30/12/2003, modificato dal CDA il 19/2/2004) espressamente dispone che l’agente, che per effetto del mutamento dell’attività professionale sia obbligato ad iscriversi presso altro fondo di previdenza integrativa obbligatoria per legge, può chiedere il trasferimento in favore di quest’ultimo dei contributi versati, in misura non superiore al 30%, a condizione tuttavia che non possa acquisire il diritto alle prestazioni pensionistiche erogate dalla Fondazione.

Avv. GianLuca Braschi

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