Riduzione contributo previdenziale dovuto dai lavoratori autonomi pensionati presso le gestioni Inps, nella misura della metà. (Art. 59 comma 15 L. n. 449.1997)

Riduzione del contributo previdenziale dovuto dai lavoratori autonomi pensionati presso le gestioni Inps, nella misura della metà. Una riflessione sulla disciplina, introdotta dall’art. 59, comma 15, L. n. 449/1997.

Ci vengono chiesti chiarimenti sulla possibilità per i lavoratori autonomi, già titolari di pensione presso le gestioni Inps, con più di 65 anni di età, di invocare la riduzione del contributo previdenziale, nella misura del 50% del dovuto.

Sul punto, si precisa che la innovazione legislativa in materia di contribuzione ridotta è stata introdotta dall’art. 59, comma 15, L. 449/1997 (“Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica”), rubricato “Disposizioni in materia di previdenza, assistenza, solidarietà sociale e sanità”, il quale ha disposto che a decorrere dal 1 gennaio 1998 la contribuzione previdenziale dovuta dai lavoratori autonomi già pensionati presso le gestioni Inps può essere, a domanda dell’interessato, applicata nella misura del 50% dell’importo dovuto. La citata disposizione ha previsto che per i lavoratori per i quali la pensione è liquidata in tutto od in parte con il sistema retributivo, a fronte della riduzione del versamento contributivo, il relativo supplemento di pensione è corrispondentemente ridotto alla metà all’atto della sua liquidazione (decorsi 5 anni dalla data di decorrenza della pensione, ovvero, per una sola volta, decorsi 2 anni dalla decorrenza della pensione o del precedente supplemento).

La riduzione ha ad oggetto i contributi pensionistici (con esclusione, quindi, della contribuzione della tutela per la maternità e per gli orfani dei lavoratori) dovuti sia sul minimale di reddito che sulla quota eccedente il minimale, da parte dei pensionati ultrasessantacinquenni, siano essi titolari di impresa che collaboratori familiari.

In sintesi, a fronte del sopra citato quadro legislativo, al fine di potere usufruire della riduzione della contribuzione è necessaria la sussistenza delle seguenti condizioni:

1) la percezione di trattamento pensionistico presso le gestioni Inps (sono esclusi dalla applicazione della norma i titolari di pensione di reversibilità; 2) la continuazione della prestazione della attività lavorativa dopo la percezione del trattamento pensionistico; 3) il compimento di 65 anni di età.

Poiché la disciplina in commento prevede la facoltà di applicare il contributo previdenziale nella misura della metà, cui corrisponde la riduzione nella stessa misura del supplemento di pensione, il contribuente interessato dovrà presentare domanda di riduzione alla sede Inps, competente per territorio, con decorrenza del beneficio a far data dal mese successivo alla presentazione della domanda (non già dal compimento del sessantacinquesimo anno di età).

Conclusivamente, non si trascuri di considerare, prima della presentazione della domanda, che al risparmio dell’onere contributivo per il lavoratore/pensionato fa da contrappunto la riduzione (nella metà) del supplemento di pensione.

Avv. Emanuela Manini

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